Art. 1918 c.c. – Alienazione delle cose assicurate
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
L’assicurato, che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alienazione e all’acquirente l’esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell’alienazione.
I diritti e gli obblighi dell’assicurato passano all’acquirente, se questi, avuta notizia dell’esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazione, non dichiara all’assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.
L’assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.
Se è stata emessa una polizza all’ordine o al portatore, nessuna notizia dell’alienazione deve essere data all’assicuratore, e così quest’ultimo come l’acquirente non possono recedere dal contratto.
Spiegazione
Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni causati da movimenti tellurici (terremoti), guerra, insurrezione o tumulti popolari.
Come funziona e quando si applica
Sono i cosiddetti «rischi catastrofali e bellici», esclusi per legge dalla copertura ordinaria perché di entità imprevedibile. Possono essere coperti solo con un’estensione contrattuale espressa e di norma con un sovrappremio.
Esempio pratico
Una polizza casa standard non indennizza i danni del terremoto: per averli coperti serve un’estensione specifica della garanzia.
Domande frequenti
L’assicurazione copre i danni del terremoto?
Solo se espressamente pattuito: per legge (art. 1912) terremoto, guerra, insurrezione e tumulti sono esclusi salvo patto contrario.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.