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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2015 c.c. Cessione del titolo all’ordine

In vigore

L’acquisto di un titolo all’ordine con un mezzo diverso dalla girata produce gli effetti della cessione.

In sintesi

  • L'acquisto di un titolo all'ordine con un mezzo diverso dalla girata (es. cessione ordinaria, successione ereditaria) produce gli effetti della cessione del credito.
  • Chi acquista fuori dalla girata non gode della protezione dell'acquisto a non domino tipica del possessore legittimato dalla serie di girate.
  • Il debitore può opporre all'acquirente le eccezioni personali che avrebbe potuto opporre al cedente.
  • L'acquirente non cartolare deve dimostrare la propria titolarità con strumenti ordinari, non con la serie delle girate.
  • La norma vale per tutti i titoli all'ordine non governati da disciplina speciale.
Acquisto non cartolare e sue conseguenze

L'art. 2015 c.c. affronta il caso in cui un titolo all'ordine passi da un soggetto all'altro attraverso un mezzo diverso dalla girata: ad esempio, mediante cessione del credito ordinaria, successione ereditaria, fusione societaria o decreto giudiziale. In questi casi, la norma stabilisce che l'acquisto produce «gli effetti della cessione» del credito, richiamando la disciplina degli artt. 1260 ss. c.c.

Perdita delle protezioni cartolari

La conseguenza principale della regola è che l'acquirente non cartolare perde le protezioni tipiche del possessore legittimato dalla serie continua di girate. In particolare:

— non beneficia del principio dell'acquisto a non domino: se il cedente non era il vero titolare del diritto, l'acquirente non può pretendere di essere protetto come il giratario in buona fede;

— il debitore cartolare può opporre all'acquirente le eccezioni personali che avrebbe potuto opporre al cedente (es. compensazione, precedente pagamento), cosa che non può fare nei confronti del giratario in buona fede.

Formalità e opponibilità ai terzi

Poiché si applicano le norme sulla cessione del credito, l'acquisto tramite mezzo non cartolare deve essere notificato al debitore o da questi accettato per essere a lui opponibile (art. 1264 c.c.). Nei confronti dei terzi, la priorità si determina in base alla data della notifica o accettazione con atto di data certa.

Applicazione pratica

La norma è rilevante in caso di successione ereditaria: l'erede che eredita un titolo all'ordine (es. una cambiale nel portafoglio del defunto) non acquisisce le protezioni cartolari del giratario ma deve agire come cessionario. Analogamente, in caso di fusione societaria, la società incorporante subentra nelle posizioni cartolari della incorporata come cessionaria, non come girataria.

Domande frequenti

Cosa succede se si acquista un titolo all'ordine senza girata?

L'acquisto produce gli effetti della cessione del credito ordinaria ex artt. 1260 ss. c.c.: l'acquirente non beneficia delle protezioni cartolari tipiche del giratario in buona fede.

Il debitore può opporre eccezioni personali all'acquirente non cartolare?

Sì: poiché si applicano le norme sulla cessione del credito, il debitore può opporre all'acquirente le eccezioni personali (compensazione, precedente pagamento) che avrebbe potuto opporre al cedente.

L'erede di titoli all'ordine ha le stesse protezioni del giratario?

No: l'erede acquista i titoli come cessionario, non come giratario, e non beneficia del principio dell'acquisto a non domino né dell'inopponibilità delle eccezioni personali.

L'acquisto non cartolare deve essere notificato al debitore?

Sì: per essere opponibile al debitore cartolare, l'acquisto tramite mezzo diverso dalla girata deve essere notificato al debitore o da questi accettato ex art. 1264 c.c.

In caso di fusione societaria, la società incorporante è girataria dei titoli della incorporata?

No: in caso di fusione la società incorporante subentra nei titoli all'ordine come cessionaria ai sensi dell'art. 2015 c.c., non come girataria, con le relative conseguenze in termini di eccezioni opponibili.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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