Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 264 c.p.p. – Provvedimenti in caso di mancata restituzione
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 263 - Art. 263 c.p.p.: Procedimento per la restituzione delle cose seq→Cod. proc. pen. art. 265 - Art. 265 c.p.p.: Spese relative al sequestro penale→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 262 c.p.p.: Durata del sequestro e restituzione delle cose→Articolo 266 Codice di Procedura Penale: Limiti di ammissibilità→Art. 266-bis c.p.p.: Intercettazioni di comunicazioni informatic→Art. 261 c.p.p.: Rimozione e riapposizione dei sigilli→Art. 267 c.p.p.: Presupposti e forme del provvedimento→Art. 260 c.p.p.: Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate.→Articolo 268 Codice di Procedura Penale: Esecuzione delle operazioni
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Dopo un anno dalla sentenza inoppugnabile, se la restituzione non è stata richiesta o è stata respinta, il giudice dell'esecuzione ordina il deposito presso uffici pubblici o la vendita all'asta delle cose sequestrate.
Ratio
L'articolo 264 risolve il problema dei beni sequestrati non reclamati al termine del procedimento penale. Non può rimanere indefinitivamente una cosa privata in custodia giudiziaria: occorre valorizzarla, destinarla a fini pubblici, o devolvere il ricavato all'erario. La disciplina è graduale: prima deposito presso uffici pubblici (Stato), poi vendita, infine devoluzione alla cassa delle ammende.
Analisi
Il comma 1 fissa il termine: un anno dalla sentenza inoppugnabile. Decorso il termine senza richiesta di restituzione (da parte del proprietario), il giudice dell'esecuzione (artt. 665-676) ordina il deposito presso uffici pubblici per denaro, titoli al portatore e valori di bollo. Per altri beni, ordina la vendita pubblico incanto, a cura della cancelleria. Fa eccezione il bene artistico o scientifico: consegnato al Ministero della Giustizia. Il comma 2 consente la vendita anche prima del termine di un anno se il bene rischia deterioramento. Il comma 3 dispone il deposito della somma ricavata presso ufficio postale; dedotte le spese, la somma è devoluta alla cassa delle ammende dopo ulteriori due anni se nessuno ha provato diritto.
Quando si applica
Ricorre nei casi di beni sequestrati per lungo tempo, non reclamati da proprietari, e non destinati a confisca. Frequente con automezzi abbandonati, denaro da reati di mafia, documentazione obsoleta, manufatti contraffatti.
Connessioni
Rimanda agli artt. 262-263 (restituzione ordinaria), 265 (spese del procedimento), 240 c.p. e ss. (confisca), 665-676 (giudice dell'esecuzione), 87 att. (norme di attuazione).
Casi pratici
Caso 1: Tizio è condannato per contrabbando di sigarette estere
5.000 pacchetti sono sequestrati. Sentenza inoppugnabile. Passa un anno: nessuno rivendica il bene (il vero proprietario è irreperibile). Il giudice dell'esecuzione ordina la vendita della merce presso la Dogana. Il ricavato (100.000 euro) è depositato presso l'ufficio postale. Passati due anni, se nessuno ha provato diritto, i 100.000 euro sono versati alla cassa delle ammende dello Stato.
Caso 2: Caio è indagato per ricettazione di un quadro del Cinquecento
Il quadro rimane sequestrato per 4 anni (indagini lunghe). Caio è assolto. Il quadro è nuovamente sequestrato ma il proprietario non è identificato. Il giudice dell'esecuzione, verifichiamone il valore artistico e la rarità, ordina la consegna al Ministero della Giustizia. Il Ministero lo cede al Museo Nazionale per esposizione.
Domande frequenti
Quanto tempo deve passare dopo la sentenza prima che si proceda alla devoluzione?
Almeno un anno dalla sentenza inoppugnabile, a condizione che non vi sia stata richiesta di restituzione.
Come si procede alla vendita dei beni sequestrati?
Il giudice dell'esecuzione ordina la vendita alle pubbliche borse o all'asta pubblica, secondo la natura del bene. La cancelleria cura l'espletamento della procedura.
Che cosa accade se il bene ha valore artistico o scientifico?
Non è venduto. È consegnato direttamente al Ministero della Giustizia, che lo destina a musei, archivi pubblici o istituzioni culturali.
Dove viene depositata la somma ricavata dalla vendita?
Presso l'ufficio postale del luogo, in deposito giudiziale. Dedotte le spese della procedura, rimane disponibile per rivendicazioni.
Che cosa succede alla somma se nessuno la rivendica?
Dopo ulteriori due anni dal deposito, se nessuno ha provato di avervi diritto, la somma è devoluta alla cassa delle ammende, cioè al Tesoro dello Stato.