Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1924 Codice Civile: Mancato pagamento dei premi

    Articolo 1924 Codice Civile: Mancato pagamento dei premi

    Art. 1924 c.c. – Mancato pagamento dei premi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l’assicuratore può agire per l’esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell’art. 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.

    Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all’assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell’assicurazione o per la riduzione della somma assicurata.

  • Articolo 1925 Codice Civile: Riscatto e riduzione della polizza

    Articolo 1925 Codice Civile: Riscatto e riduzione della polizza

    Art. 1925 c.c. – Riscatto e riduzione della polizza

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l’assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell’assicurazione.

  • Art. 1926 c.c.: Cambiamento di professione dell’assicurato

    Art. 1926 c.c.: Cambiamento di professione dell’assicurato

    Art. 1926 c.c. Cambiamento di professione dell’assicurato

    In vigore

    Cambiamento di professione dell'assicurato I cambiamenti di professione o di attività dell’assicurato non fanno cessare gli effetti dell’assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione. Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l’assicuratore avrebbe consentito l’assicurazione per un premio più elevato, il pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito. Se l’assicurato dà notizia dei suddetti cambiamenti all’assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio. Se l’assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l’assicurato, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta. Se l’assicurato dichiara di non accettare, il contratto è risoluto, salvo il diritto dell’assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell’assicurato al riscatto. Il silenzio dell’assicurato vale come adesione alla proposta dell’assicuratore. Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata.

  • Articolo 1927 Codice Civile: Suicidio dell’assicurato

    Articolo 1927 Codice Civile: Suicidio dell’assicurato

    Art. 1927 c.c. – Suicidio dell’assicurato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di suicidio dell’assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l’assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.

    L’assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.

  • Art. 1928 Codice Civile: Prova

    Art. 1928 Codice Civile: Prova

    Art. 1928 c.c. – Prova

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto.

    I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali.

  • Articolo 1929 Codice Civile: Efficacia del contratto

    Articolo 1929 Codice Civile: Efficacia del contratto

    Art. 1929 c.c. – Efficacia del contratto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l’assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati.

  • Art. 1930 c.c.: Diritto del riassicurato in caso di liquidazione

    Art. 1930 c.c.: Diritto del riassicurato in caso di liquidazione

    Art. 1930 c.c. – Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l’indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.

  • Articolo 1931 Codice Civile: Compensazione dei crediti e debiti

    Articolo 1931 Codice Civile: Compensazione dei crediti e debiti

    Art. 1931 c.c. – Compensazione dei crediti e debiti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.

  • Articolo 1932 Codice Civile: Norme inderogabili

    Articolo 1932 Codice Civile: Norme inderogabili

    Art. 1932 c.c. – Norme inderogabili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato.

    Le clausole che derogano in senso meno favorevole all’assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.

  • Articolo 1933 Codice Civile: Mancanza di azione

    Articolo 1933 Codice Civile: Mancanza di azione

    Art. 1933 c.c. Mancanza di azione

    In vigore

    Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti. Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l’esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.

    Spiegazione

    I debiti di giuoco o di scommessa non danno azione in giudizio, anche quando il giuoco non è proibito: chi vince non può farsi pagare ricorrendo al giudice. Tuttavia chi ha pagato spontaneamente non può ripetere (riavere) quanto versato, salvo frode o incapacità. È il classico esempio di «obbligazione naturale».

    Come funziona e quando si applica

    La norma distingue la non azionabilità del credito (niente tutela giudiziale) dalla soluti retentio (il pagamento volontario è valido e irripetibile). Fanno eccezione le lotterie autorizzate (art. 1935) e i giochi che addestrano al maneggio delle armi o all’abilità (art. 1934).

    Esempio pratico

    Perdo una scommessa tra amici e pago: non posso chiedere indietro i soldi. Se invece non pago, l’altro non può citarmi in giudizio per ottenere il pagamento.

    Domande frequenti

    Posso essere costretto a pagare una scommessa?

    No: il debito di giuoco o scommessa non è azionabile in giudizio.

    Se ho già pagato posso riavere i soldi?

    No, salvo frode o incapacità: il pagamento spontaneo è irripetibile.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1934 Codice Civile: Competizioni sportive

    Articolo 1934 Codice Civile: Competizioni sportive

    Art. 1934 c.c. – Competizioni sportive

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell’articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.

    Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.

  • Articolo 1935 Codice Civile: Lotterie autorizzate

    Articolo 1935 Codice Civile: Lotterie autorizzate

    Art. 1935 c.c. – Lotterie autorizzate

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.

    Spiegazione

    A differenza del giuoco e della scommessa (art. 1933, che non danno azione in giudizio), le lotterie legalmente autorizzate danno luogo ad azione: il vincitore può pretendere il pagamento del premio anche in tribunale.

    Come funziona e quando si applica

    La norma è un’eccezione al principio dell’art. 1933. Il presupposto è l’autorizzazione legale della lotteria: solo allora l’obbligazione di pagare il premio diventa pienamente esigibile.

    Esempio pratico

    Chi vince a una lotteria nazionale autorizzata può agire in giudizio per ottenere il premio; chi «vince» una scommessa privata non autorizzata, invece, no.

    Domande frequenti

    Posso far valere in giudizio una vincita?

    Sì, se la lotteria è legalmente autorizzata; le scommesse e i giochi non autorizzati non danno azione (art. 1933).

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.