Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 352 c.p.p. – Perquisizioni

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Perquisizioni

1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso.

1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un’ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.

3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell’articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l’esito.

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.

4-bis. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell’articolo 127. Si applica la disposizione di cui all’articolo 252-bis, comma 3.

In sintesi

  • In flagranza di reato o in caso di evasione, la polizia può procedere a perquisizione senza preventivo decreto del PM
  • La perquisizione può avvenire se c'è fondato motivo di ritenere che sulla persona o in un luogo si trovino cose o tracce pertinenti al reato
  • Durante l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare per delitti gravi, la polizia può eseguire perquisizioni anche se non strettamente necessarie, se sussiste pericolo nel ritardo
  • La perquisizione domiciliare può svolgersi fuori dei limiti temporali ordinari (7-22) se il ritardo ne pregiudicherebbe l'esito
  • Il verbale di perquisizione deve essere trasmesso al PM entro 48 ore, che ne convalida l'operato
Indice dei contenuti

Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale in caso di flagranza o evasione, quando c'è fondato motivo di ritenere che si trovino tracce del reato.

Ratio

L'art. 352 governa la perquisizione « iniziale » (cioè quella compiuta dalla polizia nella fase investigativa) in deroga al principio che ordinariamente sia necessario un decreto del PM. La ratio è l'urgenza e l'immediatezza: in flagranza di reato, l'esigenza di ricercare, sequestare e conservare le tracce materiali è così stringente che non è possibile attendere il tempo burocratico della redazione di un decreto. Tuttavia, il potere è limitato ai casi di « fondato motivo », non di mere sospette. Inoltre, il PM ha il compito di convalidare ex post (comma 4), creando un controllo differito sulla legittimità dell'operato investigativo.

Analisi

Il comma 1 descrive le condizioni per la perquisizione iniziale: « flagranza del reato » (art. 382, cioè il reato è in corso di commissione o appena commesso e la persona è colta in circostanze che evidenziano la sua responsabilità) oppure « evasione » (art. 385 c.p., fuga di una persona già condannata o in esecuzione). Il fondato motivo è un presupposto di ragionevole certezza, non di mera speculazione. Il comma 2 introduce un'eccezione all'eccezione: durante l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare (artt. 284-286, 292) per delitti gravi (art. 380), la polizia può procedere a perquisizione se ricorrono i presupposti di comma 1 « e sussistono particolari motivi di urgenza ». Il comma 3 amplia i tempi della perquisizione domiciliare (art. 251 ordinariamente prescrive le 7-22): se il ritardo potrebbe pregiudicare l'esito (es. il malvivente potrebbe distruggere le prove nottetempo), la perquisizione può avvenire in orari diversi. Il comma 4 impone la trasmissione del verbale al PM entro 48 ore; il PM, nelle ulteriori 48 ore, convalida (riconosce la legittimità) della perquisizione. Se il PM non convalida, gli atti diventano inutilizzabili.

Quando si applica

Si applica al momento della flagranza o dell'evasione. Ad esempio, Tizio è colto a rubare in un negozio; la polizia, pur senza decreto del PM, procede immediatamente alla perquisizione personale di Tizio (frugare le tasche) per trovare la merce rubata. O: Caio è in esecuzione di pena per omicidio e evade dal carcere; la polizia lo intercetta e lo perquisisce personalmente per accertare se porta armi. O: il Gip ha emesso ordinanza di custodia cautelare per Sempronio (indagato di spaccio di droga, delitto grave); al momento dell'esecuzione, la polizia può perquisire l'abitazione di Sempronio se ha fondato motivo di ritenere che vi sia droga.

Connessioni

Collegato all'art. 249-251 (perquisizioni ordinarie con decreto del PM), art. 382-385 (flagranza ed evasione), art. 370 (deleghe del PM), art. 348 (assicurazione delle fonti di prova), art. 391 (convalida del fermo), artt. 284-286, 292 (ordinanze di custodia cautelare), art. 380 (delitti gravi), artt. 356-359 (sequestri), art. 108-bis att. (forma del verbale).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Filano è scoperto a tentare di scassinare una cassaforte in un ufficio alle 3 del mattino (flagranza di reato di furto qualificato). I carabinieri lo fermano e, senza preventivo decreto del PM, lo perquisiscono personalmente: trovano il cacciavite usato per lo scasso e un portafoglio rubato da una commissione precedente. Compilano il verbale di perquisizione e lo trasmettono al PM entro 48 ore. Il PM, verificato che la perquisizione è avvenuta legittimamente in flagranza, la convalida.

Caso 2: Mevio è condannato all'ergastolo per mafia e scappa dal carcere

Tre giorni dopo, è intercettato in un albergo. La polizia, in assenza di decreto, lo perquisisce: trova un'arma da fuoco, un'agenda con contatti di complici, denaro contante sospetto. La perquisizione è legittima nonostante l'assenza di decreto perché ricorre il presupposto dell'evasione. Il verbale è trasmesso al PM, che lo convalida.

Domande frequenti

Cosa significa « fondato motivo »?

È la ragionevole certezza, sulla base di indizi, che sulla persona o nel luogo si trovino cose o tracce pertinenti al reato. Non è sospetta generica; richiede circostanze obiettive (es. il sospetto è visto uscire da una casa derubata con una borsa).

La perquisizione domiciliare può avvenire di notte?

Ordinariamente no (art. 251 fissa 7-22). Tuttavia, se il ritardo notturno potrebbe pregiudicarne l'esito (es. il malvivente potrebbe eliminare prove di notte), il PM o (in flagranza) la polizia può derogare al limite orario.

Se il PM non convalida la perquisizione, gli atti sono utilizzabili?

No. Se il PM non convalida entro 48 ore, la perquisizione diventa illegittima e gli atti acquisiti sono inutilizzabili nel processo per violazione della disciplina processuale.

Chi autorizza la perquisizione in flagranza?

Nessuno « prima ». In flagranza, la polizia agisce direttamente sulla base dell'art. 352 comma 1. Il controllo ex post è operato dal PM nel comma 4 (convalida).

La perquisizione personale è più invasiva di quella domiciliare?

Sì, in senso costituzionale. La perquisizione personale tocca il corpo della persona (sebbene non invasiva come il prelievo biologico). Tuttavia, in flagranza, è consentita senza formalità particolari. Quella domiciliare tocca il « domicilio », che è un diritto fondamentale, quindi è più tutelata (limiti orari, necessità del decreto del PM).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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