Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1876 Codice Civile: Rendita costituita su persone già defunte

    Articolo 1876 Codice Civile: Rendita costituita su persone già defunte

    Art. 1876 c.c. – Rendita costituita su persone già defunte

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto è nullo, se la rendita è costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva già cessato di vivere.

  • Art. 1877 c.c.: Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso

    Art. 1877 c.c.: Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso

    Art. 1877 c.c. – Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite.

  • Articolo 1878 Codice Civile: Mancanza di pagamento delle rate scadute

    Articolo 1878 Codice Civile: Mancanza di pagamento delle rate scadute

    Art. 1878 c.c. – Mancanza di pagamento delle rate scadute

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinchè col ricavato della vendita si faccia l’impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.

  • Art. 1879 c.c.: Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta

    Art. 1879 c.c.: Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta

    Art. 1879 c.c. – Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualità pagate.

    Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.

  • Articolo 1880 Codice Civile: Modalità del pagamento della rendita

    Articolo 1880 Codice Civile: Modalità del pagamento della rendita

    Art. 1880 c.c. – Modalità del pagamento della rendita

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale è costituita.

    Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduta.

  • Articolo 1881 Codice Civile: Sequestro o pignoramento della rendita

    Articolo 1881 Codice Civile: Sequestro o pignoramento della rendita

    Art. 1881 c.c. – Sequestro o pignoramento della rendita

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore.

  • Art. 1882 Codice Civile: Nozione

    Art. 1882 Codice Civile: Nozione

    Art. 1882 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

    Spiegazione

    L’assicurazione è il contratto con cui l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato del danno prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni) oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita).

    Come funziona e quando si applica

    Distingue i due grandi rami: danni e vita. Elemento essenziale è il rischio: senza un rischio il contratto è nullo (art. 1895). Nell’assicurazione contro i danni vale il principio indennitario (non si può lucrare oltre il danno); in quella sulla vita la prestazione è predeterminata.

    Esempio pratico

    La polizza RC auto è un’assicurazione contro i danni; la polizza che paga un capitale ai beneficiari alla morte dell’assicurato è un’assicurazione sulla vita.

    Domande frequenti

    Quali sono i tipi di assicurazione?

    Contro i danni (rivalsa del danno subito) e sulla vita (pagamento di capitale o rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita).

    Cosa succede se non c’è rischio?

    Il contratto è nullo: il rischio è un elemento essenziale dell’assicurazione (art. 1895).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1883 Codice Civile: Esercizio delle assicurazioni

    Articolo 1883 Codice Civile: Esercizio delle assicurazioni

    Art. 1883 c.c. – Esercizio delle assicurazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.

  • Articolo 1884 Codice Civile: Assicurazioni mutue

    Articolo 1884 Codice Civile: Assicurazioni mutue

    Art. 1884 c.c. – Assicurazioni mutue

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

  • Art. 1885 c.c.: Assicurazioni contro i rischi della navigazione

    Art. 1885 c.c.: Assicurazioni contro i rischi della navigazione

    Art. 1885 c.c. – Assicurazioni contro i rischi della navigazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal codice della navigazione.

  • Articolo 1886 Codice Civile: Assicurazioni sociali

    Articolo 1886 Codice Civile: Assicurazioni sociali

    Art. 1886 c.c. – Assicurazioni sociali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.

  • Articolo 1887 Codice Civile: Efficacia della proposta

    Articolo 1887 Codice Civile: Efficacia della proposta

    Art. 1887 c.c. – Efficacia della proposta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La proposta scritta diretta all’assicuratore rimane ferma per il termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta.