Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1852 Codice Civile: Disposizione da parte del correntista

    Articolo 1852 Codice Civile: Disposizione da parte del correntista

    Art. 1852 c.c. – Disposizione da parte del correntista

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora il deposito, l’apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.

  • Art. 1853 c.c.: Compensazione tra i saldi di più rapporti o più

    Art. 1853 c.c.: Compensazione tra i saldi di più rapporti o più

    Art. 1853 c.c. – Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario.

  • Articolo 1854 Codice Civile: Conto corrente intestato a più persone

    Articolo 1854 Codice Civile: Conto corrente intestato a più persone

    Art. 1854 c.c. – Conto corrente intestato a più persone

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.

  • Articolo 1855 Codice Civile: Operazione a tempo indeterminato

    Articolo 1855 Codice Civile: Operazione a tempo indeterminato

    Art. 1855 c.c. – Operazione a tempo indeterminato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.

  • Articolo 1856 Codice Civile: Esecuzione d’incarichi

    Articolo 1856 Codice Civile: Esecuzione d’incarichi

    Art. 1856 c.c. – Esecuzione d’incarichi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La banca risponde secondo le regole del mandato per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.

    Se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente.

  • Articolo 1857 Codice Civile: Norme applicabili

    Articolo 1857 Codice Civile: Norme applicabili

    Art. 1857 c.c. – Norme applicabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.

  • Art. 1858 Codice Civile: Nozione

    Art. 1858 Codice Civile: Nozione

    Art. 1858 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.

  • Articolo 1859 Codice Civile: Sconto di cambiali

    Articolo 1859 Codice Civile: Sconto di cambiali

    Art. 1859 c.c. – Sconto di cambiali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata.

    Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole «senza accettazione».

  • Articolo 1860 Codice Civile: Sconto di tratte documentate

    Articolo 1860 Codice Civile: Sconto di tratte documentate

    Art. 1860 c.c. – Sconto di tratte documentate

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso privilegio del mandatario finchè il titolo rappresentativo è in suo possesso.

  • Art. 1861 Codice Civile: Nozione

    Art. 1861 Codice Civile: Nozione

    Art. 1861 c.c. Nozione

    In vigore

    Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all’altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale. La rendita perpetua può essere costituita anche quale onere dell’alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.

  • Articolo 1862 Codice Civile: Norme applicabili

    Articolo 1862 Codice Civile: Norme applicabili

    Art. 1862 c.c. – Norme applicabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’alienazione dell’immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle norme stabilite per la vendita.

    L’alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme stabilite per la donazione.

  • Articolo 1863 Codice Civile: Rendita fondiaria e rendita semplice

    Articolo 1863 Codice Civile: Rendita fondiaria e rendita semplice

    Art. 1863 c.c. – Rendita fondiaria e rendita semplice

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un immobile. È semplice quella costituita mediante cessione di un capitale.