Autore: Andrea Marton

  • Art. 1771 c.c.: Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare

    Art. 1771 c.c.: Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare

    Art. 1771 c.c. – Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositario.

    Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.

  • Articolo 1772 Codice Civile: Pluralità di depositanti e di depositari

    Articolo 1772 Codice Civile: Pluralità di depositanti e di depositari

    Art. 1772 c.c. – Pluralità di depositanti e di depositari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria.

    La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile.

    Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.

  • Articolo 1773 Codice Civile: Terzo interessato nel deposito

    Articolo 1773 Codice Civile: Terzo interessato nel deposito

    Art. 1773 c.c. – Terzo interessato nel deposito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la cosa è stata depositata anche nell’interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione, il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo.

  • Articolo 1774 Codice Civile: Luogo di restituzione e spese relative

    Articolo 1774 Codice Civile: Luogo di restituzione e spese relative

    Art. 1774 c.c. – Luogo di restituzione e spese relative

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.

    Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.

  • Articolo 1775 Codice Civile: Restituzione dei frutti

    Articolo 1775 Codice Civile: Restituzione dei frutti

    Art. 1775 c.c. – Restituzione dei frutti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.

  • Articolo 1776 Codice Civile: Obblighi dell’erede del depositario

    Articolo 1776 Codice Civile: Obblighi dell’erede del depositario

    Art. 1776 c.c. – Obblighi dell’erede del depositario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell’alienante.

  • Art. 1777 c.c.: Persona a cui deve essere restituita la cosa

    Art. 1777 c.c.: Persona a cui deve essere restituita la cosa

    Art. 1777 c.c. Persona a cui deve essere restituita la cosa

    In vigore

    Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario. Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e può ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo. In questo caso egli può anche liberarsi dall’obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.

  • Articolo 1778 Codice Civile: Cosa proveniente da reato

    Articolo 1778 Codice Civile: Cosa proveniente da reato

    Art. 1778 c.c. – Cosa proveniente da reato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di sé.

    Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione.

  • Articolo 1779 Codice Civile: Cosa propria del depositario

    Articolo 1779 Codice Civile: Cosa propria del depositario

    Art. 1779 c.c. – Cosa propria del depositario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il depositario è liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.

  • Art. 1780 c.c.: Perdita non imputabile della detenzione della co

    Art. 1780 c.c.: Perdita non imputabile della detenzione della co

    Art. 1780 c.c. – Perdita non imputabile della detenzione della cosa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.

    Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest’ultimo.

  • Articolo 1781 Codice Civile: Diritti del depositario

    Articolo 1781 Codice Civile: Diritti del depositario

    Art. 1781 c.c. – Diritti del depositario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.

  • Articolo 1782 Codice Civile: Deposito irregolare

    Articolo 1782 Codice Civile: Deposito irregolare

    Art. 1782 c.c. – Deposito irregolare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità.

    In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.