Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2008 Codice Civile: Legittimazione del possessore

    Articolo 2008 Codice Civile: Legittimazione del possessore

    Art. 2008 c.c. – Legittimazione del possessore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il possessore di un titolo all’ordine è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate.

  • Articolo 2009 Codice Civile: Forma della girata

    Articolo 2009 Codice Civile: Forma della girata

    Art. 2009 c.c. – Forma della girata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante.

    È valida la girata anche se non contiene l’indicazione del giratario.

    La girata al portatore vale come girata in bianco.

  • Articolo 2010 Codice Civile: Girata condizionale o parziale

    Articolo 2010 Codice Civile: Girata condizionale o parziale

    Art. 2010 c.c. – Girata condizionale o parziale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta.

    È nulla la girata parziale.

  • Articolo 2011 Codice Civile: Effetti della girata

    Articolo 2011 Codice Civile: Effetti della girata

    Art. 2011 c.c. – Effetti della girata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo.

    Se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova.

  • Articolo 2012 Codice Civile: Obblighi del girante

    Articolo 2012 Codice Civile: Obblighi del girante

    Art. 2012 c.c. – Obblighi del girante

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo diversa disposizione di legge o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non è obbligato per l’inadempimento della prestazione da parte dell’emittente.

  • Articolo 2013 Codice Civile: Girata per incasso o per procura

    Articolo 2013 Codice Civile: Girata per incasso o per procura

    Art. 2013 c.c. Girata per incasso o per procura

    In vigore

    Se alla girata è apposta una clausola che importa conferimento di una procura per incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non può girare il titolo, fuorché per procura. L’emittente può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante. L’efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacità del girante.

  • Articolo 2014 Codice Civile: Girata a titolo di pegno

    Articolo 2014 Codice Civile: Girata a titolo di pegno

    Art. 2014 c.c. Girata a titolo di pegno

    In vigore

    Se alla girata è apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura. L’emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell’emittente.

  • Articolo 2015 Codice Civile: Cessione del titolo all’ordine

    Articolo 2015 Codice Civile: Cessione del titolo all’ordine

    Art. 2015 c.c. – Cessione del titolo all’ordine

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’acquisto di un titolo all’ordine con un mezzo diverso dalla girata produce gli effetti della cessione.

  • Articolo 2016 Codice Civile: Procedura d’ammortamento

    Articolo 2016 Codice Civile: Procedura d’ammortamento

    Art. 2016 c.c. – Procedura d’ammortamento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore può farne denunzia al debitore e chiedere l’ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile.

    Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo.

    Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l’ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non è ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.

    Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno a cura del ricorrente.

    Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.

  • Articolo 2017 Codice Civile: Opposizione del detentore

    Articolo 2017 Codice Civile: Opposizione del detentore

    Art. 2017 c.c. – Opposizione del detentore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l’ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore.

    L’opposizione non è ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.

    Se l’opposizione è respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l’ammortamento.

  • Art. 2018 c.c.: Diritti del ricorrente durante il termine per l’

    Art. 2018 c.c.: Diritti del ricorrente durante il termine per l’

    Art. 2018 c.c. – Diritti del ricorrente durante il termine per l’opposizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Durante il termine stabilito dall’art. 2016, il ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma.

  • Articolo 2019 Codice Civile: Effetti dell’ammortamento

    Articolo 2019 Codice Civile: Effetti dell’ammortamento

    Art. 2019 c.c. – Effetti dell’ammortamento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Trascorso senza opposizione il termine indicato dall’art. 2016, il titolo non ha più efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l’ammortamento.

    Chi ha ottenuto l’ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, può esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, può ottenere un duplicato.