Art. 684 c.p.c. – Revoca del sequestro
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l’ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.
