Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2020 c.c. – Leggi speciali

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Le norme di questa sezione si applicano ai titoli all’ordine regolati da leggi speciali in quanto queste non dispongano diversamente.

In sintesi

  • Applicazione sussidiaria: le norme sui titoli all'ordine si applicano ai titoli all'ordine regolati da leggi speciali, salvo deroga espressa della legge speciale stessa.
  • Rapporto tra fonti: la legge speciale prevale sul codice civile; in sua assenza, si applicano le norme codicistiche della sezione sui titoli all'ordine.
  • Ambito residuale: l'art. 2020 funge da norma di chiusura per colmare le lacune delle leggi speciali in materia di titoli all'ordine.
  • Passaggio al Capo IV: l'articolo conclude il Capo III sui titoli all'ordine e precede la disciplina dei titoli nominativi (art. 2021 ss.).
Indice dei contenuti

Significato e funzione dell'art. 2020 c.c.

L'art. 2020 del Codice Civile svolge una funzione di raccordo tra le norme generali sui titoli all'ordine contenute nel codice e la normativa speciale che regola categorie particolari di tali titoli. La disposizione stabilisce un criterio gerarchico chiaro: le leggi speciali hanno la precedenza, mentre il codice interviene solo in via sussidiaria, per colmare le lacune o integrare la disciplina nei punti non espressamente regolati.

Titoli all'ordine e leggi speciali: il rapporto tra fonti

I titoli all'ordine sono documenti di credito in cui il debitore si impegna a pagare a favore di una determinata persona o di chi da questa venga indicato tramite girata. Esempi tipici sono la cambiale e il vaglia cambiario, disciplinati dal Regio Decreto n. 1669 del 1933, e l'assegno bancario, regolato dal Regio Decreto n. 1736 del 1933. Queste leggi speciali contengono una disciplina molto articolata e, per molti aspetti, derogatoria rispetto alle norme codicistiche. L'art. 2020 chiarisce che, laddove la legge speciale disponga diversamente rispetto al codice civile, prevale la norma speciale. Solo quando la legge speciale tace su un determinato aspetto, si applicano le disposizioni del codice.

La norma come clausola di chiusura

Dal punto di vista sistematico, l'art. 2020 opera come clausola di chiusura della Sezione IV del Capo III del Titolo V del Libro IV del codice civile. Questa sezione disciplina i titoli all'ordine in via generale, ma la pratica commerciale conosce numerose tipologie di titoli all'ordine soggette a regolamentazioni specifiche, talvolta di derivazione internazionale (si pensi alle Convenzioni di Ginevra del 1930 e 1931 in materia cambiaria). La tecnica normativa adottata evita duplicazioni e garantisce coerenza dell'ordinamento: il codice non deve ripetere quanto già previsto dalla legge speciale, ma si limita a integrare il quadro normativo ove necessario.

Esempi pratici

Si immagini che Tizio emetta una cambiale a favore di Caio. La disciplina della circolazione, del protesto e delle azioni di regresso sarà regolata dalla legge cambiaria speciale (R.D. 1669/1933). Solo per aspetti non coperti da tale legge, si potrà fare riferimento alle norme generali del codice civile sui titoli all'ordine. Analogamente, per un assegno bancario emesso da Tizio su Caio, si applicano in primo luogo le norme sull'assegno, e solo in via residuale le norme del codice civile.

Rilievo applicativo

Il principio di sussidiarietà codificato dall'art. 2020 ha un rilievo pratico non trascurabile: in caso di lacuna della legge speciale, l'interprete deve verificare se la norma codicistica sia compatibile con la ratio della disciplina speciale prima di applicarla. Non ogni norma del codice civile sui titoli all'ordine è automaticamente estensibile: occorre una valutazione di compatibilità sistematica. Questo approccio garantisce flessibilità e coerenza nell'applicazione del diritto dei titoli di credito.

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 2020 c.c. ai titoli all'ordine?

Si applica in via residuale, cioè solo quando la legge speciale che regola il titolo all'ordine non prevede una disciplina diversa sul punto in questione.

Quale legge prevale tra il codice civile e la legge speciale sui titoli all'ordine?

La legge speciale prevale sempre; il codice civile interviene solo per colmare le lacune nei punti non regolati dalla normativa speciale.

Qual e' un esempio pratico di titolo all'ordine regolato da legge speciale?

La cambiale e' il caso più classico, disciplinata dal R.D. n. 1669/1933. L'assegno bancario e' un altro esempio, regolato dal R.D. n. 1736/1933.

Come si verifica se una norma codicistica e' applicabile a un titolo speciale?

L'interprete deve prima verificare che la legge speciale non disciplini il punto, poi accertare che la norma del codice sia compatibile con la ratio della disciplina speciale.

Che funzione sistematica svolge l'art. 2020 c.c.?

Svolge una funzione di clausola di chiusura, garantendo che le norme generali del codice si applichino ai titoli all'ordine speciali solo in via integrativa e compatibile.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.