Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2007 c.c. – Distruzione del titolo

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all’emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.

Le spese sono a carico del richiedente.

Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente.

In sintesi

  • Prova della distruzione: chi prova la distruzione del titolo al portatore ha diritto a un duplicato o titolo equivalente.
  • Spese a carico del richiedente: i costi per il rilascio del duplicato sono sopportati da chi lo richiede.
  • Prova non raggiunta: se la distruzione non è provata, si applicano le regole dell'art. 2006 sullo smarrimento/sottrazione.
  • Snodo tra due regimi: l'art. 2007 fa da cerniera tra la sostituzione immediata (deterioramento, art. 2005) e il regime differito (smarrimento, art. 2006).
Indice dei contenuti

La distruzione del titolo al portatore

L'articolo 2007 del Codice Civile chiude la triade di norme dedicate alla perdita materiale del titolo al portatore, insieme all'art. 2005 (deterioramento) e all'art. 2006 (smarrimento e sottrazione). Il caso qui regolato e' quello più definitivo: il titolo non esiste più fisicamente. Un incendio, un'inondazione, una distruzione volontaria accidentale, la causa non rileva; cio' che conta e' che il documento cartaceo sia andato perduto in modo permanente e non recuperabile.

L'onere della prova: il nodo centrale

La norma ruota attorno alla prova della distruzione. A differenza del deterioramento (art. 2005), dove il titolo viene fisicamente esibito, la distruzione implica l'assenza del documento. Tizio, che vanta un'obbligazione al portatore andata bruciata nell'incendio del suo studio, deve provare: (a) che possedeva il titolo e (b) che e' stato distrutto. Strumenti probatori tipici sono il certificato della caserma dei vigili del fuoco, la perizia del perito assicurativo, la documentazione di acquisto del titolo, l'estratto conto se il titolo era dematerializzato solo parzialmente.

Duplicato o titolo equivalente

A prova raggiunta, l'emittente e' tenuto a rilasciare un duplicato, se il sistema lo consente, oppure un titolo equivalente, con identici diritti e scadenza. Le spese sono a carico del richiedente, esattamente come nell'art. 2005: il servizio di sostituzione e' dovuto per legge, ma il costo operativo grava su chi lo richiede.

Il rinvio all'art. 2006: la prova non raggiunta

Il secondo comma introduce una clausola di chiusura elegante: se la prova della distruzione non viene raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente. Significa che Caio, che sostiene di aver distrutto il titolo ma non riesce a documentarlo, si trova nella stessa posizione di chi l'ha smarrito: potra' denunciare il fatto all'emittente e attendere la scadenza della prescrizione per ottenere la prestazione, con il rischio che nel frattempo un eventuale terzo possessore lo riscuota ottenendo la liberazione del debitore.

Sistemi dematerializzati e rilevanza residua

Con la progressiva dematerializzazione dei titoli di credito, obbligazioni societarie, titoli di Stato, azioni, la distruzione del supporto cartaceo ha perso gran parte della sua rilevanza pratica: il diritto sopravvive nella registrazione contabile. L'art. 2007 conserva però piena applicazione per i titoli ancora emessi in forma cartacea (alcuni buoni fruttiferi, titoli esteri, documenti di antica emissione) e per le fattispecie storiche ancora in contenzioso.

Coordinamento sistematico

Le tre norme 2005-2007 formano un sistema coerente: se il titolo c'e' ma e' danneggiato si applica il 2005; se e' scomparso ma potenzialmente in circolazione il 2006; se e' scomparso definitivamente il 2007. Il confine tra smarrimento e distruzione e' spesso sottile e dipende dalla prova che il possessore riesce a fornire.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'distruzione' del titolo?

Il titolo non esiste più fisicamente in modo permanente e non recuperabile: incendio, alluvione, distruzione accidentale. Non basta il semplice smarrimento.

Quali prove si possono usare per dimostrare la distruzione?

Certificato dei vigili del fuoco, perizia assicurativa, documentazione di acquisto, estratto conto o qualsiasi prova documentale che attesti il possesso e la distruzione del titolo.

Cosa ottiene chi prova la distruzione?

Ha diritto al rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente, sostenendo le spese dell'operazione.

Cosa succede se non si riesce a provare la distruzione?

Si applicano le regole dell'art. 2006 sullo smarrimento: si denuncia all'emittente e si attende la prescrizione del titolo per ottenere la prestazione.

La norma vale ancora oggi con i titoli dematerializzati?

Ha rilevanza residua per i titoli ancora in forma cartacea. Con la dematerializzazione il diritto sopravvive nella registrazione contabile anche se il documento e' distrutto.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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