Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2019 c.c. Effetti dell’ammortamento
In vigore
Trascorso senza opposizione il termine indicato dall’articolo 2016 il titolo non ha più efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l’ammortamento. Chi ha ottenuto l’ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, può esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, può ottenere un duplicato.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Gli effetti definitivi dell'ammortamento non opposto
L'art. 2019 c.c. descrive il momento culminante della procedura di ammortamento: il decorso del termine fissato dall'art. 2016 senza che alcun detentore abbia proposto opposizione ex art. 2017. A questo punto, la procedura si chiude e produce i suoi effetti definitivi.
Il primo e fondamentale effetto e' la perdita di efficacia del titolo fisico. Il documento originale non puo' piu' circolare, essere girato, presentato al pagamento o fatto valere in giudizio come titolo esecutivo. La legittimazione cartolare si sposta dal documento fisico al decreto di ammortamento: e' quest'ultimo, accompagnato dal certificato di cancelleria, a conferire al ricorrente la legittimazione per esigere il pagamento.
Le ragioni residue del detentore
L'inefficacia cartolare del titolo non comporta la cancellazione di ogni pretesa del detentore. La norma precisa espressamente che restano salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l'ammortamento. Questa clausola di salvaguardia e' fondamentale per comprendere gli effetti dell'istituto.
Supponiamo che il titolo fosse stato rubato a Tizio e venduto in buona fede da Caio (ladro) a Sempronio, ignaro del furto. Sempronio, che ha pagato il corrispettivo per acquistare il credito cartolare, non ha proposto opposizione (perche' non sapeva del procedimento di ammortamento). Il titolo perde efficacia cartolare. Ma Sempronio conserva le ragioni verso Tizio: puo' agire in sede ordinaria per ottenere il rimborso del prezzo pagato, o per far valere eventuali diritti causali derivanti dal rapporto sottostante.
E' la distinzione classica tra piano cartolare (dove Tizio vince grazie al decreto) e piano causale (dove Sempronio puo' rivendicare i propri diritti nei confronti di chi ha beneficiato dell'ammortamento).
Le modalita' di riscossione del ricorrente
Per ottenere il pagamento, il ricorrente deve presentare al debitore due documenti: il decreto di ammortamento e un certificato della cancelleria del tribunale che attesta che nel termine fissato non e' stata proposta alcuna opposizione. Questi due documenti sostituiscono a tutti gli effetti il titolo fisico originale nella sua funzione di legittimazione al pagamento.
Il debitore che riceve questi documenti e' tenuto a pagare: non puo' rifiutarsi adducendo di non ricevere il titolo fisico, perche' la legge stabilisce espressamente che il decreto (con il certificato) abilita il ricorrente al pagamento. Un eventuale rifiuto sarebbe inadempimento e legittimerebbe il ricorrente ad agire esecutivamente.
Il duplicato per titoli in bianco o non scaduti
Se il titolo e' in bianco (compilato parzialmente, senza importo o senza altri elementi essenziali da completare) oppure non e' ancora scaduto alla data in cui il ricorrente vuole agire, il pagamento immediato non e' possibile. In tal caso la norma prevede che il ricorrente possa ottenere un duplicato del titolo.
Il duplicato e' un nuovo documento cartolare con lo stesso contenuto dell'originale, emesso dal debitore su richiesta del ricorrente autorizzata dal decreto. Il duplicato sostituisce a tutti gli effetti l'originale perduto: puo' essere girato, presentato al pagamento alla scadenza, e fa circolare il credito come farebbe l'originale. Per il titolo in bianco, il ricorrente e' autorizzato a completarlo secondo i patti originari.
Coordinamento sistematico con gli artt. 2016-2018
L'art. 2019 chiude la sequenza procedurale aperta dall'art. 2016. La struttura del procedimento e': ricorso → decreto → pubblicazione e notificazione → termine 30 giorni → (eventuale opposizione ex art. 2017 + atti conservativi e cautele ex art. 2018) → decorso termine senza opposizione → effetti definitivi ex art. 2019.
Se invece l'opposizione viene proposta e accolta, si torna alla situazione ante-ammortamento: il titolo viene restituito al detentore e il decreto cade. Se l'opposizione e' proposta e rigettata, il decreto diventa definitivo e si applicano gli effetti dell'art. 2019 anche se preceduti dal giudizio.
Caso pratico
Tizio ha ottenuto il decreto di ammortamento di un vaglia cambiario da 15.000 euro, gia' scaduto, emesso da Caio. Il decreto e' stato pubblicato in Gazzetta il 1 maggio e notificato a Caio. Al 31 maggio nessuno ha proposto opposizione. Tizio si reca alla cancelleria del tribunale e ottiene il certificato attestante l'assenza di opposizioni. Si presenta poi a Caio con il decreto e il certificato, chiedendo il pagamento di 15.000 euro. Caio, verificati i documenti, procede al pagamento: l'obbligazione cartolare e' estinta. Nel frattempo, Sempronio, che aveva trovato il vaglia e non sapeva dell'ammortamento, si accorge che il titolo non ha piu' efficacia. Conserva pero' il diritto di agire in ordinario contro Tizio per ottenere il rimborso del prezzo eventualmente pagato per acquistare il vaglia, se dimostra di averlo acquistato in buona fede e a titolo oneroso.
Domande frequenti
Dopo l'ammortamento definitivo, il titolo fisico originale e' ancora valido?
No. Decorso il termine senza opposizione, il titolo fisico perde ogni efficacia cartolare. Non puo' piu' essere presentato al pagamento, girato o usato come titolo esecutivo. La legittimazione al pagamento spetta esclusivamente al ricorrente munito del decreto e del certificato di cancelleria.
Come fa il ricorrente a riscuotere il credito dopo l'ammortamento?
Deve presentare al debitore il decreto di ammortamento e un certificato della cancelleria del tribunale che attesta che nessuna opposizione e' stata proposta nel termine. Questi due documenti sostituiscono il titolo fisico ai fini della legittimazione al pagamento.
Il detentore del titolo perde tutti i suoi diritti con l'ammortamento?
Perde la legittimazione cartolare, ma conserva le eventuali ragioni verso chi ha ottenuto l'ammortamento da far valere in via ordinaria. Ad esempio, se aveva acquistato il titolo in buona fede e a titolo oneroso, puo' chiedere il rimborso del prezzo pagato.
Cosa succede se il titolo non e' ancora scaduto al momento in cui l'ammortamento diventa definitivo?
Il ricorrente non puo' ottenere il pagamento immediato, ma puo' chiedere al debitore l'emissione di un duplicato del titolo. Il duplicato sostituisce l'originale e circola come un titolo normale, con la stessa scadenza e gli stessi diritti.
Cosa e' il duplicato del titolo e come funziona?
E' un nuovo documento cartolare emesso dal debitore in sostituzione dell'originale ammortizzato, con lo stesso contenuto. Si ottiene presentando al debitore il decreto e il certificato di cancelleria. Puo' essere girato, presentato al pagamento alla scadenza e fa circolare il credito esattamente come l'originale perduto.