Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 262 c.p.p. – Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate

1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, l’autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all’imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell’articolo 316.

3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell’articolo 321.

3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato.

4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca.

In sintesi

  • Quando cessa la necessità di mantenere il sequestro a fini probatori, le cose sequestrate sono restituite al legittimo proprietario
  • La restituzione può avvenire anche prima della sentenza definitiva
  • Il giudice può mantenere il sequestro a garanzia dei crediti del PM o della parte civile
  • Dopo la sentenza non più impugnabile, il sequestro è mantenuto solo per confisca disposta dalla condanna
  • Il giudice può imporre al ricevente l'obbligo di presentare le cose a richiesta
Indice dei contenuti

Quando il sequestro non è più necessario a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite al proprietario. Restituzione può avvenire anche prima della sentenza se il giudice non dispone mantenimento a garanzia.

Ratio

L'articolo 262 bilancia il diritto penale processuale (acquisire la prova) con il diritto di proprietà del cittadino (recuperare i propri beni). Riconosce che il sequestro non è perpetuo: una volta acquisita la prova in copia o una volta certificato il contenuto, il bene originale può essere restituito. Le eccezioni (sequestro per confisca, sequestro conservativo a garanzia di risarcimenti) riflettono esigenze specifiche di giustizia penale.

Analisi

Il comma 1 autorizza la restituzione quando la prova è acquisita (copia, fotografia, certificazione) e la necessità probatoria cessa. Non serve aspettare la sentenza. Il comma 2 consente il mantenimento del sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316 (risarcimento alla parte civile, restituzione di beni, confisca) quando richiesto dal PM o dalla parte civile e dalle cose appartengono all'imputato o al responsabile civile. Il comma 3 riguarda il sequestro preventivo ai fini della confisca (art. 321). Il comma 4 disciplina il post-sentenza: restituzione al legittimo proprietario salvo confisca.

Quando si applica

Ricorre in ogni procedimento: anticipatamente se il bene è stato fotografato e certificato, oppure se il PM rinuncia a farne oggetto di confisca; sistematicamente al termine del procedimento per restituzione dei beni sequestrati non confiscati.

Connessioni

Rimanda agli artt. 316 (confisca e misure cautelari patrimoniali), 321 (sequestro preventivo), 264 (provvedimenti caso mancata restituzione), 263 (procedimento di restituzione). Si coordina con le disposizioni sul diritto di proprietà.

Casi pratici

Caso 1: Caio è indagato per truffa

Il suo computer è sequestrato. Dopo 20 giorni, il PM ha acquisito immagine del disco rigido e certificato il contenuto. Non ha più bisogno dell'hardware. Ordina la restituzione del computer a Caio prima della sentenza. Caio lo recupera, ma è obbligato a presentarlo ad ogni richiesta del giudice.

Caso 2: Tizio è condannato per ricettazione di denaro

Sentenza non più impugnabile. Il denaro sequestrato (10.000 euro) è rimasto in deposito per garantire il risarcimento della parte civile (15.000 euro). Il giudice dell'esecuzione ordina la restituzione della somma al legittimo proprietario (che è Mevio, parte civile), prelevando i 10.000 euro dal deposito e trattenendo quanto necessario per il risarcimento.

Domande frequenti

Si possono restituire i beni sequestrati prima della sentenza?

Sì. Se la prova è stata acquisita o se il giudice ritiene che il sequestro non sia più necessario, la restituzione può avvenire in qualunque momento durante il procedimento.

Per quali motivi il giudice può mantenere il sequestro anche se la prova è acquisita?

Quando il PM o la parte civile lo richiedono per garantire i crediti di risarcimento, di restituzione o di confisca, secondo l'art. 316.

Che cosa accade ai beni sequestrati dopo la condanna?

Se la sentenza dispone la confisca, i beni non sono restituiti ma confiscati. Altrimenti, sono restituiti al proprietario dopo la sentenza non più impugnabile.

Si può imporre al ricevente il bene di presentarlo nuovamente?

Sì. Il giudice può ordinare che il ricevente presenti il bene ad ogni richiesta e può imporgli una cauzione per garantirlo.

Che cosa è l'art. 316?

Disciplina il sequestro conservativo di beni dell'imputato o del responsabile civile a garanzia dei crediti civili (risarcimento, restituzione) e della confisca.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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