Autore: Andrea Marton

  • Art. 367 c.p.p.: Memorie e richieste dei difensori

    Art. 367 c.p.p.: Memorie e richieste dei difensori

    Art. 367 c.p.p. – Memorie e richieste dei difensori

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Memorie e richieste dei difensori

    1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltà di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero.

  • Art. 368 c.p.p.: Provvedimenti del giudice sulla richiesta di se

    Art. 368 c.p.p.: Provvedimenti del giudice sulla richiesta di se

    Art. 368 c.p.p. – Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro

    1. Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro richiesto dall’interessato, trasmette la richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini preliminari.

  • Articolo 369 Codice di Procedura Penale: Informazione di garanzia

    Articolo 369 Codice di Procedura Penale: Informazione di garanzia

    Art. 369 c.p.p. – Informazione di garanzia

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Informazione di garanzia 1.

    A tutela del diritto di difesa, quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero notifica alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia contenente la descrizione sommaria del fatto, l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, dell a data e del luogo del fatto e l’invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

    1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall’articolo 335, comma 3.

    1-ter. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    1-quater. La notificazione, in deroga al disposto dell’articolo 148, comma 6, secondo periodo, può essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalità ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto dell’articolo 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario.

    1-quinquies. All’informazione di garanzia si applica l’articolo 114, comma 2

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

  • Art. 369-bis c.p.p.: Informazione della persona sottoposta alle

    Art. 369-bis c.p.p.: Informazione della persona sottoposta alle

    Art. 369-bis c.p.p. – Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, ovvero, al più tardi, contestualmente all’avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’articolo 415-bis, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d’ufficio.

    2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:

    a) l’informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l’indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;

    b) il nominativo del difensore d’ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;

    c) l’indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l’avvertimento che, in mancanza, l’indagato sarà assistito da quello nominato d’ufficio;

    d) l’indicazione dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l’avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;

    d-bis) l’informazione del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

    e) l’indicazione delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • Articolo 370 Codice di Procedura Penale: Atti diretti e atti delegati

    Articolo 370 Codice di Procedura Penale: Atti diretti e atti delegati

    Art. 370 c.p.p. – Atti diretti e atti delegati

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Atti diretti e atti delegati

    1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di liberta,’ con l’assistenza necessaria del difensore.

    1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell’interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1.

    2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373 e, nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni dell’articolo 133-ter in quanto compatibili .

    2-bis. Se si tratta del delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

    2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell’attività nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 357.

    3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, …

    qualora non ritenga di procedere personalmente e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero , può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.

    4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.

  • Art. 371 c.p.p.: Rapporti tra diversi uffici del pubblico minist

    Art. 371 c.p.p.: Rapporti tra diversi uffici del pubblico minist

    Art. 371 c.p.p. – Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero

    1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria.

    Possono altresì procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.

    2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:

    a) se i procedimenti sono connessi a norma dell’articolo 12 …

    b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza.

    c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.

    3. Salvo quanto disposto dall’articolo 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza.

  • Art. 371-bis c.p.p.: Attività di coordinamento del procuratore n

    Art. 371-bis c.p.p.: Attività di coordinamento del procuratore n

    Art. 371-bis c.p.p. – Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo).

    1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l’impiego a fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l’impiego a fini investigativi.

    2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell’impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

    3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare:

    a) d’intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

    b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

    c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all’acquisizione e all’elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale;

    f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell’attività di indagine;

    g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

    h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l’avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell’articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

    1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

    2) ingiustificata e grave violazione dei doveri previsti dall’articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;

    4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all’uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.

    4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì in relazione ai procedimenti per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e di cui all’articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

  • Articolo 372 Codice di Procedura Penale: Avocazione delle indagini

    Articolo 372 Codice di Procedura Penale: Avocazione delle indagini

    Art. 372 c.p.p. – Avocazione delle indagini

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Avocazione delle indagini

    1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l’avocazione delle indagini preliminari quando:

    a) in conseguenza dell’astensione o della incompatibilità del magistrato designato non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione;

    b) il capo dell’ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall’articolo 36 comma 1 lettere a) , b), d) , e).

    1-bis. Il procuratore generale presso la corte d’ appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì, con decreto motivato, l’ avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli art. 270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l’ arresto in flagranza e 422 del codice penale quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall’ art. 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d’ intesa con altri procuratori generali interessati.

  • Articolo 373 Codice di Procedura Penale: Documentazione degli atti

    Articolo 373 Codice di Procedura Penale: Documentazione degli atti

    Art. 373 c.p.p. – Documentazione degli atti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Documentazione degli atti

    1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:

    a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;

    b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;

    c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;

    d) delle …

    informazioni assunte a norma dell’articolo 362;

    d-bis) dell’interrogatorio assunto a norma dell’articolo 363;

    e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell’articolo 360.

    2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.

    2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.

    2-ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

    2-quater. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.

    2-quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.

    3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie.

    4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

    5. L’atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l’ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell’articolo 357.

    6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l’ufficiale di polizia giudiziaria o l’ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell’articolo 142.

  • Articolo 374 Codice di Procedura Penale: Presentazione spontanea

    Articolo 374 Codice di Procedura Penale: Presentazione spontanea

    Art. 374 c.p.p. – Presentazione spontanea

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Presentazione spontanea

    1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.

    2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l’atto così compiuto equivale per ogni effetto all’interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.

    3. La presentazione spontanea non pregiudica l’applicazione di misure cautelari.

  • Articolo 375 Codice di Procedura Penale: Invito a presentarsi

    Articolo 375 Codice di Procedura Penale: Invito a presentarsi

    Art. 375 c.p.p. – Invito a presentarsi

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Invito a presentarsi

    1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.

    2. L’invito a presentarsi contiene:

    a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;

    b) il giorno, l’ora e il luogo della presentazione nonché l’autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;

    c) il tipo di atto per il quale l’invito è predisposto;

    d) l’avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell’articolo 132 l’accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.

    3. Quando la persona è chiamata a rendere l’interrogatorio, l’invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L’invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall’articolo 453 comma 1, l’indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l’avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.

    4. L’invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

  • Art. 376 c.p.p.: Accompagnamento coattivo per procedere a interr

    Art. 376 c.p.p.: Accompagnamento coattivo per procedere a interr

    Art. 376 c.p.p. – Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto

    1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l’accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.