Testo dell'articoloVigente
Art. 345 c.p.p. – Difetto di una condizione di procedibilità Riproponibilità dell’azione penale
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Difetto di una condizione di procedibilità Riproponibilità dell’azione penale
1. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non più soggetta a impugnazione, con i quali è stata dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o dell’autorizzazione a procedere, non impediscono l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se è in seguito proposta la querela, l’istanza, la richiesta o è concessa l’autorizzazione ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l’autorizzazione.
2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilità diversa da quelle indicate nel comma 1 , nonché quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell’articolo 72-bis, lo stato di incapacità dell’imputato viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato .
In sintesi
Indice dei contenuti
Se manca la querela, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'archiviazione o il proscioglimento non impedisce l'esercizio successivo dell'azione.
Ratio
L'articolo incarna il principio che le condizioni di procedibilità (querela, istanza, autorizzazione), essendo precondizioni all'esercizio dell'azione penale e non elementi costitutivi del reato, possono supervenienze in momento successivo all'archiviazione o al proscioglimento. Lo Stato deve avere la possibilità di perseguire il reato una volta che la causa ostativa sia venuta meno, poiché tale ostacolo non era dovuto a un merito giudicato sulla colpevolezza, bensì a un mero presupposto processuale.
Analisi
Il comma 1 riguarda l'archiviazione e il proscioglimento fondati su mancanza di querela (art. 336), istanza (art. 341), richiesta (art. 342) o autorizzazione a procedere (art. 343), anche quando il provvedimento di proscioglimento sia divenuto irrevocabile (cioè non più impugnabile). Se successivamente la querela viene presentata, l'istanza avanzata, la richiesta effettuata oppure l'autorizzazione concessa, il PM può riproporre l'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona. Il comma 2 estende il principio a qualunque altra condizione di procedibilità (non solo le quattro enumerate), purché non riguardi questioni di merito sulla responsabilità dell'imputato.
Quando si applica
Si applica quando il procedimento per un reato non queribile è stato archiviato per assenza di querela, poi il querelante presenta tardivamente la querela; quando il procedimento per un reato che richiede istanza (es. diffamazione in taluni contesti) è stato estinto per mancanza di istanza, poi l'istante la presenta; quando il procedimento verso un deputato è stato archiviato per mancanza di autorizzazione parlamentare, poi il Parlamento l'autorizza. Filano, insegnante, è accusato di abuso di autorità verso uno studente; il caso è archiviato perché non è stata presentata l'istanza (presupposto sostanziale in taluni contesti). Tre mesi dopo, lo studente presenta l'istanza formale: il PM può riprendere il procedimento.
Connessioni
Strettamente collegato agli artt. 336 (querela), 341 (istanza), 342 (richiesta), 343 (autorizzazione a procedere), 409 (archiviazione), 425 (sentenza di non luogo a procedere), 529 (proscioglimento), 345 (riproponibilità), 18 (separazione di procedimenti), 345 coord. con 346 (atti compiuti in mancanza di condizione di procedibilità).
Casi pratici
Caso 1: Tizio accusa Caio di diffamazione, reato che in certi contesti richiede querela
Il PM archivia perché Tizio non ha presentato querela entro i termini. Sei mesi dopo, Tizio si presenta al PM e presenta la querela tardiva. Il PM può riaprire il fascicolo e procedere a nuovo carico nei confronti di Caio, poiché l'archiviazione era dovuta a difetto processuale, non a merito del fatto.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, senatore, è indagato per peculato; il caso è archiviato perché non è stata richiesta l'autorizzazione del Senato entro i 30 giorni. Due anni dopo, una commissione parlamentare decide di autorizzare il procedimento. Il PM può riaprire l'indagine e, se il termine di prescrizione non è scaduto, proseguire sino al rinvio a giudizio.
Domande frequenti
Se c'è stata archiviazione per mancanza di querela, ma poi la querela viene presentata, si riparte da zero?
Sì e no. Si riparte il procedimento, ma gli elementi di fatto raccolti durante le indagini preliminari rimangono utilizzabili (se legittimamente acquisiti). Tuttavia, si ricomincia dalla notifica della conclusione delle indagini preliminari.
Vale anche se il proscioglimento è già divenuto definitivo (irrevocabile)?
Sì. L'art. 345 comma 1 specifica « anche se non più soggetta a impugnazione », il che significa che anche un proscioglimento passato in giudicato, se fondato su difetto di condizione di procedibilità, può essere « superato » dal sopraggiungere della condizione.
Questo principio vale per tutte le condizioni di procedibilità?
Sì, per tutte. Il comma 2 dell'art. 345 lo chiarisce esplicitamente: « La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilità diversa » dalle quattro enumerate.
Se manca una condizione di procedibilità, il reato non esiste più?
No. La condizione di procedibilità è un presupposto processuale, non un elemento costitutivo del reato. Il reato rimane, ma non può essere perseguito finché la condizione non si realizza.
Può il termine di prescrizione impedire la riapertura del procedimento?
Sì. Se il termine di prescrizione del reato è già scaduto al momento in cui la condizione di procedibilità sopraggiunge, il procedimento non può più essere ripreso: la prescrizione ha estinto l'azione penale definitivamente.