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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 343 c.p.p. – Autorizzazione a procedere

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Qualora sia prevista l’autorizzazione a procedere, il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell’art. 344.

2. Fino a quando non sia stata concessa l’autorizzazione, è fatto divieto di disporre il fermo (384) o misure cautelari personali (280-290, 312, 313) nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l’autorizzazione medesima nonché di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare (249-251), a ispezione personale (245), a ricognizione (213, 214), a individuazione (361), a confronto (211, 212), a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni (266 s.). Si può procedere all’interrogatorio (65) solo se l’interessato lo richiede.

3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell’art. 380 commi 1 e 2. Tuttavia, quando l’autorizzazione a procedere o l’autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346.

4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati.

5. L’autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Nei reati che richiedono autorizzazione, il PM deve richiederla formalmente prima di procedere
  • Durante l'attesa dell'autorizzazione, sono vietati fermo, misure cautelari, perquisizioni e interrogatori coatti
  • In flagranza per delitti gravi è possibile procedere anche prima dell'autorizzazione
  • Gli atti compiuti in violazione non possono essere utilizzati nel processo
  • L'autorizzazione, una volta concessa, è irrevocabile

L'autorizzazione a procedere è una condizione necessaria in certi reati; fino alla sua concessione sono vietati fermo e misure cautelari.

Ratio

L'istituto dell'autorizzazione a procedere rappresenta una limitazione al potere d'azione dello Stato in materia penale, introdotta dalla Costituzione per proteggere categorie di soggetti (membri del Parlamento, magistrati, ministri) da persecuzioni strumentali. La norma bilancia l'esigenza di perseguire i reati con il diritto di autodeterminazione di chi detiene poteri pubblici sensibili.

Analisi

L'articolo si articola in cinque commi: il primo rimanda all'art. 344 per la procedura di richiesta; il secondo (cardine della norma) elenca i divieti in vigore fino alla concessione dell'autorizzazione (fermo, custodia cautelare, perquisizioni, ispezioni, ricognizioni, confronti, intercettazioni, interrogatori), salvo richiesta dell'interessato; il terzo consente tali atti in caso di flagranza per delitti gravi (art. 380), ma rimanda a Costituzione e leggi costituzionali per autorizzazioni prescritte da quelle fonti; il quarto sancisce l'inutilizzabilità degli atti compiuti in violazione; il quinto stabilisce l'irrevocabilità dell'autorizzazione.

Quando si applica

Si applica ogni volta che il reato di cui è accusato l'imputato è coperto da una condizione di procedibilità costituzionale (es. articoli su imputati parlamentari, ministri in carica, magistrati). Rientra nella categoria più ampia delle « condizioni di procedibilità » insieme alla querela (art. 336) e alle istanze/richieste di specifici organi. Tizio, membro del Parlamento europeo con incarico nazionale, non può essere sottoposto a fermo per un reato di abuso d'ufficio sino a che il Parlamento non autorizzi il procedimento.

Connessioni

Strettamente collegato agli artt. 344-346 (richiesta, difetto e atti compiuti senza autorizzazione), all'art. 380 per la flagranza che consente eccezioni, all'art. 409 (archiviazione), all'art. 529 (proscioglimento), agli artt. 280-290, 312-313 (misure cautelari), artt. 249-251 (perquisizioni), art. 266 e ss. (intercettazioni), artt. 211-214 (confronti e ricognizioni). Fondamentale il rinvio alla Costituzione (art. 68 per i parlamentari, 96 per i ministri).

Domande frequenti

Se il PM non chiede l'autorizzazione a procedere, il procedimento è valido?

No. Qualsiasi atto compiuto in assenza di autorizzazione quando richiesta è inutilizzabile. Inoltre, il difensore può eccepiare il difetto di autorizzazione quale condizione di procedibilità mancante e ottenere l'annullamento degli atti.

L'autorizzazione può essere revocata dopo essere stata concessa?

Assolutamente no. L'art. 343 comma 5 stabilisce che « l'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata ». È una decisione definitiva e irreversibile.

Quali sono i reati che richiedono autorizzazione a procedere?

La Costituzione indica i parlamentari (art. 68), i ministri (art. 96) e alcuni magistrati. Specifiche leggi ordinarie possono estendere tale protezione (es. magistrati in esercizio delle loro funzioni, procuratori della Repubblica per certe fattispecie).

In caso di flagranza, il PM può procedere senza aspettare l'autorizzazione?

Sì, ma solo se la persona è colta nella flagranza di uno dei delitti gravi indicati nell'art. 380 commi 1 e 2. La flagranza non esclude però il successivo obbligo di richiedere l'autorizzazione formale.

Se l'autorizzazione manca, è possibile riprendere il procedimento in seguito?

Sì. Secondo l'art. 345, se inizialmente mancava l'autorizzazione e il procedimento fu archiviato, l'azione penale può essere ripresa se successivamente l'autorizzazione viene concessa o il presupposto viene meno.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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