Art. 1960 c.c. – Nozione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinchè il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.

Spiegazione
La transazione è il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. È lo strumento dell’accordo che chiude una controversia senza arrivare (o senza proseguire) in giudizio.
Come funziona e quando si applica
Elemento essenziale sono le reciproche concessioni: ciascuno rinuncia a qualcosa. Richiede la capacità di disporre dei diritti coinvolti (art. 1966) e, per i diritti immobiliari o di valore elevato, la prova scritta (art. 1967). Non è valida su diritti indisponibili.
Esempio pratico
Due imprese in causa per un pagamento si accordano: una riduce la pretesa, l’altra paga subito una somma; con questa transazione la lite si chiude.
Domande frequenti
Che cos’è una transazione?
Un accordo con cui le parti, con reciproche concessioni, chiudono o prevengono una lite.
Serve un atto scritto?
La transazione si prova per iscritto e richiede forma scritta quando riguarda diritti immobiliari; non è ammessa sui diritti indisponibili.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.