Art. 1993 c.c. Eccezioni opponibili
In vigore
Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione. Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell’acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.
Spiegazione
Il debitore di un titolo di credito può opporre al possessore solo: le eccezioni a lui personali, quelle di forma, quelle fondate sul contesto letterale del titolo e quelle di falsità della firma, difetto di capacità o di rappresentanza. Non può opporre le eccezioni personali verso i precedenti possessori, salvo che il possessore abbia agito intenzionalmente a suo danno.
Come funziona e quando si applica
È la regola dell’autonomia e dell’astrattezza dei titoli di credito: chi acquista il titolo in buona fede è immune dalle vicende dei rapporti precedenti. Distingue le «eccezioni reali» (opponibili a tutti) dalle «eccezioni personali» (solo verso una determinata persona).
Esempio pratico
Chi ha emesso un assegno non può opporre al portatore di buona fede le contestazioni che aveva nei confronti del primo prenditore.
Domande frequenti
Quali eccezioni può opporre chi ha firmato una cambiale o un assegno?
Solo le eccezioni reali (di forma, dal testo del titolo, falsità/incapacità) e quelle personali al portatore attuale; non quelle verso i precedenti possessori, salvo dolo.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.