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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 18 c.p.p. – Separazione di processi

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. La separazione di processi è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti:

a) se, nell’udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell’art. 422;

b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento;

c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell’atto di citazione o della sua notificazione (178, 179, 4871), per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell’atto di citazione;

d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento;

e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l’istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione.

e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull’accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.

3. SOPPRESSO

In sintesi

  • La separazione è disposta con ordinanza su richiesta parti o di ufficio se non è assolutamente necessaria riunione per accertamento fatti
  • Presupposti: uno degli imputati pronto a decisione mentre altri necessitano ulteriori informazioni (art. 422)
  • Separazione per sospensione procedimento, nullità citazione, legittimo impedimento imputati o difensori, conclusione istruzione dibattimentale diseguale
  • Separazione ammessa se imputato prossimo a rimessione in libertà per scadenza termini (art. 407 comma 2 lett. a)
  • Su accordo parti, giudice può disporre separazione se utile a speditezza

La separazione di procedimenti è disposta quando uno degli imputati raggiungerebbe decisione rapida mentre altri necessitano ulteriori acquisizioni probatorie o circostanze specifiche di legittima impedizione.

Ratio

L'articolo 18 codice di procedura penale consente la separazione di procedimenti quando la mantenimento della riunione comporterebbe irragionevoli ritardi per alcuni imputati o quando circostanze procedurali rendono inconveniente la continuazione del giudizio congiunto. La ratio riflette l'equilibrio tra due esigenze: la celerità processuale per evitare sofferenze agli imputati, e la necessità di accertamenti coerenti e non contraddittori tra procedimenti logicamente connessi. Tuttavia, il giudice può disporre la riunione quando ritenuta 'assolutamente necessaria' per l'accertamento coerente dei fatti.

Analisi

L'articolo articola i presupposti di separazione in più commi. Il primo comma stabilisce che la separazione è disposta eccetto nei casi in cui il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria. I presupposti di separazione sono elencati in lettere a)-e) e e-bis). La lettera a) prevede separazione quando uno o più imputati può raggiunger prontamente una decisione mentre altri richiedono ulteriori informazioni ex articolo 422. La lettera b) riguarda sospensione del procedimento. Le lettere c) e d) concernono difetti procedurali (nullità citazione, legittimo impedimento, mancato avviso difensore). La lettera e) concerne disparità istruttoria: alcuni imputati hanno concluso l'istruzione dibattimentale mentre altri necessitano ulteriori atti. La lettera e-bis, inserita successivamente, riguarda imputati in misure cautelari prossimi a rimessione in libertà. Il comma 2 consente separazione consensuale su accordo delle parti quando utile a speditezza. Il comma 3 è stato soppresso.

Quando si applica

La separazione si applica principalmente durante l'udienza preliminare o il dibattimento. Esempio: Tizio e Caio sono imputati del medesimo furto. Durante l'udienza preliminare, il giudice valuta che per Tizio sussistono elementi sufficienti per il rinvio a giudizio, mentre per Caio è necessario acquisire ulteriore testimonianza di una persona irreperibile. Il giudice dispone la separazione: Tizio procede a dibattimento, Caio rimane in sospeso per acquisizione ulteriori informazioni.

Connessioni

L'articolo 18 si coordina con l'articolo 17 (riunione di procedimenti) e con gli articoli che disciplinano l'udienza preliminare (artt. 420-431) e il dibattimento (artt. 468 ss.). Rimanda all'articolo 422 codice di procedura penale (acquisizione ulteriori informazioni) e all'articolo 407 comma 2 lettera a) per il regime delle misure cautelari. L'articolo 19 regola i provvedimenti formali di riunione e separazione.

Domande frequenti

Quando il giudice può rifiutare la richiesta di separazione delle parti?

Il giudice può rifiutare la separazione se ritiene che questa sia 'assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti'. Se gli elementi fattuali sono talmente interconnessi che la separazione comporterebbe il rischio di decisioni contraddittorie, il giudice può mantenere la riunione anche a fronte di richiesta di separazione.

Se un imputato ha mancato il dibattimento per legittimo impedimento, cosa succede?

La separazione è disposta obbligatoriamente (lett. c). L'imputato assente per impedimento legittimo non può essere giudicato in contumacia con gli altri imputati presenti. Viene separato il suo procedimento, che rimane in sospeso finché l'impedimento cessa.

La separazione consensuale su accordo delle parti richiede il consenso di tutti gli imputati?

L'articolo 18 comma 2 parla di 'accordo delle parti', il che suggerisce consenso generalizzato. Tuttavia, la lettera può intendersi riferita alle parti principali (pubblico ministero e almeno alcuni imputati). Il giudice comunque valuta se la separazione è utile alla speditezza.

Se la separazione è disposta, i procedimenti diventano completamente indipendenti?

Dal punto di vista processuale, sì, i procedimenti seguono corso separato e possono raggiungere conclusioni diverse e tempi diversi. Tuttavia, le prove acquisite in un procedimento possono essere considerate dall'altro giudice se le norme sulla valutazione della prova lo consentono; il vincolo logico tra i fatti rimane rilevante.

Un imputato già in carcere da misura cautelare può chiedere separazione per arrivare a giudizio più velocemente?

Sì, soprattutto se è prossimo alla scadenza dei termini di custodia cautelare (lett. e-bis). In tal caso, il giudice può disporre la separazione al fine di permettere al giudice di primo grado di pronunciarsi su questo imputato prima della scadenza dei termini.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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