Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2033 Codice Civile: Indebito oggettivo

    Articolo 2033 Codice Civile: Indebito oggettivo

    Art. 2033 c.c. – Indebito oggettivo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

  • Articolo 2034 Codice Civile: Obbligazioni naturali

    Articolo 2034 Codice Civile: Obbligazioni naturali

    Art. 2034 c.c. – Obbligazioni naturali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.

    I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.

  • Articolo 2035 Codice Civile: Prestazione contraria al buon costume

    Articolo 2035 Codice Civile: Prestazione contraria al buon costume

    Art. 2035 c.c. – Prestazione contraria al buon costume

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato.

  • Articolo 2036 Codice Civile: Indebito soggettivo

    Articolo 2036 Codice Civile: Indebito soggettivo

    Art. 2036 c.c. Indebito soggettivo

    In vigore

    Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito. Chi ha ricevuto l’indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede. Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.

  • Articolo 2037 Codice Civile: Restituzione di cosa determinata

    Articolo 2037 Codice Civile: Restituzione di cosa determinata

    Art. 2037 c.c. Restituzione di cosa determinata

    In vigore

    Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla. Se la cosa è perita, anche per caso fortuito, chi l’ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l’ha data può chiedere l’equivalente, oppure la restituzione e un’indennità per la diminuzione di valore. Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento.

  • Art. 2038 c.c.: Alienazione della cosa ricevuta indebitamente

    Art. 2038 c.c.: Alienazione della cosa ricevuta indebitamente

    Art. 2038 c.c. Alienazione della cosa ricevuta indebitamente

    In vigore

    indebitamente Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede, l’ha alienata prima di conoscere l’obbligo di restituirla è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito. Se questo è ancora dovuto, colui che ha pagato l’indebito subentra nel diritto dell’alienante. Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l’indebito. Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto l’obbligo di restituirla, è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l’indebito può però esigere il corrispettivo dell’alienazione e può anche agire direttamente per conseguirlo. Se l’alienazione è stata fatta a titolo gratuito, l’acquirente, qualora l’alienante sia stato inutilmente escusso, è obbligato, nei limiti dell’arricchimento, verso colui che ha pagato l’indebito.

  • Articolo 2039 Codice Civile: Indebito ricevuto da un incapace

    Articolo 2039 Codice Civile: Indebito ricevuto da un incapace

    Art. 2039 c.c. – Indebito ricevuto da un incapace

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’incapace che ha ricevuto l’indebito, anche in mala fede, non è tenuto che nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è stato rivolto a suo vantaggio.

  • Articolo 2040 Codice Civile: Rimborso di spese e di miglioramenti

    Articolo 2040 Codice Civile: Rimborso di spese e di miglioramenti

    Art. 2040 c.c. – Rimborso di spese e di miglioramenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Colui al quale è restituita la cosa è tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti, a norma degli articoli 1149, 1150, 1151 e 1152.

  • Articolo 2041 Codice Civile: Azione generale di arricchimento

    Articolo 2041 Codice Civile: Azione generale di arricchimento

    Art. 2041 c.c. – Azione generale di arricchimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

    Qualora l’arrichimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

  • Articolo 2042 Codice Civile: Carattere sussidiario dell’azione

    Articolo 2042 Codice Civile: Carattere sussidiario dell’azione

    Art. 2042 c.c. – Carattere sussidiario dell’azione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.

  • Articolo 2043 Codice Civile: Risarcimento per fatto illecito

    Articolo 2043 Codice Civile: Risarcimento per fatto illecito

    Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

    Spiegazione

    Chi, con un fatto doloso o colposo, cagiona ad altri un danno ingiusto, è obbligato a risarcirlo. È la clausola generale della responsabilità civile (extracontrattuale o «aquiliana»).

    Come funziona e quando si applica

    Servono cinque elementi: fatto, ingiustizia del danno, nesso causale, colpa o dolo, danno risarcibile. A differenza della responsabilità contrattuale (art. 1218), qui di regola è il danneggiato a dover provare la colpa dell’autore.

    Esempio pratico

    Chi tampona un’auto in sosta deve risarcire i danni: ha cagionato con colpa un danno ingiusto al patrimonio altrui.

    Domande frequenti

    Cosa devo provare per ottenere il risarcimento?

    Il fatto, il danno ingiusto, il nesso causale e la colpa o il dolo dell’autore.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2044 Codice Civile: Legittima difesa

    Articolo 2044 Codice Civile: Legittima difesa

    Art. 2044 c.c. Legittima difesa

    In vigore

    Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri. Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa. (1) Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato. (1)