Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2010 c.c. – Girata condizionale o parziale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta.
È nulla la girata parziale.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2009 - Articolo 2009 Codice Civile: Forma della girata→Cod. civ. art. 2011 - Articolo 2011 Codice Civile: Effetti della girata→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2008 Codice Civile: Legittimazione del possessore→Articolo 2012 Codice Civile: Obblighi del girante→Articolo 2007 Codice Civile: Distruzione del titolo→Articolo 2013 Codice Civile: Girata per incasso o per procura→Articolo 2006 Codice Civile: Smarrimento e sottrazione del titolo→Articolo 2014 Codice Civile: Girata a titolo di pegno→Articolo 2005 Codice Civile: Titolo deteriorato
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 2010 del codice civile detta due regole essenziali in tema di girata dei titoli di credito all'ordine, imponendo che il trasferimento avvenga in forma pura e integrale. La disposizione, di estrema concisione, esprime un principio cardine della circolazione cartolare: la girata non tollera ne condizioni ne frazionamenti, perche cio comprometterebbe la funzione di strumento sicuro e rapido di trasferimento del diritto incorporato nel titolo. La norma si comprende pienamente alla luce dei caratteri di letteralita e autonomia propri dei titoli di credito.
La girata nei titoli all'ordine
I titoli all'ordine circolano mediante girata, ossia attraverso una dichiarazione, apposta di regola sul titolo stesso, con cui il portatore trasferisce ad altri il diritto in esso incorporato. La girata realizza il passaggio della legittimazione e, nei limiti propri della disciplina cartolare, del diritto. Proprio perche la circolazione del titolo deve essere agevole e affidabile per chiunque lo riceva, la legge ne disciplina con rigore la forma e gli effetti, eliminando elementi che potrebbero introdurre incertezza nella catena dei trasferimenti.
La condizione apposta alla girata: si ha come non scritta
Il primo principio stabilisce che qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta. La scelta tecnica e significativa: la condizione non rende invalida la girata, ma viene semplicemente espunta, di modo che il trasferimento produce comunque i suoi effetti come se fosse puro. Il legislatore privilegia la conservazione della girata e la certezza della circolazione: chi riceve il titolo non deve preoccuparsi di verificare l'avveramento di eventi futuri e incerti che subordinino il trasferimento. La girata, in altre parole, e per sua natura incondizionata.
La nullita della girata parziale
Il secondo principio sancisce la nullita della girata parziale. A differenza della condizione, qui la sanzione e la nullita dell'atto. Il diritto incorporato nel titolo non puo essere trasferito solo per una parte mediante girata: il titolo e e resta unitario. Ammettere la girata parziale significherebbe consentire la scissione del diritto cartolare in piu frazioni circolanti separatamente, con grave compromissione della certezza dei rapporti e della funzione del titolo come documento che incorpora un diritto unico. La nullita colpisce dunque l'atto frazionario per preservare l'integrita del titolo.
La ratio: certezza e sicurezza della circolazione
Entrambe le regole convergono verso un'unica finalita: assicurare che i titoli all'ordine circolino in modo sicuro, rapido e prevedibile. Il sistema cartolare si fonda sull'affidamento del terzo prenditore, il quale deve poter contare sul tenore del titolo senza dover indagare vicende esterne. Condizioni e frazionamenti introdurrebbero proprio quell'incertezza che la disciplina dei titoli di credito vuole bandire. Il rigore dell'art. 2010 e percio funzionale alla negoziabilita e all'affidabilita dello strumento.
Il collegamento con letteralita e autonomia
Le regole in esame si saldano ai principi generali della letteralita e dell'autonomia. La letteralita impone che il contenuto del diritto risulti dal tenore del titolo; l'autonomia tutela il possessore di buona fede rispetto alle vicende dei precedenti rapporti. Una girata condizionata o parziale contraddirebbe questi principi, introducendo elementi non agevolmente percepibili e idonei a incrinare l'affidamento del terzo. Trattando come non scritta la condizione e come nulla la girata parziale, la norma mantiene coerente l'intero impianto della disciplina cartolare.
La portata pratica per chi negozia titoli
Sul piano operativo la disposizione comporta che chi intende girare un titolo deve farlo in modo puro e per l'intero. Tentare di subordinare la girata a una condizione e inutile, perche la clausola sara ignorata; tentare di girarne solo una parte e dannoso, perche l'atto sara nullo. Chi riceve un titolo girato puo dunque fare affidamento sul fatto che il trasferimento, se valido, ha avuto a oggetto il diritto nella sua interezza e senza vincoli condizionali.
Casi pratici
Caso 1: la condizione ignorata
Tizio gira a Caio un titolo all'ordine subordinando l'efficacia del trasferimento al verificarsi di un evento futuro. In applicazione della norma, la condizione si ha come non scritta: la girata resta valida e produce i suoi effetti come se fosse stata apposta in forma pura, sicche Caio acquista il diritto a prescindere dall'avveramento dell'evento.
Caso 2: il tentativo di girata parziale
Caio tenta di girare a Sempronio solo una parte del diritto incorporato in un titolo all'ordine. Trattandosi di girata parziale, l'atto e nullo: il diritto cartolare non puo essere frazionato mediante girata e il tentativo non produce alcun effetto traslativo.
Domande frequenti
Che cosa stabilisce l'art. 2010 c.c.?
Detta due regole sulla girata dei titoli all'ordine: qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta ed e nulla la girata parziale.
Cosa accade se la girata e sottoposta a condizione?
La condizione si ha come non scritta. La girata non e invalida, ma il trasferimento produce comunque i suoi effetti come se fosse stato puro e incondizionato.
Perche e nulla la girata parziale?
Perche il diritto incorporato nel titolo e unitario e non puo essere frazionato mediante girata. Ammettere la girata parziale comprometterebbe la certezza della circolazione cartolare.
Qual e la ratio della norma?
Garantire che i titoli all'ordine circolino in modo sicuro, rapido e prevedibile, tutelando l'affidamento del terzo prenditore ed escludendo elementi di incertezza come condizioni e frazionamenti.
Come deve essere fatta una girata valida?
In forma pura, semplice e integrale: senza condizioni, che sarebbero ignorate, e per l'intero diritto, poiche la girata parziale e nulla.