Art. 338 c.p.p. – Curatore speciale per la querela
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Nel caso previsto dall’art. 121 c.p., il termine per la presentazione della querela (124 c.p.) decorre dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.
2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.
3. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l’educazione, la custodia o l’assistenza dei minorenni.
4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile nell’interesse della persona offesa (77).
5. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede.
In sintesi
Quando il destinatario della querela è un minore o incapace, il giudice nomina un curatore speciale che ha il diritto di querelare entro il termine.
Ratio
L'articolo 338 c.p.p. protegge minori e persone incapaci che siano vittime di reati soggetti a querela. Poiché il diritto di querela è esercitabile solo dalla persona offesa (o suoi legali rappresentanti), il legislatore ha predisposto la nomina di un curatore speciale quando manca o è inadatto il rappresentante ordinario. L'istituto persegue il diritto di tutela processuale della vittima vulnerabile e il principio costituzionale di protezione dell'infanzia.
Analisi
Il comma 1 stabilisce che il termine per la querela (ordinariamente 3 mesi) decorre dal giorno della notificazione della nomina, non dal reato. Il comma 2 attribuisce la nomina al giudice per le indagini preliminari su richiesta del PM. Il comma 3 consente agli enti preposti a minori (Comuni, Regioni, strutture di tutela) di promuovere la nomina. Il comma 4 riconosce al curatore la facoltà (non obbligo) di costituirsi parte civile. Il comma 5 regola l'ipotesi in cui la necessità della nomina sia sopravvenuta dopo la querela: provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede (durante il dibattimento).
Quando si applica
La norma ricorre quando: (a) la persona offesa è un minore, (b) il reato richiede querela, (c) il rappresentante ordinario è assente, incapace o in conflitto di interessi con la vittima. Casi tipici: abusi sessuali su minore in famiglia (il genitore è imputato); maltrattamenti in famiglia di minore (il padre/madre maltrattante è imputato); violenza da persona prossima dove il legale rappresentante ordinario non è imparziale.
Connessioni
Articolo 121 c.p. (termine per la querela); articolo 122 c.p. (procuratore speciale); articolo 120 c.p. (chi può querelare); articolo 77 c.p.p. (parte civile); Articolo 155 c.p. (remissione di querela, che richiede anch'essa curatore speciale); Codice Civile art. 407-445 (amministrazione di sostegno, inabilitazione). Convention Onu sui diritti del fanciullo.
Domande frequenti
Chi nomina il curatore speciale per un minore vittima di reato?
Il giudice per le indagini preliminari (GIP) del luogo in cui si trova il minore, su richiesta del pubblico ministero, oppure su istanza di enti che hanno per scopo la cura/educazione/assistenza dei minori.
Quanto tempo ha il curatore speciale per presentare querela?
Ha il termine ordinario di 3 mesi, ma decorrente dal giorno della notificazione della nomina, non dal reato. Ciò consente spesso una querela tardiva.
Il curatore speciale può costituirsi parte civile nel processo?
Sì, ha facoltà di farlo per ottenere il risarcimento civile dei danni subiti dal minore/incapace. La costituzione non è obbligatoria.
Cosa accade se il curatore speciale muore o è rimosso durante il procedimento?
Provvede il giudice che procede a nominare un nuovo curatore, per continuità della rappresentanza e tutela della parte offesa.
Possono anche enti pubblici (Comuni, Regioni) richiedere la nomina di curatore speciale?
Sì, l'art. 338 comma 3 consente la promozione della nomina da parte di enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minori, come comunità locali e strutture pubbliche.