Autore: Andrea Marton

  • Articolo 254 Codice di Procedura Penale: Sequestro di corrispondenza

    Articolo 254 Codice di Procedura Penale: Sequestro di corrispondenza

    Art. 254 c.p.p. – Sequestro di corrispondenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Sequestro di corrispondenza

    1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato.

    2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all’autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.

    3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all’avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.

  • Articolo 255 Codice di Procedura Penale: Sequestro presso banche

    Articolo 255 Codice di Procedura Penale: Sequestro presso banche

    Art. 255 c.p.p. – Sequestro presso banche

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Sequestro presso banche

    1. L’autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all’imputato o non siano iscritti al suo nome.

  • Art. 256 c.p.p.: Dovere di esibizione e segreti

    Art. 256 c.p.p.: Dovere di esibizione e segreti

    Art. 256 c.p.p. – Dovere di esibizione e segreti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Dovere di esibizione e segreti

    1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.

    2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l’autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.

    3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato.

    4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.

    5. Si applica la disposizione dell’articolo 204.

  • Art. 257 c.p.p.: Riesame del decreto di sequestro

    Art. 257 c.p.p.: Riesame del decreto di sequestro

    Art. 257 c.p.p. – Riesame del decreto di sequestro

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Riesame del decreto di sequestro

    1. Contro il decreto di sequestro l’imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonché le associazioni e gli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324.

    2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.

  • Art. 258 c.p.p.: Copie dei documenti sequestrati

    Art. 258 c.p.p.: Copie dei documenti sequestrati

    Art. 258 c.p.p. – Copie dei documenti sequestrati

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Copie dei documenti sequestrati

    1. L’autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente.

    2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall’autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.

    3. In ogni caso la persona o l’ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell’avvenuto sequestro.

    4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l’autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l’intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.

  • Art. 259 c.p.p.: Custodia delle cose sequestrate

    Art. 259 c.p.p.: Custodia delle cose sequestrate

    Art. 259 c.p.p. – Custodia delle cose sequestrate

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Custodia delle cose sequestrate

    1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l’autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell’articolo 120.

    2. All’atto della consegna, il custode è avvertito dell’obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell’autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’autorità giudiziaria.

    Al custode può essere imposta una cauzione. Dell’avvenuta consegna, dell’avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.

  • Art. 260 c.p.p.: Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate.

    Art. 260 c.p.p.: Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate.

    Art. 260 c.p.p. – Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate

    1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell’ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell’autorità giudiziaria e dell’ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.

    2. L’autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell’articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.

    3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l’autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l’alienazione o la distruzione.

    3-bis. L’autorità giudiziaria, anche su richiesta dell’organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l’autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato

    3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, procede alla distruzione delle merci contraffatte o usurpative sequestrate, previa comunicazione all’autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell’autorità giudiziaria, ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni, con l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 364 .

  • Art. 261 c.p.p.: Rimozione e riapposizione dei sigilli

    Art. 261 c.p.p.: Rimozione e riapposizione dei sigilli

    Art. 261 c.p.p. – Rimozione e riapposizione dei sigilli

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Rimozione e riapposizione dei sigilli

    1. L’autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l’identità e l’integrità con l’assistenza dell’ausiliario. Compiuto l’atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall’ausiliario in presenza dell’autorità giudiziaria. L’autorità giudiziaria e l’ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.

  • Art. 262 c.p.p.: Durata del sequestro e restituzione delle cose

    Art. 262 c.p.p.: Durata del sequestro e restituzione delle cose

    Art. 262 c.p.p. – Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate

    1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, l’autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.

    2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all’imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell’articolo 316.

    3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell’articolo 321.

    3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato.

    4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca.

  • Art. 263 c.p.p.: Procedimento per la restituzione delle cose seq

    Art. 263 c.p.p.: Procedimento per la restituzione delle cose seq

    Art. 263 c.p.p. – Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate

    1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza.

    2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127.

    3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.

    4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato.

    5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta , gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell’articolo 127.

    6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, provvede il giudice dell’esecuzione.

  • Art. 264 c.p.p.: Provvedimenti in caso di mancata restituzione

    Art. 264 c.p.p.: Provvedimenti in caso di mancata restituzione

    Art. 264 c.p.p. – Provvedimenti in caso di mancata restituzione

    Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    [Abrogato]

  • Art. 265 c.p.p.: Spese relative al sequestro penale

    Art. 265 c.p.p.: Spese relative al sequestro penale

    Art. 265 c.p.p. – Spese relative al sequestro penale

    Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    [Abrogato]