Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 268 c.p.p. – Esecuzione delle operazioni

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Esecuzione delle operazioni

1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.

2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l’espressa dicitura: ’La conversazione omessa non è utile alle indaginì.

2-bis. Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinchè i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori, nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.

2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 161, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 7.

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.

3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l’ufficiale di polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee di cui all’articolo 348, comma 4.

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell’archivio di cui all’articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l’archivio di cui all’articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali o soggetti diversi dalle parti , sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

7. Il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l’utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.

In sintesi

  • Le comunicazioni intercettate sono registrate integralmente e documentate in verbale
  • Le operazioni avvengono tramite impianti della procura della Repubblica
  • In caso di urgenza e insufficienza, il PM può autorizzare impianti alternativi (polizia giudiziaria o privati)
  • I verbali e le registrazioni sono trasmessi al PM entro cinque giorni dalla conclusione
  • I difensori hanno il diritto di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni
Indice dei contenuti

Le intercettazioni sono registrate integralmente e dei verbali è redatto documento. Il PM può disporre le operazioni tramite impianti privati in caso di urgenza e insufficienza.

Ratio

L'articolo 268 disciplina gli aspetti procedurali e tecnici della esecuzione delle intercettazioni penali, garantendo che il materiale acquisito sia integrale, documentato e sottoposto a controlli di legalità. L'articolo bilancia l'esigenza investigativa con la tutela del diritto di difesa e della riservatezza: ogni intercettazione deve essere registrata nella sua interezza, documentata in verbale e messa a disposizione delle parti in tempi definiti.

Analisi

Il comma 1 pone il principio della registrazione integrale: nessuna omissione o sintesi è consentita nel materiale acquisito. Il comma 2 richiede la trascrizione (anche sommaria) nel verbale delle operazioni. Il comma 3 identifica nella procura della Repubblica il luogo ordinario di esecuzione, salvo eccezionali ragioni di urgenza e insufficienza tecnica, che permettono al PM di autorizzare impianti alternativi (polizia giudiziaria) e, per il nuovo comma 3-bis, anche impianti privati nelle intercettazioni informatiche. Il comma 4 prescrive il deposito entro cinque giorni, salvo proroga disposta dal giudice per gravi pregiudizi alle indagini. I commi 6, 7 e 8 garantiscono ai difensori l'accesso e il diritto di estrarre copie delle registrazioni.

Quando si applica

Le regole dell'articolo 268 si applicano ad ogni intercettazione autorizzata dal giudice durante il procedimento penale, dalle indagini preliminari fino al dibattimento. Trovano applicazione sia per le intercettazioni telefoniche tradizionali sia per le intercettazioni informatiche (dopo l'introduzione dell'articolo 266-bis). Le modalità tecniche variano a seconda della natura della comunicazione intercettata, ma i principi di integralità, documentazione e trasparenza rimangono invariati.

Connessioni

L'articolo 268 deve leggersi congiuntamente all'articolo 266 c.p.p. (delitti intercettabili), articolo 267 c.p.p. (decreti di autorizzazione), articolo 269 c.p.p. (conservazione della documentazione), e articolo 271 c.p.p. (divieti di utilizzazione). La norma si collega anche a disposizioni sulla trascrizione delle registrazioni (articolo 131-bis, relativo ai criteri di trascrizione) e sulla partecipazione del difensore alle operazioni di acquisizione probatoria. Nel diritto europeo, si veda la direttiva sulla tutela delle comunicazioni private nei procedimenti penali.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

La polizia giudiziaria esegue l'intercettazione telefonica di Filano, sospetto di associazione a delinquere. Tutte le conversazioni vengono registrate integralmente su supporto digitale presso l'impianto della procura. Di ogni operazione viene redatto verbale con trascrizione sommaria (date, orari, partecipanti, durata). Entro cinque giorni la procura deposita i verbali, i decreti di autorizzazione e le registrazioni in fascicolo. L'avvocato difensore accede immediatamente alla documentazione, ascolta i file audio e ne estrae copia.

Caso 2: Caso 2

Durante intercettazione informatica di Tizio, impianti della procura diventano insufficienti per gestire il volume di dati. Il PM autorizza, con provvedimento motivato, l'uso temporaneo di impianti appartenenti a un fornitore privato specializzato. Tutti i flussi di comunicazione rimangono registrati integralmente, documentati in verbale specifico. Al termine, i verbali sono depositati e i difensori possono ottenere copia su idoneo supporto del materiale acquisito, secondo le regole dell'articolo 268 comma 8.

Domande frequenti

Le intercettazioni devono essere registrate per intero o è consentito registrare solo parti?

La registrazione deve essere integrale. Nessuna comunicazione intercettata può essere omessa dalla registrazione, salvo le operazioni di stralcio successivo autorizzate dal giudice per manifesta irrilevanza.

Dove viene eseguita l'intercettazione?

Ordinariamente presso gli impianti installati nella procura della Repubblica. Solo in caso di eccezionale urgenza e insufficienza tecnica, il PM può autorizzare impianti alternativi della polizia giudiziaria o, per le intercettazioni informatiche, anche di soggetti privati.

Entro quanto tempo i verbali devono essere depositati?

Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni di intercettazione, a meno che il giudice non autorizzi una proroga per gravi pregiudizi alle indagini preliminari in corso.

Il difensore può ascoltare le registrazioni?

Sì, il difensore ha facoltà, entro il termine fissato dal giudice, di esaminare gli atti, ascoltare le registrazioni e estrarne copia. Per le intercettazioni informatiche, può richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati.

Cosa succede se l'intercettazione non rispetta i requisiti procedurali?

Se non sono stati osservati i requisiti dell'articolo 268 (registrazione, verbali, deposito tempestivo), l'intercettazione è utilizzabile solo per reati diversi da quelli per cui era stata autorizzata e comunque è soggetta alla valutazione discrezionale del giudice circa la sua ammissibilità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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