Autore: Andrea Marton

  • Art. 532 c.p.c.: Vendita a mezzo di commissionario

    Art. 532 c.p.c.: Vendita a mezzo di commissionario

    Art. 532 c.p.c. – Vendita a mezzo di commissionario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice dell’esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell’elenco di cui all’articolo 169-sexies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice, affinchè proceda alla vendita in qualità di commissionario. Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.

    Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.

  • Art. 531 c.p.c.: Vendita di frutti pendenti o di speciali beni m

    Art. 531 c.p.c.: Vendita di frutti pendenti o di speciali beni m

    Art. 531 c.p.c. – Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La vendita di frutti pendenti non può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali.

    La vendita dei bachi da seta non può essere fatta prima che siano in bozzoli.

    Delle cose indicate nell’articolo 515 il giudice dell’esecuzione può differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell’azienda agraria.

  • Art. 530 c.p.c.: Provvedimento per l’assegnazione o per l’autori

    Art. 530 c.p.c.: Provvedimento per l’assegnazione o per l’autori

    Art. 530 c.p.c. – Provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Sulla istanza di cui all’articolo precedente il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza per la audizione delle parti.

    All’udienza le parti possono fare osservazioni circa l’assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

    Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dell’esecuzione dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita.

    Se vi sono opposizioni il giudice dell’esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita.

    Qualora ricorra l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell’esecuzione provvederà con decreto per l’assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell’art. 525. Il giudice dell’esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell’articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

    In ogni caso il giudice dell’esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall’articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto. Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine di cui al periodo precedente.

    Fuori dell’ipotesi prevista dal secondo comma dell’articolo 525, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo.

  • Art. 529 c.p.c.: Istanza di assegnazione o di vendita

    Art. 529 c.p.c.: Istanza di assegnazione o di vendita

    Art. 529 c.p.c. – Istanza di assegnazione o di vendita

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.

    Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l’assegnazione.

    Al ricorso si deve unire il certificato d’iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.

  • Articolo 528 Codice di Procedura Civile: Intervento tardivo

    Articolo 528 Codice di Procedura Civile: Intervento tardivo

    Art. 528 c.p.c. – Intervento tardivo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all’articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza .113a I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.

  • Articolo 527 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 527 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 527 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Art. 526 c.p.c.: Facoltà dei creditori intervenuti

    Art. 526 c.p.c.: Facoltà dei creditori intervenuti

    Art. 526 c.p.c. – Facoltà dei creditori intervenuti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I creditori intervenuti a norma dell’articolo 525 partecipano all’espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.113a

  • Art. 525 c.p.c.: Condizione a tempo dell’intervento

    Art. 525 c.p.c.: Condizione a tempo dell’intervento

    Art. 525 c.p.c. – Condizioni e tempo dell’intervento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80 .113a Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l’intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.

    Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi 20.000 euro, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529 .

  • Articolo 524 Codice di Procedura Civile: Pignoramento successivo

    Articolo 524 Codice di Procedura Civile: Pignoramento successivo

    Art. 524 c.p.c. – Pignoramento successivo

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.

    Il processo verbale è depositato …

    e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell’articolo 525, primo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel secondo comma dell’articolo 525. In tale caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l’esecuzione si svolge in unico processo. Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo la udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.

  • Articolo 523 Codice di Procedura Civile: Unione di pignoramenti

    Articolo 523 Codice di Procedura Civile: Unione di pignoramenti

    Art. 523 c.p.c. – Unione di pignoramenti

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui.

    Essi redigono unico processo verbale.

  • Articolo 522 Codice di Procedura Civile: Compenso del custode

    Articolo 522 Codice di Procedura Civile: Compenso del custode

    Art. 522 c.p.c. – Compenso del custode

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il custode non ha diritto a compenso se non l’ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall’ufficiale giudiziario all’atto della nomina.

    Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell’articolo precedente.

  • Articolo 521 Codice di Procedura Civile: Nomina e obblighi del custode

    Articolo 521 Codice di Procedura Civile: Nomina e obblighi del custode

    Art. 521 c.p.c. – Nomina e obblighi del custode

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.

    Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina.

    Al fine della conservazione delle cose pignorate, l’ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell’immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.

    Il custode non può usare delle cose pignorate senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione e deve rendere il conto a norma dell’articolo 593.

    Quando è depositata l’istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l’orario approssimativo dell’accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall’istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l’assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l’impiego dei mezzi usualmente utilizzati l’istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano.