Art. 1852 c.c. – Disposizione da parte del correntista
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Qualora il deposito, l’apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.
