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Art. 346 c.p.p. – Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Fermo quanto disposto dall’art. 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova (348; 112 att.) e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall’art. 392.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In mancanza di condizioni di procedibilità che possono sopraggiungere, il PM può compiere atti di indagine preliminare e assicurare le prove.
Ratio
L'articolo consente al PM di non restare completamente inerte durante l'attesa di una condizione di procedibilità che potrebbe ancora realizzarsi. Il principio sottostante è che il diritto di perseguire un reato non debba essere obliterato dal mero protrarsi della procedura di rilascio dell'autorizzazione o dell'istanza. Al contempo, rimane vigente il divieto di adottare misure invasive (art. 343 comma 2) finché l'autorizzazione non è effettivamente concessa.
Analisi
L'articolo si articola in un unico comma, che prevede due ordini di attività: primo, gli atti di indagine preliminare necessari « ad assicurare le fonti di prova » (art. 348), quali la ricerca e il sequestro di cose pertinenti al reato, la conservazione dello stato dei luoghi, la ricerca di testimoni, la formalizzazione di accertamenti tecnici (es. consulenze scientifiche); secondo, quando sussiste « pericolo nel ritardo », l'assunzione delle prove previste dall'art. 392 (es. escussione di testimoni in sede di udienza preliminare se il testimone è prossimo a trasferirsi o ha grave malattia). L'articolo rimanda a sé medesimo e al comma 1 dell'art. 343, ribadendo che il divieto di misure cautelari personali rimane intatto.
Quando si applica
Si applica tipicamente quando il PM ha iscritto la notizia di reato verso una persona per la quale è necessaria un'autorizzazione, ha richiesto l'autorizzazione ma è ancora in attesa della risposta. Durante questa fase d'attesa (che può durare settimane o mesi), il PM continua le indagini senza toccare il sospettato. Ad esempio, Mevio, parlamentare indagato per truffa, è stato identificato; il PM chiede l'autorizzazione a procedere (art. 344); mentre attende la risposta della Camera, il PM sequestra i documenti contabili falsi, ascolta i testimoni privati (non il sospetto), ordina perizie bancarie.
Connessioni
Collegato all'art. 343 (divieti mentre non c'è autorizzazione), art. 344 (richiesta di autorizzazione), art. 348 (assicurazione delle fonti di prova), art. 370 (deleghe del PM alla polizia), art. 392 (assunzione di prove in udienza preliminare), art. 389 (controversia sulla fondatezza della contestazione).
Domande frequenti
Se manca l'autorizzazione, il PM è completamente bloccato nelle indagini?
No. Il PM può proseguire gli atti di indagine preliminare (sequestri, documenti, testimonianze) purché non compaia la misura cautelare, il fermo o l'interrogatorio coatto della persona protetta. L'obiettivo è « assicurare le fonti di prova ».
Cosa significa «assicurare le fonti di prova»?
Significa garantire la conservazione e l'acquisizione di elementi probatori che potrebbero andare persi (documenti a rischio di distruzione, testimoni che si trasferiscono, tracce che si deteriorano nel tempo).
Cosa succede se c'è pericolo nel ritardo?
Il PM può chiedere al giudice di assumere prove in udienza preliminare (art. 392) anche prima che l'autorizzazione sia concessa, per evitare che il ritardo pregiudichi la loro acquisizione.
Quali atti sono vietati mentre si attende l'autorizzazione?
Sono vietati: fermo, misure cautelari (carcere, domiciliari, etc.), perquisizione domiciliare, ispezione personale, interrogatorio coatto, intercettazioni telefoniche, confronti, ricognizioni della persona protetta.
Se l'autorizzazione viene negata, gli atti di indagine svolti sono utilizzabili?
Sì, tutti gli atti di indagine preliminare legittimamente svolti (sequestri, testimonianze, documenti) rimangono validi. Il divieto di utilizzazione riguarda solo gli atti di cui all'art. 343 comma 2 (misure coattive) compiuti senza autorizzazione.