Autore: Andrea Marton

  • Art. 708 c.p.p.: Provvedimento di estradizione. Consegna

    Art. 708 c.p.p.: Provvedimento di estradizione. Consegna

    Art. 708 c.p.p. – Provvedimento di estradizione. Consegna

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvedimento di estradizione. Consegna

    1. Il Ministro della giustizia decide in merito all’estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all’estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l’impugnazione o dal deposito della sentenza della corte di cassazione.

    2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale è stata chiesta l’estradizione, se detenuta, è posta in libertà.

    3. La persona medesima è altresì posta in libertà in caso di diniego dell’estradizione.

    4. Il Ministro della giustizia comunica senza indugio allo stato richiedente la decisione e, se questa è positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite dall’estradando ai fini dell’estradizione.

    5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni. Il termine per la consegna è sospeso in caso di sospensione dell’efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui è accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l’estinzione del giudizio.

    6. Il provvedimento di concessione dell’estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo stato richiedente non provvede a prendere in consegna l’estradando; in tal caso quest’ultimo viene posto in libertà.

  • Art. 709 c.p.p.: Sospensione della consegna. Consegna temporanea

    Art. 709 c.p.p.: Sospensione della consegna. Consegna temporanea

    Art. 709 c.p.p. – Sospensione della consegna Consegna temporanea. Esecuzione all’estero

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Sospensione della consegna Consegna temporanea. Esecuzione all’estero

    1. L’esecuzione dell’estradizione è sospesa se l’estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l’estradizione è stata concessa. Ove sia disposta la sospensione, il Ministro della giustizia, sentita l’autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l’esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare, concordandone termini e modalità.

    2. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello stato richiedente.

  • Art. 710 c.p.p.: Estensione dell’estradizione concessa

    Art. 710 c.p.p.: Estensione dell’estradizione concessa

    Art. 710 c.p.p. – Estensione dell’estradizione concessa

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell’estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è già stata concessa, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente Capo. Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti a un giudice dello Stato richiedente, in ordine alla richiesta estensione dell’estradizione.

    2. La Corte di Appello procede in assenza della persona interessata.

    3. Non si fa luogo al giudizio davanti alla Corte di Appello se l’estradato, con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito all’estensione richiesta.

  • Articolo 711 Codice di Procedura Penale: Riestradizione

    Articolo 711 Codice di Procedura Penale: Riestradizione

    Art. 711 c.p.p. – Riestradizione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Riestradizione

    1. Le disposizioni dell’articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro stato.

  • Articolo 712 Codice di Procedura Penale: Transito

    Articolo 712 Codice di Procedura Penale: Transito

    Art. 712 c.p.p. – Transito

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Transito

    1. Quando l’estradizione di una persona da uno Stato terzo a un altro richiede il transito sul territorio italiano, il Ministro della giustizia lo autorizza, su domanda dello Stato richiedente l’estradizione, salvo che il transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

    2. Il transito non può essere autorizzato:

    a) se l’estradizione è stata concessa per fatti non previsti come reati dalla legge italiana;

    b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall’articolo 698;

    c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa.

    3. Se la persona estradata non ha consentito al transito con dichiarazione resa davanti all’autorità giudiziaria dello Stato che ha concesso l’estradizione, l’autorizzazione è data previa decisione della corte di appello di Roma, resa in camera di consiglio.

    4. L’autorizzazione non è richiesta quando il transito avviene per via aerea e non è previsto lo scalo nel territorio dello Stato.

    Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della sezione II del presente capo.

  • Art. 713 c.p.p.: Misure di sicurezza applicate all’estradato

    Art. 713 c.p.p.: Misure di sicurezza applicate all’estradato

    Art. 713 c.p.p. – Misure di sicurezza applicate all’estradato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Misure di sicurezza applicate all’estradato

    1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale.

  • Articolo 714 Codice di Procedura Penale: Misure coercitive e sequestro

    Articolo 714 Codice di Procedura Penale: Misure coercitive e sequestro

    Art. 714 c.p.p. – Misure coercitive e sequestro

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Misure coercitive e sequestro

    1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l’estradizione può essere sottoposta, a richiesta del Ministro della giustizia , a misure coercitive. Parimenti, in ogni tempo, può essere disposto, a richiesta del Ministro della giustizia , il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per il quale è domandata l’estradizione.

    2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III. Nell’applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell’esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l’estradizione non si sottragga all’eventuale consegna.

    3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione.

    4. Le misure coercitive sono revocate se dall’inizio della loro esecuzione è trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all’estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all’autorità giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche più volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando è necessario procedere ad accertamenti di particolare complessità.

    4-bis. Le misure coercitive sono altresì revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l’estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente. Il termine è sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del Ministro della giustizia, fino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l’estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

    5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, alla corte medesima.

  • Art. 715 c.p.p.: Applicazione provvisoria di misure cautelari

    Art. 715 c.p.p.: Applicazione provvisoria di misure cautelari

    Art. 715 c.p.p. – Applicazione provvisoria di misure cautelari

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Applicazione provvisoria di misure cautelari

    1. Su domanda dello stato estero e a richiesta motivata del Ministro della giustizia , la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.

    2. La misura può essere disposta se:

    a) lo stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione;

    b) lo stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e delle pene previste per lo stesso, nonché gli elementi per l’esatta identificazione della persona;

    c) vi è pericolo di fuga.

    3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell’ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma.

    4. La corte di appello può altresì disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

    5. Il Ministro della giustizia dà immediata comunicazione allo stato estero dell’applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell’eventuale sequestro.

    6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a quello della giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall’articolo 700.

  • Art. 716 c.p.p.: Arresto da parte della polizia giudiziaria

    Art. 716 c.p.p.: Arresto da parte della polizia giudiziaria

    Art. 716 c.p.p. – Arresto da parte della polizia giudiziaria

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Arresto da parte della polizia giudiziaria

    1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 715 comma 2. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

    2. L’autorità che ha proceduto all’arresto ne informa immediatamente il Ministro della giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l’arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l’arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

    3. Quando non deve disporre la liberazione dell’arrestato, il presidente della corte di appello, entro le successive quarantotto ore, convalida l’arresto con ordinanza disponendo, se ne ricorrono i presupposti l’applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro della giustizia.

    4. La misura coercitiva è revocata se il Ministro della giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.

    5. Si applicano le disposizioni dell’articolo 715 commi 5 e 6.

  • Art. 717 c.p.p.: Audizione della persona sottoposta a una misura

    Art. 717 c.p.p.: Audizione della persona sottoposta a una misura

    Art. 717 c.p.p. – Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva

    1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall’articolo 716, provvede all’identificazione della persona, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l’eventuale consenso all’estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialità, facendone menzione nel verbale.

    2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l’interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell’articolo 97 comma 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte di appello dispone che l’interessato partecipi a distanza all’interrogatorio. Può altresì autorizzare l’interessato e il difensore a partecipare a distanza all’interrogatorio quando questi ne fanno richiesta.

    Il consenso all’estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialità non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore.

    2-bis. La rinuncia dell’estradato alla garanzia del principio di specialità è irrevocabile, salvo l’intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia.

  • Art. 718 c.p.p.: Revoca e sostituzione delle misure

    Art. 718 c.p.p.: Revoca e sostituzione delle misure

    Art. 718 c.p.p. – Revoca e sostituzione delle misure

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Revoca e sostituzione delle misure

    1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima.

    2. La revoca è sempre disposta se il Ministro della giustizia ne fa richiesta.

  • Art. 719 c.p.p.: Impugnazione dei provvedimenti relativi alle mi

    Art. 719 c.p.p.: Impugnazione dei provvedimenti relativi alle mi

    Art. 719 c.p.p. – Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari

    1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.