Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1827 Codice Civile: Effetti dell’inclusione nel conto

    Articolo 1827 Codice Civile: Effetti dell’inclusione nel conto

    Art. 1827 c.c. – Effetti dell’inclusione nel conto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l’esercizio delle azioni ed eccezioni relative all’atto da cui il credito deriva.

    Se l’atto è dichiarato nullo, è annullato, rescisso o risoluto, la relativa partita si elimina dal conto.

  • Art. 1828 c.c.: Efficacia della garanzia dei crediti iscritti

    Art. 1828 c.c.: Efficacia della garanzia dei crediti iscritti

    Art. 1828 c.c. – Efficacia della garanzia dei crediti iscritti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il credito incluso nel conto è assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito.

    La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.

  • Articolo 1829 Codice Civile: Crediti verso terzi

    Articolo 1829 Codice Civile: Crediti verso terzi

    Art. 1829 c.c. – Crediti verso terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se non risulta una diversa volontà delle parti, l’inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola «salvo incasso». In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo avere infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.

  • Articolo 1830 Codice Civile: Sequestro o pignoramento del saldo

    Articolo 1830 Codice Civile: Sequestro o pignoramento del saldo

    Art. 1830 c.c. Sequestro o pignoramento del saldo

    In vigore

    Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l’eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l’altro correntista non può, con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore. Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento. Il correntista presso cui è stato eseguito il sequestro o il pignoramento deve darne notizia all’altro. Ciascuno di essi può recedere dal contratto.

  • Articolo 1831 Codice Civile: Chiusura del conto

    Articolo 1831 Codice Civile: Chiusura del conto

    Art. 1831 c.c. – Chiusura del conto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.

  • Articolo 1832 Codice Civile: Approvazione del conto

    Articolo 1832 Codice Civile: Approvazione del conto

    Art. 1832 c.c. Approvazione del conto

    In vigore

    L’estratto conto trasmesso da un correntista all’altro s’intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze. L’approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata.

  • Articolo 1833 Codice Civile: Recesso dal contratto

    Articolo 1833 Codice Civile: Recesso dal contratto

    Art. 1833 c.c. – Recesso dal contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima.

    In caso d’interdizione, d’inabilitazione, d’insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.

    Lo scioglimento del contratto impedisce l’inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall’art. 1831.

  • Articolo 1834 Codice Civile: Depositi di danaro

    Articolo 1834 Codice Civile: Depositi di danaro

    Art. 1834 c.c. Depositi di danaro

    In vigore

    Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà, ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi. Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto.

  • Articolo 1835 Codice Civile: Libretto di deposito a risparmio

    Articolo 1835 Codice Civile: Libretto di deposito a risparmio

    Art. 1835 c.c. – Libretto di deposito a risparmio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.

    Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.

    È nullo ogni patto contrario.

  • Articolo 1836 Codice Civile: Legittimazione del possessore

    Articolo 1836 Codice Civile: Legittimazione del possessore

    Art. 1836 c.c. Legittimazione del possessore

    In vigore

    Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata, anche se questi non è il depositante. La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

  • Articolo 1838 Codice Civile: Deposito dei titoli in amministrazione

    Articolo 1838 Codice Civile: Deposito dei titoli in amministrazione

    Art. 1838 c.c. – Deposito di titoli in amministrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i sorteggi per l’attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante.

    Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi o si deve esercitare un diritto di opzione, la banca deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle, qualora abbia ricevuto i fondi all’uopo occorrenti. In mancanza d’istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agente di cambio.

    Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi, nonché il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.

    È nullo il patto col quale si esonera la banca dall’osservare, nell’amministrazione dei titoli, l’ordinaria diligenza.

  • Articolo 1839 Codice Civile: Cassette di sicurezza

    Articolo 1839 Codice Civile: Cassette di sicurezza

    Art. 1839 c.c. – Cassette di sicurezza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel servizio delle cassette di sicurezza, la banca risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.