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Testo dell'articoloVigente
Art. 266 c.p.p. – Limiti di ammissibilità
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Limiti di ammissibilità
1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria abuso di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono.
f-bis) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dall’art. 609-undecies;
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517-quater e 633, secondo comma, del codice penale;
f-quater) delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale.
f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti , che può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.
2-bis. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l’utilizzo anche nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le intercettazioni sono ammesse per i delitti più gravi (pena oltre 5 anni, contro la PA, stupefacenti, armi, contrabbando) e per reati commessi col mezzo del telefono; nei luoghi di privata dimora richiedono fondato motivo di attività criminosa.
Ratio della norma
L'art. 266 c.p.p. fissa i limiti oggettivi dell'intercettazione, mezzo di ricerca della prova ad alto impatto sui diritti fondamentali (segretezza delle comunicazioni ex art. 15 Cost., inviolabilità del domicilio ex art. 14 Cost.). La ratio è di proporzionalità: l'intrusione nelle comunicazioni è giustificata solo per reati di particolare gravità o per i reati che si consumano per loro natura attraverso strumenti di comunicazione. La distinzione tra intercettazioni «ordinarie» e quelle «tra presenti in luoghi di privata dimora» realizza un'ulteriore graduazione: nei luoghi più protetti dalla riservatezza si richiede un quid pluris (fondato motivo che ivi si svolga attività criminosa), per evitare intrusioni domestiche generalizzate.
Analisi del testo
Comma 1, categorie di reato: (a) delitti non colposi con pena edittale dell'ergastolo o reclusione massima superiore a 5 anni (calcolata secondo le regole dell'art. 4 c.p.p.); (b) delitti contro la pubblica amministrazione con reclusione massima non inferiore a 5 anni (criterio temperato per reati come corruzione, peculato, abuso d'ufficio); (c) delitti in materia di stupefacenti; (d) delitti in materia di armi ed esplosivi; (e) delitti di contrabbando; (f) reati di ingiuria (oggi depenalizzata), minaccia, molestia o disturbo col mezzo del telefono; (f-bis) pornografia minorile aggravata (art. 600-ter, comma 3 c.p.). Comma 2, intercettazioni tra presenti: stessi casi del comma 1, con la regola speciale per i luoghi di privata dimora (art. 614 c.p.: abitazione, ogni altro luogo di privata dimora, appartenenze): l'intercettazione «ambientale» domestica è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Si tratta di criterio rafforzato: non basta l'idoneità del luogo come fonte di indizi, occorre la concreta verosimiglianza che l'attività criminosa abbia luogo proprio lì.
Quando si applica
I limiti dell'art. 266 operano come precondizione di ammissibilità: senza il loro rispetto, l'intercettazione è nulla e i risultati inutilizzabili (art. 271 c.p.p.). Una volta verificato il rispetto del 266, occorre valutare i presupposti soggettivi dell'art. 267 (gravi indizi di reato, indispensabilità per la prosecuzione delle indagini). I due requisiti sono cumulativi. Per i reati di criminalità organizzata operano le regole speciali del D.L. 152/1991 (art. 13), con presupposti meno rigorosi (sufficienti indizi e necessità per le indagini, anziché gravi indizi e indispensabilità). La normativa è stata integrata dal D.Lgs. 216/2017 (riforma Orlando), che ha disciplinato la fase di selezione degli atti, l'archivio riservato delle intercettazioni e la tutela dei terzi estranei al procedimento.
Connessioni con altre norme
L'art. 266 si raccorda con: l'art. 15 Cost. (inviolabilità della corrispondenza); l'art. 14 Cost. (inviolabilità del domicilio); l'art. 8 CEDU (vita privata); l'art. 267 (presupposti dell'autorizzazione e procedura); l'art. 268 (esecuzione delle operazioni); l'art. 269 (conservazione della documentazione); l'art. 270 (utilizzazione in altri procedimenti); l'art. 271 (inutilizzabilità). Per le intercettazioni di reati di criminalità organizzata, l'art. 13 D.L. 152/1991. Per il «captatore informatico» (trojan), gli artt. 266, comma 2-bis e 267, comma 1 c.p.p. (introdotti dal D.Lgs. 216/2017). La giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 366/1991, 320/2009) ha più volte confermato la stretta interpretazione dei limiti.
Casi pratici
Caso 1: intercettazione ammissibile per reato grave
Si indaga su Tizio per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990). Il reato è punito con reclusione superiore a 5 anni, e rientra anche nella categoria specifica degli «stupefacenti» dell'art. 266, lett. c. L'intercettazione delle conversazioni telefoniche e tra presenti (anche in auto, locali pubblici) è ammissibile sotto il profilo dei limiti oggettivi. Il PM chiederà al GIP l'autorizzazione ex art. 267, dimostrando i gravi indizi e l'indispensabilità del mezzo. Una volta autorizzata, l'intercettazione potrà essere eseguita con le modalità degli artt. 268 ss.
Caso 2: intercettazione ambientale in casa con limite rafforzato
In un'indagine per estorsione, la PG sospetta che Sempronio gestisca dall'abitazione personale gli incontri con i complici. L'art. 266, comma 2 c.p.p. richiede, per l'intercettazione ambientale in luogo di privata dimora, il fondato motivo che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Non basta che Sempronio sia indagato per estorsione: occorrono elementi concreti (dichiarazioni di confidenti, osservazioni di accessi, conversazioni telefoniche già intercettate che facciano riferimento all'abitazione come luogo degli incontri) che facciano apparire come probabile lo svolgimento ivi dell'attività delittuosa. Il GIP, valutando questi elementi, autorizza o nega l'intercettazione. Se autorizza senza il quid pluris richiesto, l'intercettazione è inutilizzabile ex art. 271 c.p.p.
Domande frequenti
Per quali reati sono ammesse le intercettazioni?
Le intercettazioni sono ammesse: (a) per delitti puniti con l'ergastolo o reclusione massima superiore a 5 anni; (b) per delitti contro la pubblica amministrazione con reclusione massima di almeno 5 anni; (c) per reati in materia di stupefacenti, armi, esplosivi, contrabbando; (d) per minaccia, molestia, ingiuria (oggi depenalizzata), pornografia minorile aggravata commessi col mezzo del telefono. Per i reati di criminalità organizzata operano regole speciali con soglia più bassa (D.L. 152/1991).
Si possono intercettare conversazioni avvenute in casa?
Sì, ma con limite rafforzato. Per le intercettazioni ambientali nei luoghi di privata dimora (art. 614 c.p.), l'art. 266, comma 2 c.p.p. richiede il fondato motivo che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Non basta indagare un reato grave: occorrono elementi concreti che facciano probabile lo svolgimento del reato in quello specifico luogo. La regola tutela l'inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.).
Cos'è l'intercettazione tra presenti?
È l'intercettazione di conversazioni che avvengono fisicamente alla presenza dell'autore (per esempio dialoghi in auto, in ufficio, in luoghi pubblici), realizzata mediante microspie ambientali. È sottoposta agli stessi presupposti delle intercettazioni telefoniche, con il limite ulteriore della «privata dimora» del comma 2. Oggi è frequente l'uso di captatori informatici (trojan), che possono attivare microfono e fotocamera del dispositivo intercettato, con regime specifico introdotto dal D.Lgs. 216/2017.
Cosa succede se l'intercettazione viene fatta fuori dei casi consentiti?
I risultati sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 271 c.p.p. L'inutilizzabilità è un vizio processuale grave: la prova non può fondare alcuna decisione, è rilevabile in ogni stato e grado, anche d'ufficio. La parte interessata può eccepire l'inutilizzabilità e ottenere lo stralcio degli atti. La giurisprudenza richiede una verifica rigorosa: in caso di dubbio sui presupposti, prevale la tutela del diritto fondamentale alla riservatezza.
Per i reati di criminalità organizzata valgono le stesse regole?
No, esistono regole speciali. L'art. 13 del D.L. 152/1991 prevede presupposti più ampi: bastano «sufficienti indizi» (anziché «gravi indizi») e la «necessità per lo svolgimento delle indagini» (anziché l'«assoluta indispensabilità»). Lo scopo è agevolare l'investigazione su criminalità mafiosa e terrorismo, dove la struttura delle organizzazioni rende più complesso l'accertamento. La disciplina è stata oggetto di costante valutazione da parte della Corte costituzionale, che ne ha confermato la legittimità.
Fonti consultate: 1 fonte verificate