Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1888 Codice Civile: Prova del contratto

    Articolo 1888 Codice Civile: Prova del contratto

    Art. 1888 c.c. – Prova del contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

    L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

    L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.

  • Articolo 1889 Codice Civile: Polizze all’ordine e al portatore

    Articolo 1889 Codice Civile: Polizze all’ordine e al portatore

    Art. 1889 c.c. Polizze all’ordine e al portatore

    In vigore

    Se la polizza di assicurazione è all’ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l’assicuratore, con gli effetti della cessione. Tuttavia l’assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l’assicurato. In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all’ordine si applicano le disposizioni relative all’ammortamento dei titoli all’ordine.

  • Articolo 1890 Codice Civile: Assicurazione in nome altrui

    Articolo 1890 Codice Civile: Assicurazione in nome altrui

    Art. 1890 c.c. Assicurazione in nome altrui

    In vigore

    Se il contraente stipula l’assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l’interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro. Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa. Egli deve all’assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.

  • Art. 1891 c.c.: Assicurazione per conto altrui o per conto di ch

    Art. 1891 c.c.: Assicurazione per conto altrui o per conto di ch

    Art. 1891 c.c. – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.

    I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.

    All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

    Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

  • Art. 1892 c.c.: Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o co

    Art. 1892 c.c.: Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o co

    Art. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

    In vigore

    colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

  • Art. 1893 c.c.: Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o

    Art. 1893 c.c.: Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o

    Art. 1893 c.c. – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

    Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Art. 1894 c.c.: Assicurazione in nome o per conto di terzi

    Art. 1894 c.c.: Assicurazione in nome o per conto di terzi

    Art. 1894 c.c. – Assicurazione in nome o per conto di terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

  • Articolo 1895 Codice Civile: Inesistenza del rischio

    Articolo 1895 Codice Civile: Inesistenza del rischio

    Art. 1895 c.c. – Inesistenza del rischio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

  • Art. 1896 c.c.: Cessazione del rischio durante l’assicurazione

    Art. 1896 c.c.: Cessazione del rischio durante l’assicurazione

    Art. 1896 c.c. – Cessazione del rischio durante l’assicurazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finchè la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

    Qualora gli effetti dell’assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell’intervallo, l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

  • Articolo 1897 Codice Civile: Diminuzione del rischio

    Articolo 1897 Codice Civile: Diminuzione del rischio

    Art. 1897 c.c. Diminuzione del rischio

    In vigore

    Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

  • Articolo 1898 Codice Civile: Aggravamento del rischio

    Articolo 1898 Codice Civile: Aggravamento del rischio

    Art. 1898 c.c. Aggravamento del rischio

    In vigore

    Aggravamento del rischio Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

  • Articolo 1899 Codice Civile: Durata dell’assicurazione

    Articolo 1899 Codice Civile: Durata dell’assicurazione

    Art. 1899 c.c. Durata dell’assicurazione

    In vigore

    L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. (1) Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.