Art. 1936 c.c. – Nozione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

Spiegazione
È fideiussore chi, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. È una garanzia personale: il fideiussore risponde con tutto il proprio patrimonio. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza.
Come funziona e quando si applica
A differenza delle garanzie reali (pegno, ipoteca), la fideiussione non vincola un bene specifico ma aggiunge un patrimonio a quello del debitore. Di regola il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale (art. 1944), salvo patto di preventiva escussione.
Esempio pratico
Garantisco il mutuo di mio figlio: se lui non paga, la banca può rivolgersi direttamente a me per l’intero debito.
Domande frequenti
Il fideiussore risponde di tutto il debito?
Sì, di regola in solido con il debitore (art. 1944): il creditore può chiedere a lui l’intero importo, salvo patto di beneficio d’escussione.
Vale anche se il debitore non lo sa?
Sì: la fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.