Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1724 Codice Civile: Revoca tacita

    Articolo 1724 Codice Civile: Revoca tacita

    Art. 1724 c.c. – Revoca tacita

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario.

  • Articolo 1725 Codice Civile: Revoca del mandato oneroso

    Articolo 1725 Codice Civile: Revoca del mandato oneroso

    Art. 1725 c.c. Revoca del mandato oneroso

    In vigore

    La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa. Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.

  • Articolo 1726 Codice Civile: Revoca del mandato collettivo

    Articolo 1726 Codice Civile: Revoca del mandato collettivo

    Art. 1726 c.c. – Revoca del mandato collettivo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d’interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.

  • Articolo 1727 Codice Civile: Rinunzia del mandatario

    Articolo 1727 Codice Civile: Rinunzia del mandatario

    Art. 1727 c.c. Rinunzia del mandatario

    In vigore

    Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso. In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d’impedimento grave da parte del mandatario.

  • Art. 1728 c.c.: Morte o incapacità del mandante o del mandatario

    Art. 1728 c.c.: Morte o incapacità del mandante o del mandatario

    Art. 1728 c.c. – Morte o incapacità del mandante o del mandatario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l’esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.

    Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell’interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.

  • Art. 1729 c.c.: Mancata conoscenza della causa di estinzione

    Art. 1729 c.c.: Mancata conoscenza della causa di estinzione

    Art. 1729 c.c. – Mancata conoscenza della causa di estinzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l’estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi.

  • Art. 1730 c.c.: Estinzione del mandato conferito a più mandatari

    Art. 1730 c.c.: Estinzione del mandato conferito a più mandatari

    Art. 1730 c.c. – Estinzione del mandato conferito a più mandatari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari.

  • Art. 1731 Codice Civile: Nozione

    Art. 1731 Codice Civile: Nozione

    Art. 1731 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.

  • Articolo 1732 Codice Civile: Operazioni a fido

    Articolo 1732 Codice Civile: Operazioni a fido

    Art. 1732 c.c. Operazioni a fido

    In vigore

    Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformità degli usi del luogo in cui compie l’operazione, se il committente non ha disposto altrimenti. Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del committente o quando non è autorizzato dagli usi, il committente può esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione. Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti l’operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del comma precedente.

  • Articolo 1733 Codice Civile: Misura della provvigione

    Articolo 1733 Codice Civile: Misura della provvigione

    Art. 1733 c.c. – Misura della provvigione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La misura della provvigione spettante al commissionario, se non è stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l’affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità.

  • Articolo 1734 Codice Civile: Revoca della commissione

    Articolo 1734 Codice Civile: Revoca della commissione

    Art. 1734 c.c. – Revoca della commissione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il committente può revocare l’ordine di concludere l’affare fino a che il commissionario non l’abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell’opera prestata.

  • Articolo 1735 Codice Civile: Commissionario contraente in proprio

    Articolo 1735 Codice Civile: Commissionario contraente in proprio

    Art. 1735 c.c. Commissionario contraente in proprio

    In vigore

    Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell’articolo 1515, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario può fornire al prezzo suddetto le cose che deve comprare, o può acquistare per sé le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione. Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per sé non può praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l’operazione, se questo è superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non può praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo è inferiore al prezzo fissato dal committente.