Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2679 c.c. Altri registri da tenersi dal conservatore
In vigore dal 19/04/1942
Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall’art. 2664, i registri particolari:
per le trascrizioni;
per le iscrizioni;
per le annotazioni.
Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge.
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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