Autore: Andrea Marton

  • Art. 218 c.p.p.: Presupposti dell’esperimento giudiziale

    Art. 218 c.p.p.: Presupposti dell’esperimento giudiziale

    Art. 218 c.p.p. – Presupposti dell’esperimento giudiziale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Presupposti dell’esperimento giudiziale

    1. L’esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.

    2. L’esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.

  • Art. 219 c.p.p.: Modalità dell’esperimento giudiziale

    Art. 219 c.p.p.: Modalità dell’esperimento giudiziale

    Art. 219 c.p.p. – Modalità dell’esperimento giudiziale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Modalità dell’esperimento giudiziale

    1. L’ordinanza che dispone l’esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell’oggetto dello stesso e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni.

    Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice può designare un esperto per l’esecuzione di determinate operazioni.

    2. Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti.

    3. Anche quando l’esperimento è eseguito fuori dell’aula di udienza, il giudice può adottare i provvedimenti previsti dall’articolo 471 al fine di assicurare il regolare compimento dell’atto.

    4. Nel determinare le modalità dell’esperimento, il giudice, se del caso, dà le opportune disposizioni affinchè esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l’incolumità delle persone o la sicurezza pubblica.

  • Articolo 220 Codice di Procedura Penale: Oggetto della perizia

    Articolo 220 Codice di Procedura Penale: Oggetto della perizia

    Art. 220 c.p.p. – Oggetto della perizia

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Oggetto della perizia

    1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

    2. Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

  • Articolo 221 Codice di Procedura Penale: Nomina del perito

    Articolo 221 Codice di Procedura Penale: Nomina del perito

    Art. 221 c.p.p. – Nomina del perito

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Nomina del perito

    1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.

    2. Il giudice affida l’espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.

    3. Il perito ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall’articolo 36.

  • Art. 222 c.p.p.: Incapacità e incompatibilità del perito

    Art. 222 c.p.p.: Incapacità e incompatibilità del perito

    Art. 222 c.p.p. – Incapacità e incompatibilità del perito

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Incapacità e incompatibilità del perito

    1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:

    a) il minorenne, l’interdetto, l’inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;

    b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall’esercizio di una professione o di un’arte;

    c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

    d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;

    e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.

  • Art. 223 c.p.p.: Astensione e ricusazione del perito

    Art. 223 c.p.p.: Astensione e ricusazione del perito

    Art. 223 c.p.p. – Astensione e ricusazione del perito

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Astensione e ricusazione del perito

    1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l’obbligo di dichiararlo.

    2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall’articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo.

    3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell’incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere.

    4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.

    5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.

  • Articolo 224 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti del giudice

    Articolo 224 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti del giudice

    Art. 224 c.p.p. – Provvedimenti del giudice

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvedimenti del giudice

    1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.

    2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all’esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l’esecuzione delle operazioni peritali.

  • Articolo 225 Codice di Procedura Penale: Nomina del consulente tecnico

    Articolo 225 Codice di Procedura Penale: Nomina del consulente tecnico

    Art. 225 c.p.p. – Nomina del consulente tecnico

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Nomina del consulente tecnico

    1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.

    2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.

    3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 222 comma 1 lettere a) , b) , c) , d).

  • Articolo 226 Codice di Procedura Penale: Conferimento dell’incarico

    Articolo 226 Codice di Procedura Penale: Conferimento dell’incarico

    Art. 226 c.p.p. – Conferimento dell’incarico

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Conferimento dell’incarico

    1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazione peritali”.

    2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.

  • Articolo 227 Codice di Procedura Penale: Relazione peritale

    Articolo 227 Codice di Procedura Penale: Relazione peritale

    Art. 227 c.p.p. – Relazione peritale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Relazione peritale

    1. Concluse le formalità di conferimento dell’incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.

    2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.

    3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici.

    4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi.

    5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.

  • Articolo 228 Codice di Procedura Penale: Attività del perito

    Articolo 228 Codice di Procedura Penale: Attività del perito

    Art. 228 c.p.p. – Attività del perito

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Attività del perito

    1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento.

    2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all’esame delle parti e all’assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.

    3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell’incarico, il perito richieda notizie all’imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell’accertamento peritale.

    4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell’incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse.

  • Art. 229 c.p.p.: Comunicazioni relative alle operazioni peritali

    Art. 229 c.p.p.: Comunicazioni relative alle operazioni peritali

    Art. 229 c.p.p. – Comunicazioni relative alle operazioni peritali

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Comunicazioni relative alle operazioni peritali

    1. Il perito indica il giorno, l’ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.

    2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.