Art. 2089 c.c. – Inosservanza degli obblighi dell’imprenditore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se l’imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall’ordinamento corporativo nell’interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all’economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all’imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d’appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio, perché promuova eventualmente i provvedimenti indicati nell’art. 2091.

Spiegazione
Le disposizioni del libro del lavoro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali; agli enti pubblici non inquadrati si applicano limitatamente alle imprese da essi esercitate. Restano escluse Stato ed enti pubblici per le attività non d’impresa.
Come funziona e quando si applica
La norma chiarisce fin dove la disciplina dell’impresa raggiunge il settore pubblico: solo per l’attività d’impresa effettivamente svolta, non per le funzioni pubbliche istituzionali.
Esempio pratico
Un ente pubblico che gestisce un’azienda è soggetto alle norme sull’impresa per quell’attività, ma non per i suoi compiti istituzionali.
Domande frequenti
Le norme sull’impresa valgono per gli enti pubblici?
Sì, ma solo limitatamente alle attività d’impresa effettivamente esercitate, non per le funzioni pubbliche.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.