Art. 2045 c.c. – Stato di necessità
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice.

Spiegazione
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. È una responsabilità oggettiva per fatto altrui: il datore risponde anche senza propria colpa.
Come funziona e quando si applica
Serve un rapporto di preposizione (anche occasionale) e un nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni e il fatto dannoso. Il datore non ha prova liberatoria di non colpa: risponde in solido con l’autore materiale, salvo poi rivalersi su di lui.
Esempio pratico
La banca risponde del danno causato al cliente dal proprio dipendente che ha sottratto fondi sfruttando le mansioni affidategli.
Domande frequenti
Il datore di lavoro risponde dei danni causati dai dipendenti?
Sì: per i fatti commessi dal dipendente nell’esercizio delle mansioni il datore risponde oggettivamente, anche senza propria colpa.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.