Autore: Andrea Marton

  • Art. 1815 Codice Civile: Interessi

    Art. 1815 Codice Civile: Interessi

    Art. 1815 c.c. – Interessi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’art. 1284.

    Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi .

  • Art. 1816 c.c.: Termine per la restituzione fissato dalle parti

    Art. 1816 c.c.: Termine per la restituzione fissato dalle parti

    Art. 1816 c.c. – Termine per la restituzione fissato dalle parti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario.

  • Art. 1817 c.c.: Termine per la restituzione fissato dal giudice

    Art. 1817 c.c.: Termine per la restituzione fissato dal giudice

    Art. 1817 c.c. – Termine per la restituzione fissato dal giudice

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.

    Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.

  • Art. 1818 c.c.: Impossibilità o notevole difficoltà di restituzi

    Art. 1818 c.c.: Impossibilità o notevole difficoltà di restituzi

    Art. 1818 c.c. – Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.

  • Articolo 1819 Codice Civile: Restituzione rateale

    Articolo 1819 Codice Civile: Restituzione rateale

    Art. 1819 c.c. – Restituzione rateale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l’immediata restituzione dell’intero.

  • Articolo 1820 Codice Civile: Mancato pagamento degli interessi

    Articolo 1820 Codice Civile: Mancato pagamento degli interessi

    Art. 1820 c.c. – Mancato pagamento degli interessi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.

  • Articolo 1821 Codice Civile: Danni al mutuatario per vizi delle cose

    Articolo 1821 Codice Civile: Danni al mutuatario per vizi delle cose

    Art. 1821 c.c. – Danni al mutuatario per vizi delle cose

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.

    Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.

  • Articolo 1822 Codice Civile: Promessa di mutuo

    Articolo 1822 Codice Civile: Promessa di mutuo

    Art. 1822 c.c. – Promessa di mutuo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.

  • Art. 1823 Codice Civile: Nozione

    Art. 1823 Codice Civile: Nozione

    Art. 1823 c.c. Nozione

    In vigore

    Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto. Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s’intende rinnovato a tempo indeterminato.

  • Articolo 1824 Codice Civile: Crediti esclusi dal conto corrente

    Articolo 1824 Codice Civile: Crediti esclusi dal conto corrente

    Art. 1824 c.c. – Crediti esclusi dal conto corrente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione.

    Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s’intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.

  • Art. 1825 Codice Civile: Interessi

    Art. 1825 Codice Civile: Interessi

    Art. 1825 c.c. – Interessi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale.

  • Articolo 1826 Codice Civile: Spese e diritti di commissione

    Articolo 1826 Codice Civile: Spese e diritti di commissione

    Art. 1826 c.c. – Spese e diritti di commissione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse. Tali diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria.