Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2045 Codice Civile: Stato di necessità

    Articolo 2045 Codice Civile: Stato di necessità

    Art. 2045 c.c. – Stato di necessità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice.

  • Articolo 2046 Codice Civile: Imputabilità del fatto dannoso

    Articolo 2046 Codice Civile: Imputabilità del fatto dannoso

    Art. 2046 c.c. – Imputabilità del fatto dannoso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa.

  • Articolo 2047 Codice Civile: Danno cagionato dall’incapace

    Articolo 2047 Codice Civile: Danno cagionato dall’incapace

    Art. 2047 c.c. Danno cagionato dall’incapace

    In vigore

    In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità.

  • Art. 2048 c.c.: Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei pre

    Art. 2048 c.c.: Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei pre

    Art. 2048 c.c. – Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante.

    I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

    Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

  • Art. 2049 c.c.: Responsabilità dei padroni e dei committenti

    Art. 2049 c.c.: Responsabilità dei padroni e dei committenti

    Art. 2049 c.c. – Responsabilità dei padroni e dei committenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

    Spiegazione

    I padroni e i committenti sono responsabili per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. È una responsabilità oggettiva per fatto altrui: il datore risponde anche senza propria colpa.

    Come funziona e quando si applica

    Serve un rapporto di preposizione (anche occasionale) e un nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni e il fatto dannoso. Il datore non ha prova liberatoria di non colpa: risponde in solido con l’autore materiale, salvo poi rivalersi su di lui.

    Esempio pratico

    La banca risponde del danno causato al cliente dal proprio dipendente che ha sottratto fondi sfruttando le mansioni affidategli.

    Domande frequenti

    Il datore di lavoro risponde dei danni causati dai dipendenti?

    Sì: per i fatti commessi dal dipendente nell’esercizio delle mansioni il datore risponde oggettivamente, anche senza propria colpa.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 2050 c.c.: Responsabilità per l’esercizio di attività peric

    Art. 2050 c.c.: Responsabilità per l’esercizio di attività peric

    Art. 2050 c.c. – Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

  • Articolo 2051 Codice Civile: Danno cagionato da cosa in custodia

    Articolo 2051 Codice Civile: Danno cagionato da cosa in custodia

    Art. 2051 c.c. – Danno cagionato da cosa in custodia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

    Spiegazione

    Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. È una responsabilità di tipo oggettivo: non si fonda sulla colpa del custode, ma sul rapporto di custodia con la cosa.

    Come funziona e quando si applica

    Il danneggiato deve provare solo il nesso tra la cosa e il danno; spetta al custode liberarsi dimostrando il caso fortuito (evento imprevedibile ed esterno, compreso talvolta il comportamento della stessa vittima). Tipica applicazione: insidie stradali, danni da immobili, impianti.

    Esempio pratico

    Chi scivola su una macchia d’olio in un supermercato può ottenere il risarcimento dal gestore, custode dei locali, salvo che questi provi il caso fortuito.

    Domande frequenti

    Chi risponde dei danni causati da una cosa?

    Il custode, cioè chi ha il governo della cosa, salvo che provi il caso fortuito.

    Devo dimostrare la colpa del custode?

    No: basta provare il nesso tra la cosa e il danno; è il custode a dover provare il caso fortuito.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2052 Codice Civile: Danno cagionato da animali

    Articolo 2052 Codice Civile: Danno cagionato da animali

    Art. 2052 c.c. – Danno cagionato da animali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

    Spiegazione

    Il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo usa, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

    Come funziona e quando si applica

    Anche questa è una responsabilità oggettiva: la fuga o lo smarrimento non liberano il proprietario. La prova liberatoria è il solo caso fortuito (un fatto esterno, imprevedibile e inevitabile, eventualmente il comportamento della vittima o di un terzo).

    Esempio pratico

    Se un cane morde un passante, il proprietario risponde dei danni anche se l’animale era scappato, a meno che dimostri il caso fortuito.

    Domande frequenti

    Chi paga se un animale causa un danno?

    Il proprietario o chi lo utilizza, anche se l’animale era fuggito o smarrito, salvo prova del caso fortuito.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2053 Codice Civile: Rovina di edificio

    Articolo 2053 Codice Civile: Rovina di edificio

    Art. 2053 c.c. – Rovina di edificio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

  • Articolo 2054 Codice Civile: Circolazione di veicoli

    Articolo 2054 Codice Civile: Circolazione di veicoli

    Art. 2054 c.c. Circolazione di veicoli

    In vigore

    Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. (1) Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

    Spiegazione

    Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. In caso di scontro si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno. Il proprietario risponde in solido col conducente, salvo provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.

    Come funziona e quando si applica

    È la norma chiave della responsabilità da circolazione stradale, con presunzioni di colpa a tutela della vittima. Il proprietario risponde anche se non era alla guida. Per i vizi di costruzione o manutenzione risponde inoltre il costruttore. Si coordina con l’assicurazione obbligatoria RC auto.

    Esempio pratico

    In un tamponamento il conducente che ha colpito da dietro deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare l’urto; in un incrocio senza testimoni, in mancanza di prove, si presume la pari responsabilità.

    Domande frequenti

    Chi è responsabile in un incidente stradale?

    Il conducente, salvo provi di aver fatto tutto il possibile per evitarlo; in caso di scontro si presume la pari colpa fino a prova contraria.

    Risponde anche il proprietario dell’auto?

    Sì, in solido col conducente, salvo provi che il veicolo circolava contro la sua volontà.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2055 Codice Civile: Responsabilità solidale

    Articolo 2055 Codice Civile: Responsabilità solidale

    Art. 2055 c.c. – Responsabilità solidale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

    Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

    Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

  • Articolo 2056 Codice Civile: Valutazione dei danni

    Articolo 2056 Codice Civile: Valutazione dei danni

    Art. 2056 c.c. – Valutazione dei danni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

    Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

    Spiegazione

    Stabilisce come si valuta il danno da fatto illecito: si applicano gli artt. 1223 (danno emergente e lucro cessante), 1226 (valutazione equitativa) e 1227 (concorso del danneggiato). Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

    Come funziona e quando si applica

    Collega la responsabilità extracontrattuale alle regole sulla quantificazione del danno contrattuale. Il danno risarcibile comprende la perdita subita e il mancato guadagno; quest’ultimo, di difficile prova, è rimesso alla valutazione equitativa del giudice.

    Esempio pratico

    Chi resta invalido dopo un incidente ha diritto al risarcimento sia delle spese sostenute (danno emergente) sia dei redditi futuri persi (lucro cessante), liquidati con equo apprezzamento.

    Domande frequenti

    Come si calcola il danno da illecito?

    Sommando il danno emergente e il lucro cessante (art. 1223); il mancato guadagno è valutato dal giudice con equo apprezzamento.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.