Autore: Andrea Marton

  • Articolo 310 Codice di Procedura Penale: Appello

    Articolo 310 Codice di Procedura Penale: Appello

    Art. 310 c.p.p. – A p p e l l o

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    A p p e l l o

    1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.

    2. Si osservano le disposizioni dell’articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell ’appello è dato immediato avviso all’ autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l’ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda.

    Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. Fino al giorno dell’ udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione.

    L’ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.

    2-bis.

    I provvedimenti del tribunale che non confermano le ordinanze che dispongono misure cautelari personali nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all’articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore .

    3. L’esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.

  • Articolo 311 Codice di Procedura Penale: Ricorso per cassazione

    Articolo 311 Codice di Procedura Penale: Ricorso per cassazione

    Art. 311 c.p.p. – Ricorso per cassazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Ricorso per cassazione

    1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura, l’imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell’articolo 309.

    2. Entro i termini previsti dall’articolo 309 commi 1, 2 e 3, l’imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.

    3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l’ordinanza. Si osservano le forme previste dall’articolo 582.

    Il giudice cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione.

    4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell’inizio della discussione.

    5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall’articolo 127.

    5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell’imputato, un’ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell’articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l’ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell’ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l’ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l’esecuzione sia sospesa ai sensi dell’articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata.

  • Articolo 312 Codice di Procedura Penale: Condizioni di applicabilità

    Articolo 312 Codice di Procedura Penale: Condizioni di applicabilità

    Art. 312 c.p.p. – Condizioni di applicabilità

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Condizioni di applicabilità

    1. Nei casi previsti dalla legge, l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall’articolo 273 comma 2.

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  • Articolo 313 Codice di Procedura Penale: Procedimento

    Articolo 313 Codice di Procedura Penale: Procedimento

    Art. 313 c.p.p. – Procedimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Procedimento

    1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell’articolo 292, previo accertamento sulla pericolosità sociale dell’imputato. Ove non sia stato possibile procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell’articolo 294.Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all’articolo 328, comma 1-quinquies, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva .

    2. Salvo quanto previsto dall’articolo 299 comma 1, ai fini dell’articolo 206 comma 2 del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale dell’imputato nei termini indicati nell’articolo 72.

    3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall’articolo 312 è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l’ingiusta detenzione.

  • Art. 314 c.p.p.: Presupposti e modalità della decisione

    Art. 314 c.p.p.: Presupposti e modalità della decisione

    Art. 314 c.p.p. – Presupposti e modalità della decisione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Presupposti e modalità della decisione

    1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. L’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.

    2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280.

    3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.

    4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.

    5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione è altresì escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima.

  • Art. 315 c.p.p.: Procedimento per la riparazione

    Art. 315 c.p.p.: Procedimento per la riparazione

    Art. 315 c.p.p. – Procedimento per la riparazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Procedimento per la riparazione

    1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell’articolo 314;

    2. L’entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo

    3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario.

  • Art. 316 c.p.p.: Presupposti ed effetti del provvedimento

    Art. 316 c.p.p.: Presupposti ed effetti del provvedimento

    Art. 316 c.p.p. – Presupposti ed effetti del provvedimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Presupposti ed effetti del provvedimento

    1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell’imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.

    1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva anche senza stabile convivenza , il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime.

    1-ter.

    Quando procede per uno dei delitti di cui all’articolo 362, comma 1-ter, il pubblico ministero può chiedere, previe indagini patrimoniali sull’indagato, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate. Il sequestro perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile .

    2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell’imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.

    3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.

    4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.

  • Art. 317 c.p.p.: Forma del provvedimento. Competenza

    Art. 317 c.p.p.: Forma del provvedimento. Competenza

    Art. 317 c.p.p. – Forma del provvedimento. Competenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Forma del provvedimento. Competenza

    1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che procede.

    2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell’impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull’impugnazione.

    Dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari.

    3. Il sequestro è eseguito dall’ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l’esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili.

    4.

    Salvo quanto disposto dal comma 1-ter dell’articolo 578, gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l’interessato può proporre incidente di esecuzione.

  • Art. 318 c.p.p.: Riesame dell’ordinanza di sequestro conservativo

    Art. 318 c.p.p.: Riesame dell’ordinanza di sequestro conservativo

    Art. 318 c.p.p. – Riesame dell’ordinanza di sequestro conservativo

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Riesame dell’ordinanza di sequestro conservativo

    1. Contro l’ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324.

    2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.

  • Articolo 319 Codice di Procedura Penale: Offerta di cauzione

    Articolo 319 Codice di Procedura Penale: Offerta di cauzione

    Art. 319 c.p.p. – Offerta di cauzione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Offerta di cauzione

    1. Se l’imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell’articolo 316, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata.

    2. Se l’offerta è proposta con la richiesta di riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate.

    3. Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l’imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.

  • Art. 320 c.p.p.: Esecuzione sui beni sequestrati

    Art. 320 c.p.p.: Esecuzione sui beni sequestrati

    Art. 320 c.p.p. – Esecuzione sui beni sequestrati

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Esecuzione sui beni sequestrati

    1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando …

    diventa esecutiva la sentenza che condanna l’imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell’articolo 539. La conversione non estingue il privilegio previsto dall’articolo 316 comma 4.

    2. Salva l’azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l’esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell’ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, …

    le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato.

  • Art. 321 c.p.p.: Oggetto del sequestro preventivo

    Art. 321 c.p.p.: Oggetto del sequestro preventivo

    Art. 321 c.p.p. – Oggetto del sequestro preventivo

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Oggetto del sequestro preventivo

    1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

    2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

    2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.

    3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell’interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

    3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l’emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

    3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

    Copia dell’ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.