Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 351 c.p.p. – Altre sommarie informazioni

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Altre sommarie informazioni

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell’articolo 362.

1-bis. All’assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall’articolo 371, comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all’atto.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies ,609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini.

1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica

In sintesi

  • La polizia giudiziaria acquisisce sommarie informazioni da testimoni e altre persone non indagate
  • Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'art. 362 (verbali e documentazione)
  • Quando si assume informazione da persona imputata in procedimento connesso o collegato, deve presenziare un ufficiale di polizia
  • Quella persona, se priva di difensore, è avvisata dell'assistenza di un difensore d'ufficio
  • Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e può assistere all'atto
Indice dei contenuti

La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni da persone che possono riferire circostanze utili alle indagini, senza le formalità dell'art. 350.

Ratio

Mentre l'art. 350 disciplina le informazioni dalla persona indagata (soggetto passivo del procedimento), l'art. 351 regola le informazioni da testimoni e altri soggetti che non sono formalmente indagati. La ratio è una semplificazione procedurale: i testimoni non sono « imputati » di un reato, quindi non godono delle protezioni rafforzate dell'art. 350 (diritto al difensore obbligatorio, etc.). Tuttavia, il comma 1-bis introduce una protezione importante: quando la persona è imputata in un procedimento connesso (stesso fatto, stesse persone) o collegato (fatto diverso ma giuridicamente legato), il meccanismo di notifica del difensore si attiva, proteggendo colui che, pur non formalmente indagato nel procedimento corrente, è titolare di una posizione processuale diversa.

Analisi

Il comma 1 rimanda all'art. 362 per il formato e il contenuto dei verbali; l'art. 362 specifica che il verbale deve indicare data, luogo, persona interrogata, persone presenti, il contenuto, e la firma di chi ha compiuto l'atto. Il comma 1-bis (introdotto successivamente) tutela il caso della « persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato »: in tal caso, l'atto deve essere compiuto da un ufficiale di polizia; la persona è avvisata dell'assistenza del difensore d'ufficio ma può nominarsene uno di fiducia; il difensore deve essere avvisato tempestivamente e può assistere. Questo configura un meccanismo a « protezione rafforzata » per chi ha una posizione processuale complessa (indagato in un procedimento, testimone in un altro, imputato in un terzo). La referenza all'art. 371 comma 2 lett. b) è tecnica e riguarda i procedimenti collegati.

Quando si applica

Si applica ogni volta che la polizia acquisisce informazioni da testimoni non indagati. Ad esempio, Filano è indagato per frode; la polizia interroga il collega Tizio (testimone non indagato nel procedimento contro Filano) per sapere da lui i dettagli tecnici della truffa. Tizio non ha diritto al difensore obbligatorio come avrebbe se fosse indagato. Tuttavia, se Tizio è contemporaneamente indagato in un procedimento diverso (es. ricettazione) che è « collegato » al procedimento di Filano, allora scatta il comma 1-bis e Tizio ottiene protezioni rafforzate.

Connessioni

Collegato all'art. 350 (sommarie informazioni dalla persona indagata), art. 362 (redazione dei verbali), art. 370 (deleghe del PM), art. 61 c.p.p. (assistenza del difensore), art. 97 (designazione d'ufficio), artt. 213-214 (ricognizioni), art. 371 (procedure speciali per procedimenti collegati), art. 108-bis att. (forma della comunicazione).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Caio è indagato per gestione illecita di rifiuti; la polizia interroga il suo dipendente Sempronio quale testimone, al fine di ottenere informazioni sulla gestione effettiva del sito industriale. Sempronio non è formalmente indagato; la polizia non deve fornirgli un difensore obbligatorio, sebbene Sempronio possa richiederne uno. L'informazione è acquisita secondo il comma 1, con semplice verbale scritto secondo l'art. 362.

Caso 2: Caso 2

Mevio è indagato per falso in bilancio in un procedimento « A »; contemporaneamente, è stato indagato per ricevimento di tangente in un procedimento « B » (collegato). Nel procedimento A, la polizia lo convoca quale testimone rispetto a un aspetto secondario. Dato che è formalmente imputato in B e B è collegato ad A, scatta il comma 1-bis: la polizia deve formare l'atto con un ufficiale, avvisare Mevio dell'assistenza del difensore (che può nominare di fiducia), informare il difensore tempestivamente e consentirgli di assistere.

Domande frequenti

Quale è la differenza tra art. 350 e art. 351?

Art. 350 disciplina le informazioni dalla persona indagata (con diritto obbligatorio al difensore). Art. 351 disciplina le informazioni da testimoni non indagati (senza protezioni rafforzate, a meno che il comma 1-bis si applichi).

Un testimone può rifiutarsi di rispondere?

Generalmente no. Tuttavia, se il testimone è una persona che gode di immunità (parlamentare, diplomatico) o se la domanda riguarda il segreto professionale (avvocato, prete, medico), il rifiuto è giustificato e tutelato dalla legge.

Se il testimone è anche imputato in un procedimento collegato, quali protezioni ottiene?

Il comma 1-bis si applica: il diritto al difensore obbligatorio (se non nomina uno di fiducia), l'obbligo di avviso tempestivo al difensore, il diritto del difensore di assistere.

Il testimone deve rilasciare un'autorizzazione per parlare?

No, non per il testimone ordinario. È tenuto a comparire e a deporre (obbligo civico-processuale). L'autorizzazione è richiesta solo se il testimone gode di privilegio speciale (immunità, segreto professionale).

Cosa scritto nel verbale dell'informazione testimoniale?

Secondo l'art. 362, il verbale deve contenere: data, luogo, persona interrogata, persone presenti, il contenuto (riassunto essenziale di quanto detto), firma dell'ufficiale di polizia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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