Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1791 Codice Civile: Nota di pegno

    Articolo 1791 Codice Civile: Nota di pegno

    Art. 1791 c.c. – Nota di pegno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall’articolo precedente.

    La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.

  • Articolo 1792 Codice Civile: Intestazione e circolazione dei titoli

    Articolo 1792 Codice Civile: Intestazione e circolazione dei titoli

    Art. 1792 c.c. – Intestazione e circolazione dei titoli

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.

  • Articolo 1793 Codice Civile: Diritti del possessore

    Articolo 1793 Codice Civile: Diritti del possessore

    Art. 1793 c.c. – Diritti del possessore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.

    Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate.

    Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall’art. 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall’art. 1788.

  • Articolo 1794 Codice Civile: Prima girata della nota di pegno

    Articolo 1794 Codice Civile: Prima girata della nota di pegno

    Art. 1794 c.c. Prima girata della nota di pegno

    In vigore

    La prima girata della sola nota di pegno deve indicare l’ammontare del credito e degli interessi nonché la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario. La girata della nota di pegno che non indica l’ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede , tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l’azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno.

  • Art. 1795 c.c.: Diritti del possessore della sola fede di deposi

    Art. 1795 c.c.: Diritti del possessore della sola fede di deposi

    Art. 1795 c.c. – Diritti del possessore della sola fede di deposito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio.

    Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito può ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all’ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantità delle merci ritirate.

  • Art. 1796 c.c.: Diritti del possessore della nota di pegno insod

    Art. 1796 c.c.: Diritti del possessore della nota di pegno insod

    Art. 1796 c.c. – Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere le cose depositate in conformità dell’art. 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza.

    Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo, e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza.

  • Articolo 1797 Codice Civile: Azione nei confronti dei giranti

    Articolo 1797 Codice Civile: Azione nei confronti dei giranti

    Art. 1797 c.c. – Azione nei confronti dei giranti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno.

    I termini per esercitare l’azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate.

    Il possessore della nota di pegno decade dall’azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate.

    Egli conserva tuttavia l’azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest’azione si prescrive in tre anni.

  • Art. 1798 Codice Civile: Nozione

    Art. 1798 Codice Civile: Nozione

    Art. 1798 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita.

  • Art. 1799 c.c.: Obblighi, diritti e poteri del sequestratario

    Art. 1799 c.c.: Obblighi, diritti e poteri del sequestratario

    Art. 1799 c.c. – Obblighi, diritti e poteri del sequestratario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.

  • Art. 1800 c.c.: Conservazione e alienazione dell’oggetto del seq

    Art. 1800 c.c.: Conservazione e alienazione dell’oggetto del seq

    Art. 1800 c.c. – Conservazione e alienazione dell’oggetto del sequestro

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alle norme del deposito.

    Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta notizia agli interessati.

    Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l’obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato.

    Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

  • Articolo 1801 Codice Civile: Liberazione del sequestratario

    Articolo 1801 Codice Civile: Liberazione del sequestratario

    Art. 1801 c.c. – Liberazione del sequestratario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non può essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi.

  • Art. 1802 c.c.: Compenso e rimborso delle spese al sequestratario

    Art. 1802 c.c.: Compenso e rimborso delle spese al sequestratario

    Art. 1802 c.c. – Compenso e rimborso delle spese al sequestratario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l’amministrazione della cosa.