Autore: Andrea Marton

  • Art. 1912 c.c.: Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari

    Art. 1912 c.c.: Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari

    Art. 1912 c.c. – Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

    Spiegazione

    Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni causati da movimenti tellurici (terremoti), guerra, insurrezione o tumulti popolari.

    Come funziona e quando si applica

    Sono i cosiddetti «rischi catastrofali e bellici», esclusi per legge dalla copertura ordinaria perché di entità imprevedibile. Possono essere coperti solo con un’estensione contrattuale espressa e di norma con un sovrappremio.

    Esempio pratico

    Una polizza casa standard non indennizza i danni del terremoto: per averli coperti serve un’estensione specifica della garanzia.

    Domande frequenti

    L’assicurazione copre i danni del terremoto?

    Solo se espressamente pattuito: per legge (art. 1912) terremoto, guerra, insurrezione e tumulti sono esclusi salvo patto contrario.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 1913 c.c.: Avviso all’assicuratore in caso di sinistro

    Art. 1913 c.c.: Avviso all’assicuratore in caso di sinistro

    Art. 1913 c.c. – Avviso all’assicuratore in caso di sinistro

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

    Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

  • Articolo 1914 Codice Civile: Obbligo di salvataggio

    Articolo 1914 Codice Civile: Obbligo di salvataggio

    Art. 1914 c.c. Obbligo di salvataggio

    In vigore

    L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

  • Art. 1915 c.c.: Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvat

    Art. 1915 c.c.: Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvat

    Art. 1915 c.c. – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.

    Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

  • Articolo 1916 Codice Civile: Diritto di surrogazione dell’assicuratore

    Articolo 1916 Codice Civile: Diritto di surrogazione dell’assicuratore

    Art. 1916 c.c. Diritto di surrogazione dell’assicuratore

    In vigore

    L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, […] (2) dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

  • Articolo 1917 Codice Civile: Assicurazione della responsabilità civile

    Articolo 1917 Codice Civile: Assicurazione della responsabilità civile

    Art. 1917 c.c. Assicurazione della responsabilità civile

    In vigore

    Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.

  • Articolo 1918 Codice Civile: Alienazione delle cose assicurate

    Articolo 1918 Codice Civile: Alienazione delle cose assicurate

    Art. 1918 c.c. – Alienazione delle cose assicurate

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

    L’assicurato, che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alienazione e all’acquirente l’esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell’alienazione.

    I diritti e gli obblighi dell’assicurato passano all’acquirente, se questi, avuta notizia dell’esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazione, non dichiara all’assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.

    L’assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.

    Se è stata emessa una polizza all’ordine o al portatore, nessuna notizia dell’alienazione deve essere data all’assicuratore, e così quest’ultimo come l’acquirente non possono recedere dal contratto.

  • Art. 1919 c.c.: Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

    Art. 1919 c.c.: Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

    Art. 1919 c.c. – Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.

    L’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.

  • Articolo 1920 Codice Civile: Assicurazione a favore di un terzo

    Articolo 1920 Codice Civile: Assicurazione a favore di un terzo

    Art. 1920 c.c. Assicurazione a favore di un terzo

    In vigore

    È valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.

  • Articolo 1921 Codice Civile: Revoca del beneficio

    Articolo 1921 Codice Civile: Revoca del beneficio

    Art. 1921 c.c. – Revoca del beneficio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell’articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l’evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.

    Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all’assicuratore.

  • Articolo 1922 Codice Civile: Decadenza dal beneficio

    Articolo 1922 Codice Civile: Decadenza dal beneficio

    Art. 1922 c.c. – Decadenza dal beneficio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell’assicurato.

    Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall’art.

    800.

  • Articolo 1923 Codice Civile: Diritti dei creditori e degli eredi

    Articolo 1923 Codice Civile: Diritti dei creditori e degli eredi

    Art. 1923 c.c. – Diritti dei creditori e degli eredi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

    Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni.