Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 20 c.p.p. – Difetto di giurisdizione
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Difetto di giurisdizione
1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all’autorità competente.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 19 - Art. 19 c.p.p.: Provvedimenti sulla riunione e separazione→Cod. proc. pen. art. 21 - Articolo 21 Codice di Procedura Penale: Incompetenza→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 18 Codice di Procedura Penale: Separazione di processi→Art. 22 c.p.p.: Incompetenza dichiarata dal giudice per le indag→Articolo 17 Codice di Procedura Penale: Riunione di processi→Art. 23 c.p.p.: Incompetenza dichiarata nel dibattimento di prim→Art. 16 c.p.p.: Competenza per territorio determinata dalla conn→Art. 24 c.p.p.: Decisioni del giudice di appello sulla competenza→Art. 15 c.p.p.: Competenza per materia determinata dalla conness
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il difetto di giurisdizione del giudice penale è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento anche d'ufficio, anche successivamente alla chiusura indagini.
Ratio
L'articolo 20 codice di procedura penale affida al giudice il dovere di verificare ex officio la propria giurisdizione in ogni stato e grado del procedimento. La giurisdizione è l'elemento fondamentale che legittima l'intervento di un organo giudiziario estero, nazionale o internazionale in una fattispecie criminale. A differenza della competenza (che è questione di distribuzione interna di lavoro), il difetto di giurisdizione comporta l'assenza assoluta di legittimazione. La ratio è costituzionale: nessun giudice può esercitare funzioni giurisdizionali senza fondamento giuridico.
Analisi
L'articolo contiene due commi. Il primo stabilisce che il difetto di giurisdizione è rilevato 'anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento', conferendo al giudice e alle parti il potere di segnalare e il dovere di accertare l'assenza di giurisdizione. Il secondo comma specifica il regime procedimentale: se rilevato durante indagini preliminari, si applicano le disposizioni dell'articolo 22 (il giudice pronuncia ordinanza e restituisce gli atti al pm); dopo chiusura indagini e in ogni stato e grado successivo (dibattimento, appello, cassazione), il giudice pronuncia sentenza e ordina trasmissione atti all'autorità competente.
Quando si applica
La norma si applica quando sorge questione sulla giurisdizione penale italiana nel caso concreto. Esempio: Tizio, cittadino straniero, commette un furto in Francia e viene arrestato in Italia. Al giudice italiano è richiesto di giudicare il furto in Francia. Il giudice italiano ha giurisdizione? L'analisi dipende dai trattati internazionali (Convenzione UN, accordi bilaterali) e dal codice penale (articoli 3-10). Se emerso che l'Italia non ha giurisdizione, il giudice declina la giurisdizione e trasmette gli atti al giudice francese competente.
Connessioni
L'articolo 20 rimanda all'articolo 22 (regime in indagini preliminari), all'articolo 21 (incompetenza, questione diversa dalla giurisdizione), agli articoli 3-10 codice penale (giurisdizione penale italiana), e all'articolo 620 codice di procedura penale (trasmissione degli atti). La giurisdizione è governata anche da diritto internazionale e convenzioni (Convenzione ONU sulla corruzione, etc.).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Caio, cittadino australiano, commette una frode informatica ai danni di una banca italiana dalla Australia. Viene arrestato a Roma in visita privata. Il pubblico ministero romano avvia procedimento. Durante l'udienza preliminare, emerge che il reato è stato consumato totalmente in territorio australiano, senza legami territoriali con l'Italia. Il giudice rileva il difetto di giurisdizione. L'Italia non ha giurisdizione su reati commessi totalmente in estero da stranieri, salvo eccezioni (reati contro lo Stato italiano, articoli 3-10 cp). Il giudice pronuncia sentenza di declinazione giurisdizione e trasmette gli atti al giudice australiano competente.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, cittadino italiano, commette un omicidio durante una rissa in Germania, dove è espatriato. La vittima è francese. Sempronio rientra in Italia. Il pubblico ministero italiano procede. Durante il dibattimento, il difensore sostiene che il reato è di competenza della Germania, ove è stato commesso, mentre la parte civile (vedova francese) sostiene che la Francia ha interessi. Il giudice italiano, anche d'ufficio, esamina quale giurisdizione è corretta. Per i cittadini italiani, l'articolo 7 codice penale prevede giurisdizione italiana per reati commessi all'estero se il fatto è punito dalla legge italiana. Il giudice conclude di avere giurisdizione e prosegue il giudizio.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra difetto di giurisdizione e incompetenza?
Il difetto di giurisdizione riguarda la mancanza assoluta di legittimazione dell'Italia a giudicare (es. reato commesso in estero da stranieri senza legami con l'Italia). L'incompetenza è questione interna italiana: quale giudice italiano (Roma, Milano, etc.) è competente. Il difetto di giurisdizione ha precedenza: se manca giurisdizione italiana, non serve neanche determinare quale giudice italiano sarebbe competente.
Può un imputato sollevare eccezione di difetto di giurisdizione in cassazione?
Sì, il difetto di giurisdizione è rilevabile 'in ogni stato e grado del procedimento'. Un imputato può sollevare l'eccezione in cassazione anche se non l'ha sollevata in primo grado. Il giudice di cassazione ha il dovere di esaminarla anche d'ufficio.
Se il giudice italiano dichiara il difetto di giurisdizione, dove vanno gli atti?
Se il reato è di competenza di altro Stato, gli atti vanno trasmessi alle autorità giudiziarie di quello Stato (giudice, pubblico ministero, etc.). Le modalità dipendono dai trattati internazionali e dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria.
La giurisdizione italiana si estende ai reati commessi all'estero da italiani?
Sì, con alcuni limiti. L'articolo 7 codice penale assegna giurisdizione italiana per reati commessi all'estero da cittadini italiani se la fattispecie è punita dalla legge italiana. Alcuni reati (contro lo Stato, terrorismo) hanno giurisdizione universale.
Se durante il dibattimento il giudice dichiara il difetto di giurisdizione, la sentenza è sentenza di condanna o di assoluzione?
Né l'una né l'altra: è sentenza di declinazione della giurisdizione. È pronuncia che rimette il procedimento al giudice competente. Non è sentenza conclusiva sul merito, bensì provvedimento di rimessione atti.