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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2014 c.c. Girata a titolo di pegno

In vigore

Se alla girata è apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura. L’emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell’emittente.

In sintesi

  • Pegno su titolo all’ordine: la girata con clausola di pegno costituisce una garanzia reale sul titolo; il giratario in garanzia acquista tutti i diritti inerenti al titolo per soddisfarsi sul credito cartolare.
  • Limite di disposizione: il giratario in garanzia puo’ esercitare i diritti ma non puo’ girare il titolo in modo pieno; la girata che eventualmente appone vale solo come girata per procura.
  • Eccezioni personali bloccate: l’emittente non puo’ opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui rapporti personali con il girante, a tutela della circolazione cartolare.
  • Eccezione alla tutela: se il giratario ha ricevuto il titolo in mala fede, agendo intenzionalmente a danno dell’emittente, la protezione viene meno e le eccezioni personali diventano opponibili.
  • Differenza con la girata per procura: il giratario in pegno agisce in nome proprio per soddisfare il proprio credito, non come mero rappresentante del girante.
Indice dei contenuti

La girata a titolo di pegno nel sistema dei titoli all’ordine

L’art. 2014 c.c. regola la costituzione del pegno su un titolo all’ordine mediante girata. Si tratta di uno strumento di garanzia reale che si perfeziona attraverso la forma cartolare della girata, arricchita da una clausola esplicita che ne indica la funzione di garanzia (ad esempio: «per garanzia», «in pegno», «valuta in garanzia»).

La norma si colloca nell’alveo del diritto cambiario e cartolare, mutuando principi propri della legge cambiaria (r.d. 1669/1933) e della disciplina degli assegni (r.d. 1736/1933), e li recepisce nel codice civile come regola generale per i titoli all’ordine non cambiarii.

Poteri del giratario in garanzia

Il primo comma attribuisce al giratario in garanzia tutti i diritti inerenti al titolo. In termini pratici, il creditore pignoratizio puo’ presentare il titolo al pagamento alla scadenza, riscuoterne l’importo e trattenere la somma fino a concorrenza del proprio credito garantito.

Questa ampiezza di poteri distingue il pegno su titolo cartolare dal pegno di crediti ordinario (art. 2800 ss. c.c.), dove il creditore pignoratizio deve seguire procedure piu’ articolate per escutere la garanzia. La cartolarizzazione semplifica la posizione del creditore.

Tuttavia, il legislatore pone un limite: la girata che il giratario in garanzia eventualmente appone vale soltanto come girata per procura. Cio’ significa che il creditore pignoratizio non puo’ trasferire la proprieta’ del titolo a terzi, ma puo’ delegare un terzo (ad esempio la propria banca) alla riscossione. La ratio e’ chiara: il titolo e’ di proprieta’ del girante-debitore pignoratizio, e il giratario puo’ soddisfarsi sul credito ma non alienare il bene altrui.

Il regime delle eccezioni: tutela del giratario in buona fede

Il secondo comma introduce la regola piu’ rilevante e innovativa dell’articolo: l’emittente non puo’ opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante.

Esempio tipico: Tizio emette una cambiale a favore di Caio. Caio gira la cambiale in garanzia a Sempronio per garantire un prestito. Alla scadenza, Sempronio presenta la cambiale a Tizio. Tizio non puo’ opporre a Sempronio l’eccezione che aveva verso Caio (ad esempio: compensazione per un credito che Tizio vantava su Caio per una fornitura non eseguita). Quell’eccezione «personale» e’ inopponibile al giratario in garanzia.

La norma tutela la certezza della garanzia: se il creditore pignoratizio dovesse rischiare di vedersi opporre eccezioni nate da rapporti tra emittente e girante, la garanzia cartolare perderebbe gran parte del suo valore pratico, poiche’ l’incertezza sul recupero disincentiverebbe la concessione di credito contro titoli cartolari.

L’eccezione di mala fede

La tutela non e’ assoluta. La norma prevede espressamente che le eccezioni personali tornano opponibili se il giratario, ricevendo il titolo, ha agito intenzionalmente a danno dell’emittente.

Si tratta dell’exceptio doli, principio trasversale del diritto privato: chi agisce in malafede non merita protezione. Per integrare questa eccezione non basta la semplice conoscenza dell’eccezione (che nel diritto cambiario ordinario e’ sufficiente per l’exceptio doli generalis); occorre che il giratario abbia agito intenzionalmente a danno dell’emittente, il che implica un elemento soggettivo qualificato: la consapevolezza dell’eccezione e la volonta’ di pregiudicare il debitore accettando il titolo.

In pratica: se Sempronio sapeva che Tizio aveva gia’ pagato il debito verso Caio, e nonostante cio’ ha accettato la girata in garanzia con l’intenzione di danneggiare Tizio costringendolo a pagare due volte, l’eccezione di pagamento diventa opponibile.

Confronto con la girata per procura (art. 2013)

Le due fattispecie hanno struttura diversa. Il giratario per procura (art. 2013) e’ un mero mandatario del girante: agisce per conto altrui, non acquista diritti propri sul titolo, e le eccezioni opponibili sono quelle opponibili al girante. Il giratario in garanzia (art. 2014) invece acquista un diritto reale di pegno sul titolo e agisce in nome proprio per soddisfare il proprio credito; per questa ragione gode di una protezione piu’ forte: le eccezioni personali tra emittente e girante non lo riguardano.

Caso pratico

Tizio ottiene un finanziamento dalla finanziaria Caio s.r.l. e consegna come garanzia una cambiale da lui detenuta, emessa da Sempronio s.p.a. a favore di Tizio, con girata «in garanzia» a favore di Caio. Alla scadenza, Caio presenta la cambiale a Sempronio. Sempronio eccepisce che aveva gia’ pagato anticipatamente Tizio e che pertanto il titolo e’ estinto. Caio replica che quella e’ un’eccezione personale fondata sul rapporto tra emittente e girante, inopponibile al giratario in garanzia. Il giudice, verificata la buona fede di Caio al momento della ricezione del titolo, condanna Sempronio al pagamento: la norma protegge il giratario in garanzia dalle eccezioni nascenti dal sottostante rapporto personale tra emittente e girante.

Domande frequenti

Come si costituisce il pegno su un titolo all’ordine?

Mediante girata con clausola esplicita di garanzia (ad es. «in pegno» o «valuta in garanzia»). La girata trasferisce la detenzione e i diritti cartolari al creditore pignoratizio, che puo’ esercitarli per soddisfare il proprio credito garantito.

Il giratario in garanzia puo’ vendere il titolo a terzi?

No. Puo’ solo girarlo per procura, delegando cioe’ un terzo alla riscossione. Non puo’ trasferire la proprieta’ del titolo, che appartiene al girante-debitore pignoratizio.

L’emittente puo’ opporre al giratario in garanzia le eccezioni che aveva contro il girante?

In linea di principio no: le eccezioni fondate sui rapporti personali tra emittente e girante sono inopponibili al giratario in garanzia. Solo se il giratario ha agito intenzionalmente a danno dell’emittente nel ricevere il titolo la protezione cade.

Qual e’ la differenza tra girata per procura e girata in garanzia?

Il giratario per procura e’ mandatario del girante e agisce per suo conto; le eccezioni opponibili sono quelle opponibili al girante. Il giratario in garanzia e’ titolare di un diritto reale di pegno, agisce in nome proprio e gode di protezione maggiore: le eccezioni personali emittente-girante non gli sono opponibili.

Cosa si intende per «aver agito intenzionalmente a danno dell’emittente»?

Non basta la semplice conoscenza dell’eccezione. Occorre la consapevolezza del pregiudizio per l’emittente e la volonta’ di danneggiarlo accettando il titolo. E’ un elemento soggettivo qualificato che rende opponibili le eccezioni personali altrimenti escluse.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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