Art. 351 c.p.p. – Altre sommarie informazioni
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell’articolo 362.
1 bis. All’assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall’art. 371, comma 2 lett. b) (210), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all’atto.
In sintesi
La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni da persone che possono riferire circostanze utili alle indagini, senza le formalità dell'art. 350.
Ratio
Mentre l'art. 350 disciplina le informazioni dalla persona indagata (soggetto passivo del procedimento), l'art. 351 regola le informazioni da testimoni e altri soggetti che non sono formalmente indagati. La ratio è una semplificazione procedurale: i testimoni non sono « imputati » di un reato, quindi non godono delle protezioni rafforzate dell'art. 350 (diritto al difensore obbligatorio, etc.). Tuttavia, il comma 1-bis introduce una protezione importante: quando la persona è imputata in un procedimento connesso (stesso fatto, stesse persone) o collegato (fatto diverso ma giuridicamente legato), il meccanismo di notifica del difensore si attiva, proteggendo colui che, pur non formalmente indagato nel procedimento corrente, è titolare di una posizione processuale diversa.
Analisi
Il comma 1 rimanda all'art. 362 per il formato e il contenuto dei verbali; l'art. 362 specifica che il verbale deve indicare data, luogo, persona interrogata, persone presenti, il contenuto, e la firma di chi ha compiuto l'atto. Il comma 1-bis (introdotto successivamente) tutela il caso della « persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato »: in tal caso, l'atto deve essere compiuto da un ufficiale di polizia; la persona è avvisata dell'assistenza del difensore d'ufficio ma può nominarsene uno di fiducia; il difensore deve essere avvisato tempestivamente e può assistere. Questo configura un meccanismo a « protezione rafforzata » per chi ha una posizione processuale complessa (indagato in un procedimento, testimone in un altro, imputato in un terzo). La referenza all'art. 371 comma 2 lett. b) è tecnica e riguarda i procedimenti collegati.
Quando si applica
Si applica ogni volta che la polizia acquisisce informazioni da testimoni non indagati. Ad esempio, Filano è indagato per frode; la polizia interroga il collega Tizio (testimone non indagato nel procedimento contro Filano) per sapere da lui i dettagli tecnici della truffa. Tizio non ha diritto al difensore obbligatorio come avrebbe se fosse indagato. Tuttavia, se Tizio è contemporaneamente indagato in un procedimento diverso (es. ricettazione) che è « collegato » al procedimento di Filano, allora scatta il comma 1-bis e Tizio ottiene protezioni rafforzate.
Connessioni
Collegato all'art. 350 (sommarie informazioni dalla persona indagata), art. 362 (redazione dei verbali), art. 370 (deleghe del PM), art. 61 c.p.p. (assistenza del difensore), art. 97 (designazione d'ufficio), artt. 213-214 (ricognizioni), art. 371 (procedure speciali per procedimenti collegati), art. 108-bis att. (forma della comunicazione).
Domande frequenti
Quale è la differenza tra art. 350 e art. 351?
Art. 350 disciplina le informazioni dalla persona indagata (con diritto obbligatorio al difensore). Art. 351 disciplina le informazioni da testimoni non indagati (senza protezioni rafforzate, a meno che il comma 1-bis si applichi).
Un testimone può rifiutarsi di rispondere?
Generalmente no. Tuttavia, se il testimone è una persona che gode di immunità (parlamentare, diplomatico) o se la domanda riguarda il segreto professionale (avvocato, prete, medico), il rifiuto è giustificato e tutelato dalla legge.
Se il testimone è anche imputato in un procedimento collegato, quali protezioni ottiene?
Il comma 1-bis si applica: il diritto al difensore obbligatorio (se non nomina uno di fiducia), l'obbligo di avviso tempestivo al difensore, il diritto del difensore di assistere.
Il testimone deve rilasciare un'autorizzazione per parlare?
No, non per il testimone ordinario. È tenuto a comparire e a deporre (obbligo civico-processuale). L'autorizzazione è richiesta solo se il testimone gode di privilegio speciale (immunità, segreto professionale).
Cosa scritto nel verbale dell'informazione testimoniale?
Secondo l'art. 362, il verbale deve contenere: data, luogo, persona interrogata, persone presenti, il contenuto (riassunto essenziale di quanto detto), firma dell'ufficiale di polizia.