Autore: Andrea Marton

  • Art. 322 c.p.p.: Riesame del decreto di sequestro preventivo

    Art. 322 c.p.p.: Riesame del decreto di sequestro preventivo

    Art. 322 c.p.p. – Riesame del decreto di sequestro preventivo

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Riesame del decreto di sequestro preventivo

    1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonché le associazioni e gli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324.

    2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.

  • Articolo 322-bis Codice di Procedura Penale: Appello

    Articolo 322-bis Codice di Procedura Penale: Appello

    Art. 322-bis c.p.p. – Appello

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 322, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonché le associazioni e gli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale , possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.

    1-bis. Sull’appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento.

    2. L’appello non sospende l’esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 310.

  • Art. 323 c.p.p.: Perdita di efficacia del sequestro preventivo

    Art. 323 c.p.p.: Perdita di efficacia del sequestro preventivo

    Art. 323 c.p.p. – Perdita di efficacia del sequestro preventivo

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Perdita di efficacia del sequestro preventivo

    1. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell’articolo 240 del codice penale. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

    2. Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari.

    3. Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.

    4. La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all’imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell’articolo 316.

  • Articolo 324 Codice di Procedura Penale: Procedimento di riesame

    Articolo 324 Codice di Procedura Penale: Procedimento di riesame

    Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Procedimento di riesame

    1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro.

    2. La richiesta è presentata con le forme previste dall’articolo 582. Se la richiesta è proposta dall’imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio …

    , deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l’avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l’avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un’altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l’avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.

    3. La cancelleria dà immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.

    4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione.

    5. Sulla richiesta di riesame, in composizione collegiale, decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

    6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. Almeno tre giorni prima, l’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria.

    7. Si applicano le disposizioni dell’articolo 309, commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell’articolo 240 comma 2 del codice penale.

    8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.

  • Articolo 325 Codice di Procedura Penale: Ricorso per cassazione

    Articolo 325 Codice di Procedura Penale: Ricorso per cassazione

    Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Ricorso per cassazione

    1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonché le associazioni e gli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

    2. Entro il termine previsto dall’articolo 324 comma 1, comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice può essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.

    3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 311, commi 3, 4 e 5)

    4. Il ricorso non sospende l’esecuzione della ordinanza.

  • Art. 326 c.p.p.: Finalità delle indagini preliminari

    Art. 326 c.p.p.: Finalità delle indagini preliminari

    Art. 326 c.p.p. – Finalità delle indagini preliminari

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Finalità delle indagini preliminari

    1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

  • Art. 327 c.p.p.: Direzione delle indagini preliminari

    Art. 327 c.p.p.: Direzione delle indagini preliminari

    Art. 327 c.p.p. – Direzione delle indagini preliminari

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Direzione delle indagini preliminari

    1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

  • Articolo 327-bis Codice di Procedura Penale: Attività investigativa del difensore

    Articolo 327-bis Codice di Procedura Penale: Attività investigativa del difensore

    Art. 327-bis c.p.p. – Attività investigativa del difensore

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro.

    2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.

    3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.

  • Art. 328 c.p.p.: Giudice per le indagini preliminari

    Art. 328 c.p.p.: Giudice per le indagini preliminari

    Art. 328 c.p.p. – Giudice per le indagini preliminari

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Giudice per le indagini preliminari

    1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.

    1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

    1-ter COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 92 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125.

    1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51,comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

    1-quinquies. Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere

  • Articolo 329 Codice di Procedura Penale: Obbligo del segreto

    Articolo 329 Codice di Procedura Penale: Obbligo del segreto

    Art. 329 c.p.p. – Obbligo del segreto

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Obbligo del segreto

    1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria , le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

    2. Quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

    3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

    a) l’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

    b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

  • Art. 330 c.p.p.: Acquisizione delle notizie di reato

    Art. 330 c.p.p.: Acquisizione delle notizie di reato

    Art. 330 c.p.p. – Acquisizione delle notizie di reato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Acquisizione delle notizie di reato

    1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

  • Art. 331 c.p.p.: Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incar

    Art. 331 c.p.p.: Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incar

    Art. 331 c.p.p. – Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

    1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

    2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

    3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

    4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.