Art. 1876 c.c. – Rendita costituita su persone già defunte
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il contratto è nullo, se la rendita è costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva già cessato di vivere.

Spiegazione
L’assicurazione è il contratto con cui l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato del danno prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni) oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita).
Come funziona e quando si applica
Distingue i due grandi rami: danni e vita. Elemento essenziale è il rischio: senza un rischio il contratto è nullo (art. 1895). Nell’assicurazione contro i danni vale il principio indennitario (non si può lucrare oltre il danno); in quella sulla vita la prestazione è predeterminata.
Esempio pratico
La polizza RC auto è un’assicurazione contro i danni; la polizza che paga un capitale ai beneficiari alla morte dell’assicurato è un’assicurazione sulla vita.
Domande frequenti
Quali sono i tipi di assicurazione?
Contro i danni (rivalsa del danno subito) e sulla vita (pagamento di capitale o rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita).
Cosa succede se non c’è rischio?
Il contratto è nullo: il rischio è un elemento essenziale dell’assicurazione (art. 1895).
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.