Autore: Andrea Marton

  • Art. 242 c.p.p.: Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri

    Art. 242 c.p.p.: Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri

    Art. 242 c.p.p. – Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni

    1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell’articolo 143 se ciò è necessario alla sua comprensione.

    2. Quando è acquisita una registrazione, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell’articolo 268, comma 7.

  • Articolo 243 Codice di Procedura Penale: Rilascio di copie

    Articolo 243 Codice di Procedura Penale: Rilascio di copie

    Art. 243 c.p.p. – Rilascio di copie

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Rilascio di copie

    1. Quando dispone l’acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell’articolo 116.

  • Articolo 244 Codice di Procedura Penale: Casi e forme delle ispezioni

    Articolo 244 Codice di Procedura Penale: Casi e forme delle ispezioni

    Art. 244 c.p.p. – Casi e forme delle ispezioni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Casi e forme delle ispezioni

    1. L’ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

    2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l’autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni.

    L’autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica , anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.

  • Articolo 245 Codice di Procedura Penale: Ispezione personale

    Articolo 245 Codice di Procedura Penale: Ispezione personale

    Art. 245 c.p.p. – Ispezione personale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Ispezione personale

    1. Prima di procedere all’ispezione personale l’interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’articolo 120.

    2. L’ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.

    3. L’ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico.

    In questo caso l’autorità giudiziaria può astenersi dall’assistere alle operazioni.

  • Articolo 246 Codice di Procedura Penale: Ispezione di luoghi o di cose

    Articolo 246 Codice di Procedura Penale: Ispezione di luoghi o di cose

    Art. 246 c.p.p. – Ispezione di luoghi o di cose

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Ispezione di luoghi o di cose

    1. All’imputato e in ogni caso a chi abbia l’attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l’ispezione è consegnata, nell’atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.

    2. Nel procedere all’ispezione dei luoghi, l’autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.

  • Art. 247 c.p.p.: Casi e forme delle perquisizioni

    Art. 247 c.p.p.: Casi e forme delle perquisizioni

    Art. 247 c.p.p. – Casi e forme delle perquisizioni

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Casi e forme delle perquisizioni

    1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso, è disposta perquisizione locale.

    1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.

    2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.

    3. L’autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l’atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.

  • Articolo 248 Codice di Procedura Penale: Richiesta di consegna

    Articolo 248 Codice di Procedura Penale: Richiesta di consegna

    Art. 248 c.p.p. – Richiesta di consegna

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Richiesta di consegna

    1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l’autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.

    2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l’autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici.

    In caso di rifiuto, l’autorità giudiziaria procede a perquisizione.

  • Articolo 249 Codice di Procedura Penale: Perquisizioni personali

    Articolo 249 Codice di Procedura Penale: Perquisizioni personali

    Art. 249 c.p.p. – Perquisizioni personali

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Perquisizioni personali

    1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all’interessato, con l’avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’articolo 120.

    2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.

  • Articolo 250 Codice di Procedura Penale: Perquisizioni locali

    Articolo 250 Codice di Procedura Penale: Perquisizioni locali

    Art. 250 c.p.p. – Perquisizioni locali

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Perquisizioni locali

    1. Nell’atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all’imputato, se presente, e a chi abbia l’attuale disponibilità del luogo, con l’avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’articolo 120.

    2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l’avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

    3. L’autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto.

  • Art. 251 c.p.p.: Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali

    Art. 251 c.p.p.: Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali

    Art. 251 c.p.p. – Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali

    1. La perquisizione in un’abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.

    2. Tuttavia nei casi urgenti l’autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.

  • Art. 252 c.p.p.: Sequestro conseguente a perquisizione

    Art. 252 c.p.p.: Sequestro conseguente a perquisizione

    Art. 252 c.p.p. – Sequestro conseguente a perquisizione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Sequestro conseguente a perquisizione

    1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l’osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.

  • Art. 253 c.p.p.: Oggetto e formalità del sequestro

    Art. 253 c.p.p.: Oggetto e formalità del sequestro

    Art. 253 c.p.p. – Oggetto e formalità del sequestro

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Oggetto e formalità del sequestro

    1. L’autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti.

    2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

    3. Al sequestro procede personalmente l’autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.

    4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all’interessato, se presente.