Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2057 Codice Civile: Danni permanenti

    Articolo 2057 Codice Civile: Danni permanenti

    Art. 2057 c.c. – Danni permanenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.

  • Articolo 2058 Codice Civile: Risarcimento in forma specifica

    Articolo 2058 Codice Civile: Risarcimento in forma specifica

    Art. 2058 c.c. – Risarcimento in forma specifica

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.

    Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

  • Articolo 2059 Codice Civile: Danni non patrimoniali

    Articolo 2059 Codice Civile: Danni non patrimoniali

    Art. 2059 c.c. – Danni non patrimoniali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

    Spiegazione

    Il danno non patrimoniale (sofferenza, lesione di valori della persona) deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge. La giurisprudenza ha però chiarito che il risarcimento spetta non solo quando il fatto è reato, ma ogni volta che è leso un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito (salute, dignità, vita familiare).

    Come funziona e quando si applica

    È la norma cardine del danno alla persona. Le Sezioni Unite del 2008 (sent. 26972-26975) hanno ricondotto a unità le voci di danno non patrimoniale (morale, biologico, esistenziale), evitando duplicazioni. Si distingue dal danno patrimoniale dell’art. 2056, che riguarda perdite e mancati guadagni economici.

    Esempio pratico

    La vittima di un incidente stradale ha diritto al risarcimento del danno biologico (lesione della salute) anche se l’autore non viene condannato penalmente, perché è leso un diritto inviolabile.

    Domande frequenti

    Quando si risarcisce il danno non patrimoniale?

    Nei casi previsti dalla legge e, secondo la giurisprudenza, ogni volta che è leso un diritto inviolabile della persona (salute, dignità, rapporti familiari).

    Danno morale e danno biologico sono cumulabili?

    Sono voci dello stesso danno non patrimoniale: vanno liquidati senza duplicazioni, valorizzando ogni aspetto della sofferenza subita.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 2060 Codice Civile: Del lavoro

    Art. 2060 Codice Civile: Del lavoro

    Art. 2060 c.c. – Del lavoro

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali, …

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  • Articolo 2061 Codice Civile: Ordinamento delle categorie professionali

    Articolo 2061 Codice Civile: Ordinamento delle categorie professionali

    Art. 2061 c.c. – Ordinamento delle categorie professionali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell’autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.

  • Art. 2062 c.c.: Esercizio professionale delle attività economiche

    Art. 2062 c.c.: Esercizio professionale delle attività economiche

    Art. 2062 c.c. – Esercizio professionale delle attività economiche

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme corporative.

  • Art. 2063 Codice Civile: Abrogato

    Art. 2063 Codice Civile: Abrogato

    Art. 2063 c.c. – Oggetto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto:

    1) la disciplina unitaria della produzione;

    2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali;

    3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.

    Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.

  • Art. 2066 Codice Civile: Abrogato

    Art. 2066 Codice Civile: Abrogato

    Art. 2066 c.c. – Inderogabilità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I contratti individuali non possono derogare alle ordinanze corporative e agli accordi economici collettivi, salvo che questi lo consentano.

    Le clausole dei contratti individuali, difformi dalle norme inderogabili contenute nelle ordinanze e negli accordi previsti nel presente capo, sono sostituite di diritto dalle norme suddette.

    La disposizione del comma precedente non si applica ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza corporativa o dell’accordo economico collettivo. L’ordinanza e l’accordo possono tuttavia stabilire che le norme in essi contenute si applichino anche ai contratti ad esecuzione continuata o periodica in corso, per la parte non ancora eseguita.

  • Art. 2067 Codice Civile: Soggetti

    Art. 2067 Codice Civile: Soggetti

    Art. 2067 c.c. – Soggetti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali.

  • Art. 2068 c.c.: Rapporti di lavoro sottratti a contratto collett

    Art. 2068 c.c.: Rapporti di lavoro sottratti a contratto collett

    Art. 2068 c.c. – Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della legge.

    Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico.

  • Art. 2069 Codice Civile: Efficacia

    Art. 2069 Codice Civile: Efficacia

    Art. 2069 c.c. – Efficacia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto collettivo deve contenere l’indicazione della categoria d’imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell’impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.

    In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti.

  • Articolo 2070 Codice Civile: Criteri di applicazione

    Articolo 2070 Codice Civile: Criteri di applicazione

    Art. 2070 c.c. Criteri di applicazione

    In vigore

    L’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore. Se l’imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività. Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un’attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività.