Autore: Andrea Marton

  • Articolo 496 Codice di Procedura Civile: Riduzione del pignoramento

    Articolo 496 Codice di Procedura Civile: Riduzione del pignoramento

    Art. 496 c.p.c. – Riduzione del pignoramento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Su istanza del debitore o anche d’ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.

  • Articolo 495 Codice di Procedura Civile: Conversione del pignoramento

    Articolo 495 Codice di Procedura Civile: Conversione del pignoramento

    Art. 495 c.p.c. – Conversione del pignoramento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

    La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.

    Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell’articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.

    Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

    Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera somma.

    L’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

  • Art. 494 c.p.c.: Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario

    Art. 494 c.p.c.: Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario

    Art. 494 c.p.c. – Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese con l’incarico di consegnarli al creditore.

    All’atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata.

    Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi .

  • Art. 493 c.p.c.: Pignoramenti su istanza di piu’ creditori

    Art. 493 c.p.c.: Pignoramenti su istanza di piu’ creditori

    Art. 493 c.p.c. – Pignoramenti su istanza di più creditori

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.

    Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.

    Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.

  • Articolo 492 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Articolo 492 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Art. 492 c.p.c. – Forma del pignoramento

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.

    Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis.

    Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata …

    , prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

    Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.

    Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell’articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

    Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 499, quarto comma.

    COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 132, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 NOVEMBRE 2014. N. 162.

    Se il debitore è un imprenditore commerciale l’ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso.

    Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

    Nell’ipotesi di sospensione ai sensi dell’articolo 492-bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l’indicazione della data di deposito dell’istanza di ricerca telematica dei beni, l’autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l’indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell’articolo 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell’ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell’istanza.

  • Articolo 491 Codice di Procedura Civile: Inizio dell’espropriazione

    Articolo 491 Codice di Procedura Civile: Inizio dell’espropriazione

    Art. 491 c.p.c. – Inizio dell’espropriazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Salva l’ipotesi prevista nell’art. 502, l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento.

  • Articolo 490 Codice di Procedura Civile: Pubblicità degli avvisi

    Articolo 490 Codice di Procedura Civile: Pubblicità degli avvisi

    Art. 490 c.p.c. – Pubblicità degli avvisi

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”.

    In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto. Anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata.

    Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore.

  • Art. 489 c.p.c.: Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni

    Art. 489 c.p.c.: Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni

    Art. 489 c.p.c. – Notificazioni e comunicazioni

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    .

    Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti si fanno, ai sensi dell’articolo 170, presso il procuratore costituito.

  • Articolo 488 Codice di Procedura Civile: Fascicolo dell’esecuzione

    Articolo 488 Codice di Procedura Civile: Fascicolo dell’esecuzione

    Art. 488 c.p.c. – Fascicolo dell’esecuzione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il cancelliere forma per ogni procedimento d’espropriazione un fascicolo informatico , nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

    Il creditore è obbligato a presentare l’originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità, il duplicato informatico o la copia attestata conforme all’originale a ogni richiesta del giudice.

  • Art. 487 c.p.c.: Forma dei provvedimenti del giudice

    Art. 487 c.p.c.: Forma dei provvedimenti del giudice

    Art. 487 c.p.c. – Forma dei provvedimenti del giudice

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finchè non abbia avuto esecuzione.

    Per le ordinanze del giudice dell’esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell’articolo 186.

  • Art. 486 c.p.c.: Forma delle domande e delle istanze

    Art. 486 c.p.c.: Forma delle domande e delle istanze

    Art. 486 c.p.c. – Forma delle domande e delle istanze

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell’esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all’udienza, e con ricorso …

    negli altri casi.

  • Articolo 485 Codice di Procedura Civile: Audizione degli interessati

    Articolo 485 Codice di Procedura Civile: Audizione degli interessati

    Art. 485 c.p.c. – Audizione degli interessati

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l’udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui.

    Il decreto è comunicato dal cancelliere.

    Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice dell’esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa.