Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2009 c.c. – Forma della girata
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante.
È valida la girata anche se non contiene l’indicazione del giratario.
La girata al portatore vale come girata in bianco.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2008 - Articolo 2008 Codice Civile: Legittimazione del possessore→Cod. civ. art. 2010 - Articolo 2010 Codice Civile: Girata condizionale o parziale→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2007 Codice Civile: Distruzione del titolo→Articolo 2011 Codice Civile: Effetti della girata→Articolo 2006 Codice Civile: Smarrimento e sottrazione del titolo→Articolo 2012 Codice Civile: Obblighi del girante→Articolo 2005 Codice Civile: Titolo deteriorato→Articolo 2013 Codice Civile: Girata per incasso o per procura→Articolo 2004 Codice Civile: Limitazione della libertà di emissione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Che cos'e' la girata e perché e' importante
La girata e' il meccanismo tipico di circolazione dei titoli all'ordine: cambiali, assegni, fedi di deposito, polizze di carico. Attraverso la girata il possessore (girante) trasferisce il titolo a un nuovo soggetto (giratario), il quale acquisisce i diritti cartolari in modo autonomo, senza che gli possano essere opposti le eccezioni personali valide contro il cedente. L'articolo 2009 del Codice Civile fissa i requisiti formali minimi che la girata deve rispettare.
I requisiti di forma: scritto + sottoscrizione + titolo
La norma impone tre condizioni cumulative:
1. Forma scritta: la girata deve essere redatta per iscritto; non e' ammessa la girata orale o tacita.
2. Sottoscrizione del girante: deve essere firmata dal cedente; la firma e' elemento costitutivo, non meramente probatorio.
3. Sul titolo: deve essere apposta materialmente sul documento cartaceo (fronte, retro o foglio di allungamento detto allonge); non può essere contenuta in un atto separato.
Questi requisiti garantiscono l'inscindibilita' tra il diritto e il documento: chi ha il titolo ha il diritto, e la catena di girate sul documento permette di ricostruire la legittimazione del portatore.
La girata in bianco: flessibilita' nella circolazione
Il secondo comma introduce un'importante deroga al principio della completezza: la girata e' valida anche senza l'indicazione del giratario. Tizio gira la cambiale apponendo solo la propria firma sul retro, senza scrivere il nome di Caio: la girata e' comunque efficace. Il possessore successivo può riempirla con il proprio nome o girare nuovamente il titolo in bianco, o ancora trametterlo senza compilarla, come previsto dall'art. 2011.
La girata in bianco avvicina il titolo all'ordine al titolo al portatore: la circolazione si semplifica, ma si perdono alcune garanzie tipiche della catena nominativa.
La girata al portatore: equiparazione alla girata in bianco
Il terzo comma chiarisce che la girata con la formula «al portatore», cioè con indicazione non di una persona specifica ma del generico portatore, vale come girata in bianco. Non crea un titolo al portatore in senso tecnico, ma produce gli stessi effetti circolatori della girata senza giratario nominato.
Distinzione con la cessione del credito ordinaria
La girata si distingue nettamente dalla cessione ordinaria di credito (art. 1260 c.c.): nella cessione il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che aveva verso il cedente; nella girata il giratario in buona fede acquista il titolo libero da eccezioni personali. Questa autonomia del diritto cartolare e' il cuore del sistema cambiario e rende la girata uno strumento di circolazione molto più sicuro per chi acquisisce il titolo.
Domande frequenti
Dove deve essere scritta la girata?
Sul titolo stesso (fronte, retro o foglio di allungamento). Non e' valida la girata su un documento separato.
La girata senza nome del giratario e' valida?
Si', la girata in bianco (senza indicazione del giratario) e' pienamente valida.
Cosa significa 'girata al portatore'?
È una girata che indica il generico portatore anziche' una persona specifica; vale come girata in bianco e consente la libera circolazione del titolo.
Qual e' la differenza tra girata e cessione del credito?
Con la girata il giratario in buona fede acquista il titolo libero da eccezioni personali; con la cessione ordinaria il debitore può opporre al cessionario tutte le eccezioni che aveva verso il cedente.
Chi deve firmare la girata?
Il girante, cioè il cedente che trasferisce il titolo. La firma e' requisito costitutivo della girata.