Autore: Andrea Marton

  • Art. 1936 Codice Civile: Nozione

    Art. 1936 Codice Civile: Nozione

    Art. 1936 c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.

    La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

    Spiegazione

    È fideiussore chi, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. È una garanzia personale: il fideiussore risponde con tutto il proprio patrimonio. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza.

    Come funziona e quando si applica

    A differenza delle garanzie reali (pegno, ipoteca), la fideiussione non vincola un bene specifico ma aggiunge un patrimonio a quello del debitore. Di regola il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale (art. 1944), salvo patto di preventiva escussione.

    Esempio pratico

    Garantisco il mutuo di mio figlio: se lui non paga, la banca può rivolgersi direttamente a me per l’intero debito.

    Domande frequenti

    Il fideiussore risponde di tutto il debito?

    Sì, di regola in solido con il debitore (art. 1944): il creditore può chiedere a lui l’intero importo, salvo patto di beneficio d’escussione.

    Vale anche se il debitore non lo sa?

    Sì: la fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 1937 Codice Civile: Manifestazione della volontà

    Articolo 1937 Codice Civile: Manifestazione della volontà

    Art. 1937 c.c. Manifestazione della volontà

    In vigore

    La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.

  • Art. 1938 c.c.: Fideiussione per obbligazioni future o condizion

    Art. 1938 c.c.: Fideiussione per obbligazioni future o condizion

    Art. 1938 c.c. – Fideiussione per obbligazioni future o condizionali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito .

  • Articolo 1939 Codice Civile: Validità della fideiussione

    Articolo 1939 Codice Civile: Validità della fideiussione

    Art. 1939 c.c. – Validità della fideiussione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace.

  • Articolo 1940 Codice Civile: Fideiussore del fideiussore

    Articolo 1940 Codice Civile: Fideiussore del fideiussore

    Art. 1940 c.c. – Fideiussore del fideiussore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come per il suo fideiussore.

  • Articolo 1941 Codice Civile: Limiti della fideiussione

    Articolo 1941 Codice Civile: Limiti della fideiussione

    Art. 1941 c.c. – Limiti della fideiussione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose.

    Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.

    La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale.

  • Articolo 1942 Codice Civile: Estensione della fideiussione

    Articolo 1942 Codice Civile: Estensione della fideiussione

    Art. 1942 c.c. – Estensione della fideiussione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.

  • Articolo 1943 Codice Civile: Obbligazione di prestare fideiussione

    Articolo 1943 Codice Civile: Obbligazione di prestare fideiussione

    Art. 1943 c.c. – Obbligazione di prestare fideiussione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l’obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.

    Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.

  • Articolo 1944 Codice Civile: Obbligazione del fideiussore

    Articolo 1944 Codice Civile: Obbligazione del fideiussore

    Art. 1944 c.c. Obbligazione del fideiussore

    In vigore

    Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione. Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.

  • Articolo 1945 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal fideiussore

    Articolo 1945 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal fideiussore

    Art. 1945 c.c. – Eccezioni opponibili dal fideiussore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità.

  • Articolo 1946 Codice Civile: Fideiussione prestata da più persone

    Articolo 1946 Codice Civile: Fideiussione prestata da più persone

    Art. 1946 c.c. – Fideiussione prestata da più persone

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

  • Articolo 1947 Codice Civile: Beneficio della divisione

    Articolo 1947 Codice Civile: Beneficio della divisione

    Art. 1947 c.c. Beneficio della divisione

    In vigore

    Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell’intero debito può esigere che il creditore riduca l’azione alla parte da lui dovuta. Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.