Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2673 Codice Civile: Obblighi del conservatore

    Articolo 2673 Codice Civile: Obblighi del conservatore

    Art. 2673 c.c. Obblighi del conservatore

    In vigore dal 19/04/1942

    Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna.

    Deve altresì permettere l’ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge.

    Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.

  • Art. 2674 c.c.: Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio

    Art. 2674 c.c.: Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio

    Art. 2674 c.c. – Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e non può riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non è presentato con le modalità previste dall’articolo 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1), 3), 4) e 7) .

    In ogni altro caso il conservatore non può ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni.

  • Art. 2676 c.c.: Diversità tra registri, copie e certificati

    Art. 2676 c.c.: Diversità tra registri, copie e certificati

    Art. 2676 c.c. Diversità tra registri, copie e certificati

    In vigore dal 19/04/1942

    Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale ciò che risulta dai registri.

  • Art. 2677 c.c.: Orario per le domande di trascrizione o di iscri

    Art. 2677 c.c.: Orario per le domande di trascrizione o di iscri

    Art. 2677 c.c. Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione

    In vigore dal 19/04/1942

    Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorché nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l’ufficio è aperto al pubblico.

  • Articolo 2678 Codice Civile: Registro generale

    Articolo 2678 Codice Civile: Registro generale

    Art. 2678 c.c. Registro generale

    In vigore dal 19/04/1942

    Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d’ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l’ordine di presentazione, ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato.

    Questo registro deve indicare il numero d’ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell’esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati con la nota, l’oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione o l’annotazione si deve eseguire.

    Appena avvenuta l’accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all’esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l’indicazione del numero di presentazione.

  • Art. 2679 c.c.: Altri registri da tenersi dal conservatore

    Art. 2679 c.c.: Altri registri da tenersi dal conservatore

    Art. 2679 c.c. – Altri registri da tenersi dal conservatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall’articolo 2664, i registri particolari:

    1) per le trascrizioni;

    2) per le iscrizioni;

    3) per le annotazioni.

    Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge .

  • Articolo 2680 Codice Civile: Tenuta del registro generale d’ordine

    Articolo 2680 Codice Civile: Tenuta del registro generale d’ordine

    Art. 2680 c.c. Tenuta del registro generale d’ordine

    In vigore dal 19/04/1942

    Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l’ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.

    Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l’indicazione del numero delle parole cancellate.

    Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l’indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.

    n esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d’ordine.

  • Articolo 2681 Codice Civile: Divieto di rimozione dei registri

    Articolo 2681 Codice Civile: Divieto di rimozione dei registri

    Art. 2681 c.c. Divieto di rimozione dei registri

    In vigore dal 19/04/1942

    I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall’ufficio del conservatore, fuorché per ordine di una corte d’appello, qualora ne sia riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.

  • Articolo 2683 Codice Civile: Beni per i quali è disposta la pubblicità

    Articolo 2683 Codice Civile: Beni per i quali è disposta la pubblicità

    Art. 2683 c.c. – Beni per i quali è disposta la pubblicità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:

    1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;

    2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice;

    3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

  • Articolo 2684 Codice Civile: Atti soggetti a trascrizione

    Articolo 2684 Codice Civile: Atti soggetti a trascrizione

    Art. 2684 c.c. – Atti soggetti a trascrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall’art. 2644:

    1) i contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono la comunione;

    2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto;

    3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;

    4) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti;

    5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti;

    6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti.

  • Articolo 2685 Codice Civile: Altri atti soggetti a trascrizione

    Articolo 2685 Codice Civile: Altri atti soggetti a trascrizione

    Art. 2685 c.c. – Altri atti soggetti a trascrizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell’articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell’articolo 2647, l’accettazione dell’eredità e l’acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2684 o liberazione dai medesimi.

    La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili

  • Art. 2686 Codice Civile: Sentenze

    Art. 2686 Codice Civile: Sentenze

    Art. 2686 c.c. – Sentenze

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Devono essere trascritte, agli effetti dell’art. 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’art. 2684 in forza di un titolo non trascritto.