Testo dell'articoloVigente
Art. 269 c.p.p. – Conservazione della documentazione
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Conservazione della documentazione
1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell’ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall’articolo 454, comma 2-bis, per l’esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l’accesso all’archivio e l’ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 161, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 7.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127.
3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell’operazione è redatto verbale.
In sintesi
Indice dei contenuti
I verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono conservati integralmente presso il PM. Possono essere distrutti solo dopo sentenza definitiva, su richiesta motivata.
Ratio
L'articolo 269 disciplina la fase conservativa del materiale intercettato, assicurando che i verbali e le registrazioni rimangano integralmente disponibili fino al pronunciamento definitivo del giudice. La norma riconosce l'importanza della riservatezza: una volta concluso il procedimento e resa sentenza definitiva, gli interessati hanno il diritto di chiedere la distruzione del materiale intercettato per tutelare la propria vita privata e la comunicazione intima, principio tutelato dalla Costituzione.
Analisi
Il comma 1 stabilisce che la conservazione avviene presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, garantendo la tracciabilità e la custodia legittima del materiale. Il comma 2 fissa il termine di conservazione: fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione (cioè fino al passaggio in giudicato della sentenza di merito o di legittimità). Il comma 2 consente però agli interessati di chiedere la distruzione prima del passaggio in giudicato qualora la documentazione non sia più necessaria per il procedimento: il giudice valuta in camera di consiglio (procedimento semplificato) la richiesta sulla base della tutela della riservatezza. Il comma 3 pone la garanzia della formalità: la distruzione deve avvenire sotto controllo del giudice e documentata in verbale.
Quando si applica
L'articolo 269 trova applicazione immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di intercettazione autorizzate e prosegue per tutta la durata del procedimento e del relativo procedimento di impugnazione. Una volta resa sentenza definitiva, gli interessati (imputato, terzi intercettati, parti offese) possono avanzare richiesta di distruzione. Esempi: assoluzione dell'imputato, conclusione del procedimento con archiviazione, prescrivimento del reato, conclusione di tutti i gradi di giudizio.
Connessioni
L'articolo 269 deve leggersi congiuntamente all'articolo 268 c.p.p. (deposito e accesso), articolo 270 c.p.p. (utilizzazione in altri procedimenti), articolo 271 c.p.p. (divieti di utilizzazione). La norma si collega al principio della riservatezza tutelato dall'articolo 15 della Costituzione italiana e alla direttiva europea sulla protezione dei dati personali (GDPR). Vedasi anche l'articolo 127 c.p.p. relativo alla camera di consiglio per decisioni riservate del giudice.
Casi pratici
Caso 1: Caio è indagato per corruzione
Il PM autorizza l'intercettazione del suo telefono per 60 giorni. Al termine delle indagini, la procura archivia il procedimento per mancanza di gravi indizi. Caio, ritenendo la sua riservatezza violata, chiede la distruzione del materiale intercettato. Il giudice, valutando che il procedimento è concluso e l'intercettazione non è più necessaria, autorizza la distruzione dei verbali e delle registrazioni. Tale distruzione avviene presso gli uffici del PM sotto controllo di un ufficiale giudiziario, il quale redige verbale dell'operazione.
Caso 2: Sempronio viene condannato in primo grado per associazione a delinquere
Il materiale intercettato rimane conservato presso la procura durante la pendenza dell'appello. Sempronio è assolto in appello e, pur potendo ancora ricorrere in Cassazione, chiede la distruzione anticipata del materiale per tutela della riservatezza. Il giudice dell'appello accoglie la richiesta in camera di consiglio e ordina la distruzione, attestandone avvenimento in verbale sottoscritto dal PM e dal giudice stesso.
Domande frequenti
Quanto tempo sono conservati i verbali e le registrazioni delle intercettazioni?
Sono conservati fino al passaggio in giudicato della sentenza (sentenza definitiva non più impugnabile). Tuttavia, gli interessati possono chiedere la distruzione anticipata se il materiale non è più necessario per il procedimento.
Chi può chiedere la distruzione delle intercettazioni?
Gli interessati, ossia l'imputato, i terzi intercettati, e in alcuni casi la parte offesa, quando il procedimento è concluso e la documentazione non è più necessaria per le indagini o il dibattimento.
Come avviene la distruzione del materiale intercettato?
La distruzione è disposta dal giudice in camera di consiglio, eseguita sotto controllo diretto del giudice presso gli uffici del PM, e documentata in verbale sottoscritto da giudice, PM e altri ufficiali presenti.
Se il procedimento è archiviato, le intercettazioni devono essere distrutte automaticamente?
No, l'archiviazione non comporta la distruzione automatica. Gli interessati devono richiedere esplicitamente la distruzione al giudice, il quale valuterà se la riservatezza prevale sulla possibile necessità futura della documentazione.
Il PM può conservare le intercettazioni dopo la sentenza definitiva?
No, secondo il comma 2, dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, le registrazioni possono essere conservate solo se necessarie per procedimenti diversi (secondo l'articolo 270). Altrimenti devono essere distrutte su richiesta degli interessati.