Art. 1924 c.c. – Mancato pagamento dei premi
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l’assicuratore può agire per l’esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell’art. 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.
Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all’assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell’assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.

Spiegazione
I debiti di giuoco o di scommessa non danno azione in giudizio, anche quando il giuoco non è proibito: chi vince non può farsi pagare ricorrendo al giudice. Tuttavia chi ha pagato spontaneamente non può ripetere (riavere) quanto versato, salvo frode o incapacità. È il classico esempio di «obbligazione naturale».
Come funziona e quando si applica
La norma distingue la non azionabilità del credito (niente tutela giudiziale) dalla soluti retentio (il pagamento volontario è valido e irripetibile). Fanno eccezione le lotterie autorizzate (art. 1935) e i giochi che addestrano al maneggio delle armi o all’abilità (art. 1934).
Esempio pratico
Perdo una scommessa tra amici e pago: non posso chiedere indietro i soldi. Se invece non pago, l’altro non può citarmi in giudizio per ottenere il pagamento.
Domande frequenti
Posso essere costretto a pagare una scommessa?
No: il debito di giuoco o scommessa non è azionabile in giudizio.
Se ho già pagato posso riavere i soldi?
No, salvo frode o incapacità: il pagamento spontaneo è irripetibile.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.