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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2005 c.c. Titolo deteriorato

In vigore

Il possessore di un titolo deteriorato che non sia più idoneo alla circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto di ottenere dall’emittente un titolo equivalente, verso la restituzione del primo e il rimborso delle spese.

In sintesi

  • Diritto al sostituto: il possessore di un titolo di credito deteriorato, ma ancora identificabile, puo' ottenere dall'emittente un titolo equivalente.
  • Condizione: il titolo deve essere restituito all'emittente insieme al rimborso delle spese.
  • Identificabilita' necessaria: il deterioramento non deve impedire il sicuro riconoscimento del titolo originale.
  • Non applicabile ai distrutti: se il titolo non e' piu' identificabile si ricade nell'art. 2007 (distruzione), non in questo articolo.

Cosa dice l'art. 2005 c.c. sul titolo deteriorato

L'articolo 2005 del Codice Civile disciplina il caso in cui un titolo di credito, un assegno, una cambiale, un'obbligazione al portatore, subisca un deterioramento fisico tale da non essere piu' adatto alla circolazione, pur restando identificabile con certezza. E' la norma che tutela il possessore leale che si trova tra le mani un documento ormai malridotto ma non scomparso.

La condizione chiave: l'identificabilita'

Il legislatore ha posto un filtro preciso: il titolo deve essere sicuramente identificabile. Significa che la carta, pur consumata, lacerata o parzialmente illeggibile per cause accidentali, deve ancora permettere di ricavare gli elementi essenziali, emittente, importo, scadenza, serie e numero, firma, con certezza e senza ambiguita'. Se anche uno solo di questi elementi fosse irrecuperabile, l'articolo 2005 non potrebbe essere invocato e si aprirebbe la strada all'art. 2007 (distruzione) o, per i titoli al portatore, alle regole sull'ammortamento.

Il meccanismo: restituzione contro sostituzione

Il rapporto e' di scambio contestuale: Tizio, possessore del vecchio biglietto di Stato ormai sgualcito, lo riconsegna all'emittente (o alla banca agente) e riceve in cambio un titolo equivalente, cioe' con identico valore nominale, stessa scadenza e stessi diritti accessori. Non si tratta di una nuova emissione autonoma ma di una sostituzione: il titolo deteriorato cessa di esistere nel momento in cui viene restituito, evitando qualsiasi doppia circolazione.

Le spese dell'operazione, perizia tecnica, costi amministrativi, bolli, sono a carico del richiedente, coerentemente con il principio generale per cui chi vuole beneficiare di un servizio ne sopporta il costo, salvo diverse pattuizioni statutarie o regolamentari dell'emittente.

Differenza con il titolo distrutto (art. 2007)

Il confine tra deterioramento e distruzione e' pratico: un titolo che non esiste piu' fisicamente, o di cui rimangono frammenti tali da non consentire alcuna identificazione certa, e' titolo distrutto. In quel caso l'art. 2007 prevede ugualmente il diritto a un duplicato o titolo equivalente, ma impone al possessore di provare la distruzione, onere probatorio piu' gravoso rispetto alla mera esibizione del titolo deteriorato.

Applicazioni pratiche: obbligazioni, libretti e vecchie azioni

La norma trova applicazione concreta con le obbligazioni cartacee di vecchia emissione ancora in circolazione, con i libretti di risparmio al portatore (oggi sostanzialmente eliminati dalla normativa antiriciclaggio), e con i buoni fruttiferi postali cartacei. Caio, che conserva in cassetto un buono postale emesso trent'anni fa con la carta ormai ingiallita e il bordo sbiadito, puo' presentarsi allo sportello e ottenere la sostituzione senza perdere il proprio credito, a patto di versare le spese eventualmente richieste.

Rapporto con le leggi speciali

L'articolo 2005 e' norma generale del Codice Civile; le discipline speciali, decreto cambiario, disciplina degli assegni, regolamenti Banca d'Italia, possono prevedere procedure specifiche, moduli di richiesta, termini e uffici competenti. In quei casi la disciplina speciale prevale, ma il diritto sostanziale rimane ancorato alla norma codicistica.

Domande frequenti

Quando si puo' chiedere la sostituzione di un titolo deteriorato?

Quando il titolo non e' piu' idoneo alla circolazione per deterioramento fisico ma e' ancora sicuramente identificabile in tutti i suoi elementi essenziali.

Chi paga le spese di sostituzione?

Le spese sono a carico del possessore che richiede la sostituzione, salvo diverse regole dell'emittente o disposizioni speciali.

Cosa succede se il titolo non e' identificabile?

Si applica l'art. 2007 (titolo distrutto): il possessore deve provare la distruzione e ha diritto a un duplicato o titolo equivalente.

Il titolo deteriorato deve essere restituito?

Si', la restituzione del titolo deteriorato all'emittente e' condizione necessaria per ottenere il titolo sostitutivo, evitando duplicati in circolazione.

Vale anche per cambiali e assegni?

La norma e' generale; per cambiali e assegni si applicano anche le leggi speciali di settore, che possono prevedere procedure particolari.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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