Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 2679 c.c. – Altri registri da tenersi dal conservatore

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall’articolo 2664, i registri particolari:

1) per le trascrizioni;

2) per le iscrizioni;

3) per le annotazioni.

Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge .

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In sintesi

  • Oltre al registro generale, il conservatore tiene registri particolari per trascrizioni, iscrizioni e annotazioni.
  • I registri particolari sono tenuti con le modalità di cui all'art. 2664 c.c.
  • Devono essere tenuti anche tutti gli altri registri ordinati dalla legge.
  • La pluralità di registri garantisce ordine, separazione e ricercabilità degli atti pubblicitari.
  • L'articolo individua la struttura documentale base dei registri immobiliari.
  • La norma è vigente dal 19 aprile 1942 senza modifiche sostanziali.
Indice dei contenuti

La struttura documentale dei registri immobiliari

L'articolo 2679 del Codice Civile delinea la struttura documentale dei registri immobiliari tenuti dal conservatore (oggi servizio di pubblicita' immobiliare dell'Agenzia delle Entrate). Accanto al registro generale d'ordine, che svolge funzione di protocollo cronologico di tutti i titoli presentati, devono essere tenuti specifici registri particolari distinti per tipologia di formalita': trascrizioni, iscrizioni e annotazioni. La norma rinvia all'articolo 2664 c.c. per le modalità di tenuta, assicurando uniformita' operativa sul territorio nazionale.

La pluralità dei registri e la sua funzione

La distinzione tra registri risponde a un'esigenza di ordine sistematico e di facile reperibilita' delle informazioni. Le trascrizioni riguardano principalmente gli atti traslativi di diritti reali; le iscrizioni concernono i diritti di garanzia, tipicamente le ipoteche; le annotazioni costituiscono formalita' accessorie che modificano, integrano o eliminano effetti di una precedente formalita'. Tenere registri separati consente all'operatore (notaio, avvocato, geometra, privato cittadino) di consultare in maniera mirata la specifica categoria di formalita' di interesse.

Esempio pratico

Si pensi al caso di Tizio, che acquista un immobile da Caio con atto notarile e contestualmente accende un mutuo bancario garantito da ipoteca. Il notaio incaricato dovrà richiedere due distinte formalita': una trascrizione dell'atto di compravendita, che verrà annotata nel registro particolare delle trascrizioni; una iscrizione ipotecaria a favore della banca, che confluira' nel registro particolare delle iscrizioni. Se in seguito Tizio rinegoziera' il mutuo cambiando istituto, sarà necessaria un'annotazione di cancellazione e una nuova iscrizione, ciascuna nel proprio registro.

Gli altri registri previsti dalla legge

La norma chiude richiamando gli ulteriori registri previsti da disposizioni speciali. Si tratta di una clausola di apertura che consente al sistema di adeguarsi all'evoluzione normativa senza modificare il Codice. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i registri relativi ai privilegi speciali, alle domande giudiziali e ad altre formalita' introdotte da leggi successive. Oggi gran parte di tali registri e' tenuta in forma informatizzata attraverso il sistema di pubblicita' immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.

Implicazioni pratiche per professionisti e privati

Per un professionista che operi nel settore immobiliare o per un privato che voglia verificare la situazione di un bene, la conoscenza della struttura documentale e' essenziale. Una visura ipocatastale completa richiede l'interrogazione di tutti i registri pertinenti: limitarsi alle sole trascrizioni significa, ad esempio, ignorare eventuali ipoteche o pignoramenti. L'articolo 2679 c.c. costituisce dunque il fondamento normativo della tassonomia delle formalita' immobiliari e va letto in combinato disposto con l'articolo 2664 c.c. per quanto concerne le modalità di tenuta materiale dei registri.

Domande frequenti

Cosa sono i registri particolari dell'articolo 2679 c.c.?

Sono registri specifici tenuti dal conservatore distintamente per trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, in aggiunta al registro generale d'ordine, secondo le modalità dell'art. 2664 c.c.

Qual e' la differenza tra trascrizione, iscrizione e annotazione?

La trascrizione riguarda gli atti traslativi di diritti reali, l'iscrizione i diritti di garanzia come l'ipoteca, l'annotazione le modifiche o integrazioni di precedenti formalita'.

Chi tiene oggi i registri immobiliari?

I registri sono tenuti dal servizio di pubblicita' immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, ex Conservatoria dei registri immobiliari, in forma prevalentemente informatizzata.

Quali altri registri possono esistere oltre a quelli citati?

La norma rinvia agli altri registri previsti dalla legge, come quelli relativi ai privilegi speciali, alle domande giudiziali e ad altre formalita' introdotte da disposizioni successive.

Perché e' importante consultare tutti i registri in una visura?

Perché ogni registro contiene formalita' diverse: una visura completa permette di conoscere proprieta', ipoteche, pignoramenti e ogni altra circostanza giuridicamente rilevante sul bene.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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