Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2015 c.c. – Cessione del titolo all’ordine
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’acquisto di un titolo all’ordine con un mezzo diverso dalla girata produce gli effetti della cessione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2014 - Articolo 2014 Codice Civile: Girata a titolo di pegno→Cod. civ. art. 2016 - Articolo 2016 Codice Civile: Procedura d’ammortamento→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2013 Codice Civile: Girata per incasso o per procura→Articolo 2017 Codice Civile: Opposizione del detentore→Articolo 2012 Codice Civile: Obblighi del girante→Art. 2018 c.c.: Diritti del ricorrente durante il termine per l’→Articolo 2011 Codice Civile: Effetti della girata→Articolo 2019 Codice Civile: Effetti dell’ammortamento→Articolo 2010 Codice Civile: Girata condizionale o parziale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Acquisto non cartolare e sue conseguenze
L'art. 2015 c.c. affronta il caso in cui un titolo all'ordine passi da un soggetto all'altro attraverso un mezzo diverso dalla girata: ad esempio, mediante cessione del credito ordinaria, successione ereditaria, fusione societaria o decreto giudiziale. In questi casi, la norma stabilisce che l'acquisto produce «gli effetti della cessione» del credito, richiamando la disciplina degli artt. 1260 ss. c.c.
Perdita delle protezioni cartolari
La conseguenza principale della regola è che l'acquirente non cartolare perde le protezioni tipiche del possessore legittimato dalla serie continua di girate. In particolare:
- non beneficia del principio dell'acquisto a non domino: se il cedente non era il vero titolare del diritto, l'acquirente non può pretendere di essere protetto come il giratario in buona fede;
- il debitore cartolare può opporre all'acquirente le eccezioni personali che avrebbe potuto opporre al cedente (es. compensazione, precedente pagamento), cosa che non può fare nei confronti del giratario in buona fede.
Formalità e opponibilità ai terzi
Poiché si applicano le norme sulla cessione del credito, l'acquisto tramite mezzo non cartolare deve essere notificato al debitore o da questi accettato per essere a lui opponibile (art. 1264 c.c.). Nei confronti dei terzi, la priorità si determina in base alla data della notifica o accettazione con atto di data certa.
Applicazione pratica
La norma è rilevante in caso di successione ereditaria: l'erede che eredita un titolo all'ordine (es. una cambiale nel portafoglio del defunto) non acquisisce le protezioni cartolari del giratario ma deve agire come cessionario. Analogamente, in caso di fusione societaria, la società incorporante subentra nelle posizioni cartolari della incorporata come cessionaria, non come girataria.
Domande frequenti
Cosa accade se un titolo all'ordine si trasferisce senza girata?
L'acquisto produce gli effetti della cessione del credito (art. 2015 c.c.), con applicazione degli artt. 1260 ss. c.c.
Quali sono le conseguenze per l'acquirente?
Perde le protezioni cartolari: non beneficia dell'acquisto a non domino e subisce le eccezioni personali opponibili al cedente.
In quali casi si verifica un acquisto non cartolare?
Cessione ordinaria del credito, successione ereditaria, fusione societaria, decreto giudiziale.
L'acquisto va notificato al debitore?
Sì: applicandosi le norme sulla cessione, occorre notifica al debitore o sua accettazione per l'opponibilità (art. 1264 c.c.).
Che differenza c'è con il trasferimento per girata?
Il giratario in buona fede gode delle protezioni cartolari (acquisto a non domino, inopponibilità delle eccezioni personali) che mancano all'acquirente per via di cessione.