Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2649 Codice Civile: Cessione dei beni ai creditori

    Articolo 2649 Codice Civile: Cessione dei beni ai creditori

    Art. 2649 c.c. Cessione dei beni ai creditori

    In vigore dal 19/04/1942

    Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.

    Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta.

  • Articolo 2650 Codice Civile: Continuità delle trascrizioni

    Articolo 2650 Codice Civile: Continuità delle trascrizioni

    Art. 2650 c.c. – Continuità delle trascrizioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto.

    Quando l’atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell’art. 2644.

    L’ipoteca legale a favore dell’alienante e quella a favore del condividente, iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l’acquirente o il condividente tenuto al conguaglio.

  • Articolo 2651 Codice Civile: Trascrizione di sentenze

    Articolo 2651 Codice Civile: Trascrizione di sentenze

    Art. 2651 c.c. – Trascrizione di sentenze

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell’art. 2643.

  • Art. 2652 c.c.: Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione

    Art. 2652 c.c.: Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione

    Art. 2652 c.c. – Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’art. 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:

    1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell’art. 648 e dall’ultimo comma dell’art. 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, le domande di riduzione delle donazioni, nonché quelle indicate dall’art. 524.

    Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

    2) le domande dirette a ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre.

    La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;

    3) le domande dirette a ottenere l’accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.

    La trascrizione o l’iscrizione dell’atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda;

    4) le domande dirette all’accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione.

    La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

    5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori.

    La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

    6) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunziare l’annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.

    Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell’atto impugnato, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l’annullamento per una causa diversa dall’incapacità legale, la sentenza che raccoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell’atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;

    7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.

    Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell’art. 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell’acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica, i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;

    8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

    Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

    9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell’art. 404 dello stesso codice.

    Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

    9-bis) le domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dall’articolo 391-quater del codice di procedura civile.

    La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

    Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

  • Art. 2653 c.c.: Altre domande e atti soggetti a trascrizione a d

    Art. 2653 c.c.: Altre domande e atti soggetti a trascrizione a d

    Art. 2653 c.c. – Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Devono parimenti essere trascritti:

    1) le domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili e le domande dirette all’accertamento dei diritti stessi.

    La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda;

    2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico.

    La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall’enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda;

    3) le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili.

    Se la trascrizione di tali domande a dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione;

    4) le domande di separazione degli immobili dotali e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili.

    La sentenza che pronunzia la separazione o lo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione;

    5) gli atti e le domande che interrompono il corso dell’usucapione di beni immobili.

    L’interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell’atto o della domanda.

    Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri .

  • Art. 2654 c.c.: Annotazione di domande o atti soggetti a trascri

    Art. 2654 c.c.: Annotazione di domande o atti soggetti a trascri

    Art. 2654 c.c. Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev’essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto.

  • Articolo 2655 Codice Civile: Annotazione di atti e di sentenze

    Articolo 2655 Codice Civile: Annotazione di atti e di sentenze

    Art. 2655 c.c. Annotazione di atti e di sentenze

    In vigore dal 19/04/1942

    Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo o sia annullato, risoluto, rescisso o revocato o sia soggetto a condizione risolutiva, la dichiarazione di nullità e, rispettivamente, l’annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l’avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o all’iscrizione dell’atto.

    Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione della relativa domanda, la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico.

    Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullità o l’annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca o la devoluzione o a favore del quale si è avverata la condizione.

    Eseguita l’annotazione, le trascrizioni o iscrizioni già compiute hanno il loro effetto secondo l’ordine rispettivo.

    L’annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di condizione, può eseguirsi in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione stessa si è verificata.

  • Articolo 2656 Codice Civile: Forme per l’annotazione

    Articolo 2656 Codice Civile: Forme per l’annotazione

    Art. 2656 c.c. Forme per l’annotazione

    In vigore dal 19/04/1942

    L’annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione in quanto applicabili.

  • Articolo 2657 Codice Civile: Titolo per la trascrizione

    Articolo 2657 Codice Civile: Titolo per la trascrizione

    Art. 2657 c.c. Titolo per la trascrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

    Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.

    Spiegazione

    Per trascrivere un atto nei registri immobiliari serve un titolo qualificato: una sentenza, un atto pubblico, oppure una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Una semplice scrittura privata non autenticata non è idonea.

    Come funziona e quando si applica

    La norma garantisce certezza e provenienza degli atti soggetti a pubblicità immobiliare. È il motivo per cui i trasferimenti di immobili si fanno con atto notarile: solo un titolo «forte» può essere trascritto.

    Esempio pratico

    Per trascrivere la compravendita di una casa serve l’atto notarile (atto pubblico) o una scrittura privata autenticata dal notaio; un contratto firmato dalle parti senza autentica non è trascrivibile.

    Domande frequenti

    Posso trascrivere una scrittura privata?

    Solo se la sottoscrizione è autenticata da un notaio o accertata giudizialmente; altrimenti il titolo non è idoneo alla trascrizione.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 2658 Codice Civile: Atti da presentare al conservatore

    Articolo 2658 Codice Civile: Atti da presentare al conservatore

    Art. 2658 c.c. – Atti da presentare al conservatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l’originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata dall’archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall’articolo precedente.

    Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte. Quando la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia conforme dell’atto che la contiene munita di attestazione della data del suo deposito presso l’ufficio giudiziario.

  • Articolo 2659 Codice Civile: Nota di trascrizione

    Articolo 2659 Codice Civile: Nota di trascrizione

    Art. 2659 c.c. – Nota di trascrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

    1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell’ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l’atto costitutivo. Per i condominii devono essere indicati l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale ;

    2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;

    3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o autenticato le firme, o l’autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;

    4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall’articolo 2826, nonché, nel caso previsto dall’articolo 2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest’ultima disposizione.

    Se l’acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l’atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.

  • Art. 2660 c.c.: Trascrizione degli acquisti a causa di morte

    Art. 2660 c.c.: Trascrizione degli acquisti a causa di morte

    Art. 2660 c.c. – Trascrizione degli acquisti a causa di morte

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l’atto indicato dall’articolo 2648, il certificato di morte dell’autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l’acquisto segue in base a esso.

    Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:

    1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell’erede o legatario e del defunto .

    2) la data di morte;

    3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all’autore il chiamato e la quota a questa spettante;

    4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l’ha ricevuto o che l’ha in deposito;

    5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall’art. 2826;

    6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell’art. 692.