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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 269 c.p.p. – Conservazione della documentazione

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione.

2. Salvo quanto previsto dall’art. 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell’art. 127.

3. La distruzione, nei casi in cui e prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell’operazione è redatto verbale.

In sintesi

  • Verbali e registrazioni rimangono presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione
  • La conservazione dura fino a sentenza non più soggetta a impugnazione
  • Gli interessati possono chiedere la distruzione per tutela della riservatezza
  • La distruzione è decisa dal giudice in camera di consiglio
  • Della distruzione è redatto verbale sotto controllo del giudice

I verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono conservati integralmente presso il PM. Possono essere distrutti solo dopo sentenza definitiva, su richiesta motivata.

Ratio

L'articolo 269 disciplina la fase conservativa del materiale intercettato, assicurando che i verbali e le registrazioni rimangano integralmente disponibili fino al pronunciamento definitivo del giudice. La norma riconosce l'importanza della riservatezza: una volta concluso il procedimento e resa sentenza definitiva, gli interessati hanno il diritto di chiedere la distruzione del materiale intercettato per tutelare la propria vita privata e la comunicazione intima, principio tutelato dalla Costituzione.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che la conservazione avviene presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, garantendo la tracciabilità e la custodia legittima del materiale. Il comma 2 fissa il termine di conservazione: fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione (cioè fino al passaggio in giudicato della sentenza di merito o di legittimità). Il comma 2 consente però agli interessati di chiedere la distruzione prima del passaggio in giudicato qualora la documentazione non sia più necessaria per il procedimento: il giudice valuta in camera di consiglio (procedimento semplificato) la richiesta sulla base della tutela della riservatezza. Il comma 3 pone la garanzia della formalità: la distruzione deve avvenire sotto controllo del giudice e documentata in verbale.

Quando si applica

L'articolo 269 trova applicazione immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di intercettazione autorizzate e prosegue per tutta la durata del procedimento e del relativo procedimento di impugnazione. Una volta resa sentenza definitiva, gli interessati (imputato, terzi intercettati, parti offese) possono avanzare richiesta di distruzione. Esempi: assoluzione dell'imputato, conclusione del procedimento con archiviazione, prescrivimento del reato, conclusione di tutti i gradi di giudizio.

Connessioni

L'articolo 269 deve leggersi congiuntamente all'articolo 268 c.p.p. (deposito e accesso), articolo 270 c.p.p. (utilizzazione in altri procedimenti), articolo 271 c.p.p. (divieti di utilizzazione). La norma si collega al principio della riservatezza tutelato dall'articolo 15 della Costituzione italiana e alla direttiva europea sulla protezione dei dati personali (GDPR). Vedasi anche l'articolo 127 c.p.p. relativo alla camera di consiglio per decisioni riservate del giudice.

Domande frequenti

Quanto tempo sono conservati i verbali e le registrazioni delle intercettazioni?

Sono conservati fino al passaggio in giudicato della sentenza (sentenza definitiva non più impugnabile). Tuttavia, gli interessati possono chiedere la distruzione anticipata se il materiale non è più necessario per il procedimento.

Chi può chiedere la distruzione delle intercettazioni?

Gli interessati, ossia l'imputato, i terzi intercettati, e in alcuni casi la parte offesa, quando il procedimento è concluso e la documentazione non è più necessaria per le indagini o il dibattimento.

Come avviene la distruzione del materiale intercettato?

La distruzione è disposta dal giudice in camera di consiglio, eseguita sotto controllo diretto del giudice presso gli uffici del PM, e documentata in verbale sottoscritto da giudice, PM e altri ufficiali presenti.

Se il procedimento è archiviato, le intercettazioni devono essere distrutte automaticamente?

No, l'archiviazione non comporta la distruzione automatica. Gli interessati devono richiedere esplicitamente la distruzione al giudice, il quale valuterà se la riservatezza prevale sulla possibile necessità futura della documentazione.

Il PM può conservare le intercettazioni dopo la sentenza definitiva?

No, secondo il comma 2, dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, le registrazioni possono essere conservate solo se necessarie per procedimenti diversi (secondo l'articolo 270). Altrimenti devono essere distrutte su richiesta degli interessati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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