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Art. 336 c.p.p. – Querela
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La querela (120 s. c.p.) è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La querela è una dichiarazione con cui la persona offesa chiede al magistrato di procedere contro il presunto colpevole di un reato che richiede sua iniziativa.
Ratio
L'articolo 336 c.p.p. disciplina la querela, uno degli strumenti fondamentali mediante i quali la vittima di un reato (persona offesa) attiva l'azione penale. La querela è l'espressione della sovranità popolare nel decidere se sottoporre determinati fatti a giudizio penale. Il legislatore ha scelto di mantenere forme relativamente libere (declaratoria semplice), riflettendo la volontà di rendere il meccanismo accessibile ai cittadini.
Analisi
La norma definisce la querela come «dichiarazione», senza richiedere una forma specifica. La dichiarazione manifesta la volontà di procedere («intento procedere») e deve riferirsi a un fatto descritto dalla legge come reato. L'elemento soggettivo è cruciale: la querela è efficace solo se esternata da soggetto legittimato (persona offesa) ed è priva di condizioni sospensive. Il ricorso al procuratore speciale è ammesso, stabilendo così il principio della rappresentanza.
Quando si applica
La querela ricorre per i reati di azione privata (diffamazione, ingiuria, atti persecutori secondo alcuni orientamenti) e per i reati di azione pubblica esercitabile a istanza di parte (maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale senza aggravanti particolari, lesioni personali gravi). Non ricorre per i crimini di azione pubblica d'ufficio (omicidio, rapina aggravata), dove la querela non ha alcun significato.
Connessioni
Articolo 120 c.p. (notizia del reato); articolo 121 c.p. (termine per la querela); articolo 122 c.p. (procuratore speciale); articolo 331 c.p.p. (denuncia); articolo 337 c.p.p. (modalità di presentazione della querela); articolo 336 c.p.p. (definizione); Costituzione art. 112 (principio di obbligatorietà dell'azione penale).
Domande frequenti
Chi può presentare una querela?
La persona offesa dal reato, oppure un suo rappresentante legale (procuratore speciale) o un parente prossimo (in alcuni casi stabiliti dalla legge, come minorenni o incapaci).
La querela è obbligatoria per tutti i reati?
No. Solo per reati di azione privata (diffamazione, ingiuria) e reati di azione pubblica a istanza di parte (violenza sessuale non aggravata, lesioni non gravi). Per crimini gravi (omicidio, rapina) la querela non serve.
Qual è il termine per presentare una querela?
Generalmente 3 mesi dalla notizia del reato per i reati di azione privata (art. 121 c.p.). Il termine è perentorio: scaduto, la querela è inammissibile.
La querela può essere presentata verbalmente?
Sì. Se presentata oralmente, l'autorità che la riceve (carabinieri, polizia, PM) deve redigere un verbale sottoscritto dalla persona che la presenta.
Cosa succede se la querela contiene errori o omissioni di dettagli?
Se contiene i dati essenziali (persona offesa, fatto reato, manifestazione di volontà di procedere), è comunque valida. Dettagli secondari o errori materiali non la invalidano.