Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 340 c.p.p. – Remissione della querela
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La remissione della querela (152-156 c.p.) è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), con dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria (57) che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.
2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela (339).
3. Il curatore speciale previsto dall’art. 155 comma 4 c.p. è nominato a norma dell’art. 338.
4. Le spese del procedimento sono a carico del remittente, salvo che nell’atto di remissione sia stato convenuto che siano in tutto o in parte a carico del querelato.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La remissione è l'accordo tra querelante e imputato per estinguere il procedimento penale: viene accettata da entrambi con forme solide.
Ratio
L'articolo 340 c.p.p. disciplina la remissione della querela, che è un accordo tra chi ha diritto di querela (persona offesa) e l'imputato. La remissione rappresenta una forma alternativa alla rinuncia unilaterale: mentre la rinuncia è esercitata dalla sola persona offesa, la remissione richiede accettazione dell'imputato. La norma persegue l'estinzione consensuale del procedimento penale, riducendo il carico giudiziario per reati minori che possono essere composti privatisticamente.
Analisi
Il comma 1 dispone che la remissione è «fatta e accettata» bilateralmente, mediante dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente (PM, giudice) o ufficiale di polizia giudiziaria, il quale deve trasmetterla immediatamente. Il comma 2 estende alla remissione le forme della rinuncia espressa (art. 339): dichiarazione sottoscritto, consegna personale, verbalizzazione. Il comma 3 prevede la nomina di curatore speciale per l'imputato (se minore/incapace) secondo art. 155 c.p. e art. 338 c.p.p. Il comma 4 regola la questione finanziaria: spese ordinariamente a carico del remittente (persona offesa), salvo convenzione diversa sull'allocazione dei costi tra le parti.
Quando si applica
La remissione ricorre per reati soggetti a querela di azione privata e privata su istanza (diffamazione, lesioni, molestie). Non si applica ai crimini di azione pubblica d'ufficio. La remissione produce effetto estintivo dell'azione penale anche durante il dibattimento, fino a sentenza. Presuppone necessariamente la comunicazione al PM e accettazione esplicita dell'imputato; diversamente rimane nulla.
Connessioni
Articolo 339 c.p.p. (rinuncia alla querela); Articolo 152-156 c.p. (remissione sostanziale); Articolo 152 c.p. (effetti remissione); Articolo 338 c.p.p. (curatore speciale); Articolo 155 c.p. (curatore per remissione dell'incapace); Articolo 51 c.p.p. (obblighi del PM). Artt. 51-52 c.p.p. (principio di obbligatorietà dell'azione penale).
Domande frequenti
Qual è la differenza tra rinuncia e remissione della querela?
La rinuncia è unilaterale (solo la persona offesa); la remissione richiede bilateralità (persona offesa + imputato). La remissione presuppone accettazione dell'imputato.
La remissione può avvenire dopo il rinvio a giudizio?
Sì. La remissione produce effetto estintivo anche durante il processo, fino a sentenza di merito. Anche in appello è possibile rimettere, purché entrambe le parti acconsentano.
Se l'imputato accetta la remissione ma non paga il risarcimento pattuito, cosa accade?
La remissione della querela estingue il procedimento penale indipendentemente dal pagamento civile. Per ottenere il risarcimento, la persona offesa deve agire in sede civile (giudizio di condanna).
Chi sostiene le spese del procedimento dopo remissione?
Ordinariamente la persona offesa (remittente), salvo che nella remissione non sia stato diversamente convenuto tra le parti. Le spese sono di cancelleria e giustizia.
La remissione può essere condizionata (es. «rimetto se paghi entro 30 giorni»)?
La remissione dovrebbe essere pura e semplice. Se subordinata a condizioni (diversamente dalla rinuncia, dove il codice lo vieta esplicitamente), potrebbe sollecitare dubbi di validità, anche se la giurisprudenza è più flessibile sulla remissione.