Art. 2038 c.c. Alienazione della cosa ricevuta indebitamente
In vigore
indebitamente Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede, l’ha alienata prima di conoscere l’obbligo di restituirla è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito. Se questo è ancora dovuto, colui che ha pagato l’indebito subentra nel diritto dell’alienante. Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l’indebito. Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto l’obbligo di restituirla, è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l’indebito può però esigere il corrispettivo dell’alienazione e può anche agire direttamente per conseguirlo. Se l’alienazione è stata fatta a titolo gratuito, l’acquirente, qualora l’alienante sia stato inutilmente escusso, è obbligato, nei limiti dell’arricchimento, verso colui che ha pagato l’indebito.
Spiegazione
Chi, con un fatto doloso o colposo, cagiona ad altri un danno ingiusto, è obbligato a risarcirlo. È la clausola generale della responsabilità civile (extracontrattuale o «aquiliana»).
Come funziona e quando si applica
Servono cinque elementi: fatto, ingiustizia del danno, nesso causale, colpa o dolo, danno risarcibile. A differenza della responsabilità contrattuale (art. 1218), qui di regola è il danneggiato a dover provare la colpa dell’autore.
Esempio pratico
Chi tampona un’auto in sosta deve risarcire i danni: ha cagionato con colpa un danno ingiusto al patrimonio altrui.
Domande frequenti
Cosa devo provare per ottenere il risarcimento?
Il fatto, il danno ingiusto, il nesso causale e la colpa o il dolo dell’autore.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.