Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 339 c.p.p. – Rinuncia alla querela
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all’interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria (57) o a un notaio, i quali, accertata l’identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante.
2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.
3. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche all’azione civile (74) per le restituzioni e per il risarcimento del danno.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 338 - Art. 338 c.p.p.: Curatore speciale per la querela→Cod. proc. pen. art. 340 - Articolo 340 Codice di Procedura Penale: Remissione della querela→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 337 Codice di Procedura Penale: Formalità della querela→Articolo 341 Codice di Procedura Penale: Istanza di procedimento→Articolo 336 Codice di Procedura Penale: Querela→Articolo 342 Codice di Procedura Penale: Richiesta di procedimento→Art. 335 c.p.p.: Registro delle notizie di reato→Articolo 343 Codice di Procedura Penale: Autorizzazione a procedere→Art. 334-bis c.p.p.: Esclusione dell’obbligo di denuncia nell’am
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La rinuncia alla querela è la dichiarazione con cui la persona offesa dismette volontariamente il diritto di procedere penalmente contro l'imputato.
Ratio
L'articolo 339 c.p.p. consente alla persona offesa di abbandonare il diritto di querela dopo averlo esercitato, oppure di rinunciare prima della querela stessa. La norma riflette il principio di autodeterminazione della vittima e la natura dispositiva dei reati di azione privata e privata su istanza. La rinuncia rappresenta una scelta libera e consapevole della persona offesa, che ha diritto di perdonare o dimenticare il torto subito.
Analisi
Il comma 1 stabilisce che la rinuncia deve essere espressa (non tacita) e personale (non per rappresentante ordinario, bensì esclusivamente per procuratore speciale nominato ad hoc). La forma può essere scritta sottoscritto o orale davanti a ufficiale di polizia giudiziaria o notaio. Nel caso verbale, il verbalizzante deve accertare identità del rinunciante e redigerà verbale, che non produce effetti senza sottoscrizione dell'interessato. Il comma 2 precisa che la rinuncia subordinata a termini o condizioni (es. «rinuncio a patto che...») è nulla, per assicurare sincerità della dichiarazione. Il comma 3 consente di rinunciare simultaenamente all'azione civile.
Quando si applica
La rinuncia ricorre per reati di azione privata (diffamazione, ingiuria) e reati di azione pubblica a istanza di parte (violenza sessuale non aggravata, lesioni). Produce effetto estintivo dell'azione penale: il reato rimane impunito. Non si applica ai crimini di azione pubblica d'ufficio, dove la rinuncia non è possibile. La rinuncia è efficace anche se presentata dopo la querela ed è irrevocabile (salvo nuova querela, se il termine ordinario non è scaduto).
Connessioni
Articolo 340 c.p.p. (remissione della querela); Articolo 122 c.p. (procuratore speciale); Articolo 337 c.p.p. (forme della querela); Articolo 152-156 c.p. (remissione della querela in diritto sostanziale); Articolo 74 c.p.p. (azione civile); Articolo 115 c.p.p. (proscioglimento per rinuncia).
Casi pratici
Caso 1: Tizio ha querelato Caio per ingiuria (reato di azione privata)
Dopo alcuni mesi, Tizio vuole rinunciare alla querela perché ha deciso di perdonare Caio o perché sono riconciliati. Tizio redige una dichiarazione scritta sottoscritto («Rinuncio alla querela presentata contro Caio per il reato di ingiuria»), la quale consegna personalmente a Caio, al pubblico ministero, o a un notaio che la autentica. La rinuncia è efficace immediatamente. Il procedimento penale si estingue, e il pubblico ministero dispone l'archiviazione.
Caso 2: Caso 2
Sempronio è vittima di una violenza leggera da Filano e decide di presentare querela verbale ai carabinieri. Successivamente, Sempronio ripensa e vuole rinunciare prima ancora di formalizzare la querela. Si reca da un notaio o dai carabinieri stessi e dichiara oralmente la rinuncia. L'autorità (es. maresciallo) redige verbale della dichiarazione di rinuncia. Sempronio sottoscrive il verbale. Se invece Sempronio avesse condizionato la rinuncia («rinuncio a patto che Filano mi risarcisca»), la rinuncia sarebbe stata nulla per violazione del comma 2.
Domande frequenti
La rinuncia alla querela è irrevocabile?
Sì, in linea generale. Una volta presentata, la rinuncia non può essere ritirata. Tuttavia, entro il termine ordinario di querela (3 mesi), la persona offesa potrebbe presentare una nuova querela se il reato non è stato prescritto.
Può rinunciare alla querela anche chi non l'ha presentata?
Sì. L'art. 339 disciplina sia la rinuncia espressa dopo querela che la rinuncia preventiva, cioè la manifestazione di non voler procedere prima di querelare.
Se la rinuncia è subordinata a una condizione, è valida?
No. L'articolo 339 comma 2 vieta espressamente rinunce sottposte a termini o condizioni. La rinuncia deve essere pura e semplice per produrre effetti.
La rinuncia alla querela vale anche per l'azione civile di risarcimento?
No, se non espressamente manifestata. La rinuncia alla querela estingue l'azione penale, ma l'azione civile rimane. Occorre dichiarazione separata per rinunciare anche a quest'ultima (art. 339 comma 3).
Se il procuratore speciale rinuncia alla querela, è valido?
Sì, se incaricato specificamente per la rinuncia. La rinuncia è personale, ma ammette procuratore speciale (non ordinario). L'incarico deve essere inequivocabile.