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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche
In sintesi
  • Presupposti: la procedura di ammortamento si attiva in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo all’ordine; il possessore legittimato puo’ chiedere al tribunale la neutralizzazione del titolo.
  • Competenza: il ricorso va presentato al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo e’ pagabile; il decreto di ammortamento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  • Termine per l’opposizione: dopo la pubblicazione decorrono 30 giorni (o dalla scadenza del titolo, se non ancora scaduto) entro cui il detentore puo’ opporsi depositando il titolo.
  • Effetto sospensivo sul pagamento: il debitore non deve pagare nei 30 giorni dall’ammortamento, ma chi paga al detentore prima della notifica del decreto e’ liberato.
  • Tutela del debitore in buona fede: il pagamento eseguito al detentore del titolo prima della notificazione del decreto di ammortamento libera l’emittente, anche se l’ammortamento era stato gia’ chiesto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2016 c.c. – Procedura d’ammortamento

Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore può farne denunzia al debitore e chiedere l’ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile.

Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo.

Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l’ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non è ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.

Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno a cura del ricorrente.

Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.

Commento

Indice dei contenuti

La procedura di ammortamento: ratio e inquadramento

L’art. 2016 c.c. disciplina la procedura di ammortamento dei titoli all’ordine, strumento giuridico indispensabile per tutelare il legittimo possessore che abbia perso il titolo (per smarrimento, furto o distruzione) senza con cio’ perdere il diritto di credito in esso incorporato.

Il problema di fondo e’ il seguente: il diritto di credito cartolare e’ inscindibilmente legato al documento fisico. Chi possiede il titolo ha la legittimazione formale a esigerlo, indipendentemente dall’effettiva titolarita’ del credito. Se il titolo viene smarrito o rubato, il legittimo titolare rischia che il detentore (anche in mala fede) lo presenti all’incasso, mentre il debitore, che paga al possessore del documento, e’ liberato.

L’ammortamento recide questo nodo: annulla l’efficacia del documento fisico e consente al titolare di recuperare il credito attraverso il decreto giudiziale.

I presupposti del ricorso

Possono fare ricorso per ammortamento coloro che erano in possesso del titolo e lo hanno perso a causa di smarrimento, sottrazione (furto, appropriazione indebita) o distruzione (incendio, alluvione, deterioramento irreversibile). La legge non richiede di provare con certezza assoluta l’evento, ma e’ necessario che il presidente del tribunale compia «opportuni accertamenti sulla verita’ dei fatti e sul diritto del possessore».

Il ricorso deve contenere i requisiti essenziali del titolo: emittente, beneficiario, importo, scadenza, eventuale numero progressivo. Per i titoli in bianco (compilati parzialmente) e’ sufficiente indicare gli elementi sufficienti a identificarlo, tenendo conto della compilazione parziale.

Il procedimento e il decreto del presidente del tribunale

Il ricorso va proposto al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo e’ pagabile (foro speciale dettato dall’esigenza che sia il giudice del luogo di esecuzione a gestire la procedura). Il presidente, compiuti gli accertamenti, emette con decreto l’ammortamento e autorizza il pagamento del titolo decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Il decreto deve essere notificato al debitore (emittente del titolo) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a cura del ricorrente. La doppia formalita’ serve a garantire: (a) che il debitore sappia di non dover pagare piu’ il detentore del titolo fisico; (b) che chiunque abbia trovato o detenuto il titolo sappia che esso e’ stato ammortizzato e possa fare opposizione.

Il termine di 30 giorni e la regola speciale per i titoli non scaduti

Il termine per il pagamento (e indirettamente per l’opposizione del detentore) e’ di 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta. Tuttavia, se alla data della pubblicazione il titolo non e’ ancora scaduto, il termine decorre dalla data di scadenza del titolo.

La logica e’ che il pagamento non puo’ essere preteso prima della scadenza nemmeno con il decreto di ammortamento. Il decreto non accelera la scadenza del credito cartolare; semplicemente garantisce che, a quella scadenza, il ricorrente potra’ ottenere il pagamento presentando il decreto anziche’ il titolo fisico.

Il pagamento al detentore prima della notificazione del decreto

L’ultimo comma della norma tutela il debitore in buona fede: il pagamento eseguito al detentore del titolo prima della notificazione del decreto al debitore libera l’emittente, anche se la denuncia era gia’ stata fatta e il ricorso era pendente.

Si tratta di una scelta di politica legislativa chiara: il debitore non puo’ essere onerato di verificare se c’e’ un procedimento di ammortamento in corso prima di ogni pagamento. Solo dopo la notificazione del decreto egli e’ formalmente a conoscenza del divieto di pagare al detentore, e da quel momento il pagamento al detentore non lo libera.

Caso pratico

Tizio e’ portatore di una cambiale emessa da Caio per euro 10.000, scadente il 30 settembre 2026. A luglio 2026 Tizio smarrisce la cambiale. Presenta immediatamente denuncia al debitore Caio e ricorso al presidente del Tribunale competente. Il presidente emette il decreto il 15 luglio 2026 e lo pubblica in Gazzetta il 20 luglio 2026. Poiche’ la scadenza della cambiale (30 settembre) e’ successiva alla pubblicazione, il termine per il pagamento al ricorrente non decorre dalla pubblicazione ma dalla scadenza. Tizio, dal 30 settembre 2026, potra’ presentarsi a Caio con il decreto (e il certificato di cancelleria) ed esigere il pagamento. Nel frattempo, Caio, avendo ricevuto la notificazione del decreto prima di quella data, non deve pagare chi eventualmente si presenti con la cambiale fisica.

Domande frequenti

Che cos’e’ l’ammortamento di un titolo all’ordine e quando si utilizza?

E’ una procedura giudiziaria che annulla l’efficacia del documento fisico di un titolo smarrito, rubato o distrutto, consentendo al legittimo titolare di recuperare il credito presentando il decreto del tribunale al posto del titolo.

Dove si presenta il ricorso per ammortamento?

Al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo e’ pagabile. E’ un foro speciale inderogabile: la competenza e’ quella del luogo di esecuzione del pagamento indicato nel titolo.

Quali informazioni deve contenere il ricorso per ammortamento?

I requisiti essenziali del titolo (emittente, beneficiario, importo, scadenza). Per i titoli in bianco e’ sufficiente indicare gli elementi idonei a identificarlo. Non e’ necessario produrre il titolo (per definizione smarrito), ma occorre descriverlo con sufficiente precisione.

Da quando decorre il termine di 30 giorni per opporsi?

Dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Se pero’ il titolo non e’ ancora scaduto alla data di pubblicazione, il termine per il pagamento (e quindi per l’opposizione) decorre dalla data di scadenza del titolo.

Il debitore e’ libero se paga il detentore prima di ricevere la notifica del decreto?

Si. Il pagamento fatto al detentore del titolo fisico prima della notificazione del decreto al debitore e’ liberatorio, anche se la denuncia era gia’ stata fatta. Solo dopo la notificazione il debitore e’ vincolato a non pagare il detentore.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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