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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 267 c.p.p. – Presupposti e forme del provvedimento

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’art. 266. L’autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l’articolo 203.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria (57).

5. In apposito registro riservato tenuto nell’ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni.

In sintesi

  • Autorizzazione del giudice per le indagini preliminari con decreto motivato
  • Presupposti: gravi indizi di reato + assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini
  • Urgenza: il PM può disporre con decreto motivato; convalida del GIP entro 48 ore
  • Durata massima: 15 giorni, prorogabile per periodi successivi di 15 giorni
  • Mancata convalida: l'intercettazione non può proseguire e i risultati sono inutilizzabili

L'autorizzazione a intercettare è data dal GIP con decreto motivato in presenza di gravi indizi di reato e di assoluta indispensabilità per le indagini. In urgenza dispone il PM, con convalida del giudice entro 48 ore.

Ratio della norma

L'art. 267 c.p.p. realizza la riserva di giurisdizione in materia di intercettazioni, in attuazione dell'art. 15 Cost. (la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni può avvenire solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria). La regola assicura che l'intrusione sia autorizzata da un giudice terzo (il GIP) e non dal solo PM (parte attiva delle indagini). I presupposti sostanziali, gravi indizi di reato e assoluta indispensabilità, limitano ulteriormente l'utilizzo del mezzo: serve già una piattaforma indiziaria solida e l'impossibilità di procedere altrimenti, per evitare intercettazioni esplorative o sproporzionate. La disciplina dell'urgenza (decreto del PM con successiva convalida) bilancia esigenze investigative e garanzie giurisdizionali.

Analisi del testo

Comma 1, autorizzazione ordinaria: il PM richiede al GIP l'autorizzazione, che è data con decreto motivato quando vi sono (a) gravi indizi di reato (non «di colpevolezza» a carico di un soggetto, ma indizi della commissione di un reato, soglia inferiore a quella richiesta per le misure cautelari personali ex art. 273); (b) assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini (la prova non può essere acquisita con mezzi meno invasivi). Comma 1-bis: nella valutazione dei gravi indizi opera l'art. 203 c.p.p. (utilizzabilità delle informazioni di confidenti per fondare ricerche). Comma 2, urgenza: in casi di urgenza, il PM dispone con decreto motivato, comunicato al GIP entro 24 ore; il GIP convalida entro 48 ore con decreto motivato. La mancata convalida produce inutilizzabilità (sanzione automatica). Comma 3, durata: 15 giorni, prorogabili dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di 15 giorni, finché permangono i presupposti. Comma 4: il PM esegue personalmente o tramite ufficiali di PG. Comma 5: registro riservato presso l'ufficio del PM con annotazioni cronologiche.

Quando si applica

L'art. 267 si applica a ogni richiesta di intercettazione che soddisfa i limiti dell'art. 266. La motivazione del decreto del GIP è elemento essenziale: deve indicare specificamente i gravi indizi (con riferimento a fonti, dichiarazioni, fatti concreti) e l'indispensabilità (perché altri mezzi sono inadeguati o già esperiti). Una motivazione apparente o di stile produce inutilizzabilità (art. 271 c.p.p.). Per le intercettazioni di criminalità organizzata operano i presupposti più ampi dell'art. 13 D.L. 152/1991. Le proroghe richiedono permanenza dei presupposti: il giudice può negare la proroga se gli sviluppi dell'indagine non giustificano la prosecuzione. La sospensione e l'interruzione delle operazioni sono consentite ma vanno verbalizzate. Il D.Lgs. 216/2017 ha integrato la disciplina con regole sulla selezione degli atti (artt. 268-bis ss.).

Connessioni con altre norme

L'art. 267 si raccorda con: l'art. 15 Cost. (riserva di giurisdizione); l'art. 266 (limiti oggettivi); l'art. 268 (esecuzione delle operazioni, registrazione, deposito); l'art. 269 (conservazione e archivio riservato); l'art. 270 (utilizzazione in altri procedimenti); l'art. 271 (inutilizzabilità delle prove illegittime); l'art. 273 (gravi indizi per misure cautelari, distinti dai gravi indizi per intercettazioni); il D.Lgs. 216/2017 (selezione e archiviazione). Sul piano internazionale rileva l'art. 8 CEDU (vita privata, vita familiare, corrispondenza), e la giurisprudenza CEDU richiede prevedibilità e proporzionalità. La Corte costituzionale ha più volte ribadito la natura tassativa dei presupposti.

Domande frequenti

Chi autorizza le intercettazioni?

Il giudice per le indagini preliminari (GIP) con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero. La riserva di giurisdizione attua l'art. 15 Cost., che richiede atto motivato dell'autorità giudiziaria per limitare la libertà e segretezza delle comunicazioni. Solo nei casi di urgenza il PM può disporre direttamente, ma è sempre necessaria la successiva convalida del GIP entro 48 ore, pena l'inutilizzabilità dei risultati.

Cosa sono i «gravi indizi di reato»?

Sono indizi della commissione di un reato (non della colpevolezza di un soggetto specifico) qualificati per gravità: elementi concreti che fanno apparire come probabile l'esistenza del fatto delittuoso. La soglia è inferiore a quella richiesta per le misure cautelari personali (art. 273 c.p.p.), che richiedono i «gravi indizi di colpevolezza» nei confronti dell'indagato. La distinzione è importante: per intercettare basta sospettare il reato, per arrestare serve qualcosa di più.

Cosa significa «assoluta indispensabilità»?

Significa che le intercettazioni devono essere l'unico mezzo, o il mezzo necessario, per la prosecuzione efficace delle indagini. Se il PM ha già a disposizione altre prove o può acquisire elementi con mezzi meno invasivi (testimonianze, documenti, perquisizioni), l'intercettazione non è autorizzabile. La regola è di proporzionalità: il bilanciamento tra esigenze investigative e diritti fondamentali richiede che il mezzo più invasivo sia anche residuale.

Quanto possono durare le intercettazioni?

Quindici giorni, ai sensi dell'art. 267, comma 3 c.p.p. La durata può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti dei gravi indizi e dell'indispensabilità. Le proroghe sono numerose nei procedimenti complessi (intercettazioni di criminalità organizzata possono durare mesi), ma ogni proroga richiede valutazione autonoma del giudice. Senza proroga formale, le operazioni vanno cessate.

Cosa accade se il GIP non convalida l'intercettazione d'urgenza disposta dal PM?

L'intercettazione non può proseguire e i risultati raccolti durante il periodo non convalidato sono inutilizzabili (art. 267, comma 2 c.p.p.). La sanzione è automatica e si applica anche se gli elementi raccolti sarebbero stati comunque acquisibili con altri mezzi. Il PM può eventualmente ripresentare una richiesta ordinaria al GIP con maggiori elementi, ma quanto già intercettato non rientra negli atti utilizzabili. La regola tutela rigorosamente la riserva di giurisdizione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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