Testo dell'articoloVigente
Art. 344 c.p.p. – Richiesta di autorizzazione a procedere
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Richiesta di autorizzazione a procedere
1. Il pubblico ministero chiede l’autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio, il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale è necessaria l’autorizzazione.
2. Se la persona per la quale è necessaria l’autorizzazione è stata arrestata in flagranza, il pubblico ministero richiede l’autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della udienza di convalida.
3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo l’autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessità dopo che si è proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi è pericolo nel ritardo, il giudice provvede all’assunzione delle prove richieste dalle parti.
4. Quando si procede nei confronti di più persone per alcune delle quali soltanto è necessaria l’autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si può procedere separatamente contro gli imputati per i quali l’autorizzazione non è necessaria.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il PM richiede l'autorizzazione a procedere entro 30 giorni dall'iscrizione; in caso di arresto in flagranza, la richiesta è immediata.
Ratio
L'articolo disciplina i tempi e le modalità della richiesta dell'autorizzazione a procedere, assicurando che il diritto di autodeterminazione del soggetto protetto (parlamentare, magistrato, ministro) non si trasformi in blocco indefinito dell'azione penale. Introduce il principio della « pronta richiesta » per distinguere le situazioni di ordinarietà da quelle d'urgenza (flagranza).
Analisi
Il comma 1 impone al PM di chiedere l'autorizzazione prima di procedere a forma ordinaria, e pone un termine perentorio: 30 giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro (art. 335). Il comma 2 introduce una deroga temporale per il caso di flagranza: qui la richiesta è immediata e in ogni caso prima della convalida del fermo (art. 391). Il comma 3 affronta l'ipotesi in cui l'autorizzazione diventi necessaria dopo che il procedimento è già iniziato (post giudizio direttissimo); in questo caso il giudice sospende il processo, il PM chiede l'autorizzazione senza ritardo, e se c'è pericolo nel ritardo il giudice può assumere prove. Il comma 4 consente di procedere separatamente contro gli imputati per i quali l'autorizzazione non serve.
Quando si applica
Si applica ogni volta che il PM acquisisce notizia di un reato che richiede autorizzazione a procedere. Sempronio, questore, è indagato per peculato; il PM ha 30 giorni dalla registrazione della notizia per chiedere l'autorizzazione formale al Ministero della Giustizia o all'organo competente. Se Sempronio è colto in flagranza durante una riunione di lavoro, il PM può richiederla immediatamente, senza attendere i 30 giorni, e comunque prima che il giudice convalidi il fermo in primo ricorso.
Connessioni
Collegato all'art. 343 (divieti durante l'attesa dell'autorizzazione), art. 335 (registrazione della notizia di reato), art. 380 (flagranza di reato), art. 391 (convalida del fermo), artt. 4495, 454, 405, 566, 4591, 5541-5543 (forme di processo ordinarie), art. 370 (deleghe al PM), art. 18 (separazione di procedimenti), art. 345 (riproponibilità dell'azione).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, deputato, è indagato per frode fiscale; il reato viene iscritto il 1º maggio. Il PM ha fino al 31 maggio per chiedere l'autorizzazione al Parlamento. Se lo fa il 30 maggio, la richiesta è in tempo; se attende il 2 giugno, la richiesta è tardiva e il procedimento non può proseguire (salvo poi replicabilità se l'autorizzazione arriva dopo). Se il 5 maggio Tizio è sorpreso intento a falsificare documenti fiscali (flagranza di delitto grave), il PM richiede l'autorizzazione immediatamente, senza aspettare 30 giorni.
Caso 2: Caso 2
Mevio, ministro, e Caio, funzionario pubblico non tutelato da autorizzazione, sono indagati per lo stesso reato di corruzione. Il PM richiede l'autorizzazione per Mevio e la include nella stessa richiesta. Nel frattempo, il procedimento contro Caio può proseguire con le ordinarie forme (giudizio immediato, direttissimo, etc.), mentre contro Mevio restano sospese le mosse processuali sino al rilascio della autorizzazione.
Domande frequenti
Quanti giorni ha il PM per chiedere l'autorizzazione a procedere?
30 giorni decorrenti dall'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. È un termine perentorio: se non richiesta entro questo periodo, il procedimento non può proseguire.
Cosa cambia se la persona è sorpresa in flagranza?
In caso di flagranza, il PM richiede l'autorizzazione « immediatamente » e comunque prima della convalida del fermo in udienza preliminare. Non vale più il termine dei 30 giorni; la richiesta deve seguire a breve distanza il fermo.
Se scadono i 30 giorni senza richiesta, il procedimento muore per sempre?
No. Secondo l'art. 345, se l'autorizzazione viene successivamente concessa, l'azione penale può essere riproposta per il medesimo fatto, anche se era stata precedentemente archiviata per mancanza dell'autorizzazione.
E se il giudizio è già iniziato quando emerge la necessità dell'autorizzazione?
Il giudice sospende il processo, il PM richiede l'autorizzazione senza ritardo, e se sussiste pericolo nel ritardo, il giudice può anche assumersi le prove richieste dalle parti, in deroga ai termini ordinari.
Cosa accade se sono imputati più soggetti, alcuni dei quali non richiedono autorizzazione?
Secondo l'art. 344 comma 4, il procedimento può proseguire separatamente contro chi non ha bisogno di autorizzazione (art. 18), mentre si attende il rilascio della autorizzazione per gli altri imputati.