Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 266-bis c.p.p. – Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l’intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.

In sintesi

  • È consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni tra sistemi informatici o telematici
  • L'intercettazione è ammessa nei procedimenti per i reati elencati nell'articolo 266
  • Sono intercettabili i reati commessi mediante impiego di tecnologie informatiche o telematiche
Indice dei contenuti

Le intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche sono consentite nei procedimenti per i reati previsti all'art. 266 e per reati commessi mediante tecnologie informatiche.

Ratio

L'articolo 266-bis è stato introdotto per adeguare il codice di procedura penale alle sfide investigative poste dalla criminalità informatica e dalla comunicazione telematica. La norma riconosce che, accanto alle tradizionali intercettazioni telefoniche, divengono necessarie le intercettazioni di flussi dati, messaggistica, email e altri canali informatici, essenziali per investigare reati perpetrati tramite internet e reti digitali.

Analisi

L'articolo introduce il concetto di intercettazione di flussi informatici o telematici, estendendo i presupposti dell'articolo 266 al mondo digitale. Il provvedimento autorizzativo rimane lo stesso (decreto del giudice), ma l'oggetto dell'intercettazione diviene il flusso comunicativo tra più sistemi informatici anziché la tradizionale conversazione telefonica. L'articolo non specifica limitazioni tecniche sulla modalità di interception, rinviando alle regole procedurali generali (articoli 267, 268 e seguenti).

Quando si applica

L'intercettazione di comunicazioni informatiche trova applicazione in procedimenti penali riguardanti reati informatici quali frode telematica, phishing, diffamazione online, cyberbullismo, hackeraggio, estorsione via email, riciclaggio tramite criptovalute, e più genericamente in qualunque reato in cui il mezzo di commissione sia una piattaforma informatica. Esempi: indagini su truffe online, malware diffusi via email, truffe bancarie tramite falsi siti internet.

Connessioni

La norma va letta unitamente all'articolo 266 c.p.p., che elenca i reati per i quali l'intercettazione è consentita (delitti contro la persona, il patrimonio, lo Stato, etc.). Correlate anche le disposizioni dell'articolo 267 c.p.p. (decreti di autorizzazione), articolo 268 c.p.p. (esecuzione e registrazione), e articolo 269 c.p.p. (conservazione della documentazione). Nel diritto penale sostanziale, vedasi artt. 615-ter (accesso abusivo a sistema informatico) e 640-ter c.p. (frode informatica).

Casi pratici

Caso 1: Sempronio conduce una truffa tramite siti e-commerce contraffatti

La polizia postale chiede al PM di autorizzare l'intercettazione del flusso comunicativo tra il server di Sempronio e i clienti vittime. Il giudice autorizza l'intercettazione telematica del server e della relativa infrastruttura informatica. Nel corso dell'intercettazione, vengono acquisiti messaggi, registri di transazioni e log di accesso che provano la consapevolezza della frode.

Caso 2: Caso 2

Mevio coordina un'organizzazione criminale tramite una chat di un social network, usando messaggistica crittografata. Il PM ottiene l'autorizzazione per intercettare non la singola conversazione (che resterebbe criptata), bensì il flusso telematico tra il dispositivo di Mevio e i server della piattaforma social. Tale intercettazione consente di acquisire indirizzi IP, tempi di accesso, identificativi di contatti, dati sufficienti per mappare la rete criminale.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra intercettazione telefonica e intercettazione informatica?

L'intercettazione telefonica riguarda il contenuto della conversazione vocale; quella informatica riguarda il flusso di dati, messaggi scritti, email e comunicazioni tra sistemi digitali. Entrambe richiedono autorizzazione del giudice nei medesimi casi.

Tutti i reati commessi via internet sono intercettabili?

No, l'intercettazione informatica è permessa solo per i reati elencati nell'articolo 266 c.p.p. (reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, ecc.) e per quelli esplicitamente commessi mediante tecnologie informatiche.

Chi autorizza l'intercettazione informatica?

Come per l'intercettazione telefonica, l'autorizzazione è rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero, secondo le regole dell'articolo 267 c.p.p.

Le registrazioni di intercettazioni informatiche hanno lo stesso valore probatorio?

Sì, purché siano stati osservati i requisiti procedurali previsti dall'articolo 268 c.p.p. (registrazione, verbali, deposito tempestivo, garanzie di terzietà).

Se la comunicazione è criptata, l'intercettazione rimane valida?

L'intercettazione del flusso telematico rimane valida anche se il contenuto è criptato. I dati acquisiti (mittente, destinatario, orari, indirizzi IP) rimangono utilizzabili; il contenuto criptato non è direttamente accessibile senza la chiave di decriptazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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