Art. 1759 c.c. – Responsabilità del mediatore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde dell’autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell’ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.

Spiegazione
La responsabilità del mediatore: deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso. Risponde dell’autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell’ultima girata dei titoli trasmessi per suo tramite.
Come funziona e quando si applica
È l’obbligo informativo del mediatore (es. agente immobiliare), la cui violazione comporta responsabilità per i danni. Il mediatore deve essere imparziale e diligente; ha diritto alla provvigione (art. 1755) se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.
Esempio pratico
L’agente immobiliare che conosce un grave abuso edilizio o un’ipoteca sull’immobile deve informarne l’acquirente; se tace, risponde dei danni.
Domande frequenti
Di cosa risponde l’agente immobiliare?
Deve comunicare alle parti le circostanze note che incidono sulla sicurezza e sulla valutazione dell’affare; se le tace, risponde dei danni.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.