Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2679 c.c. – Altri registri da tenersi dal conservatore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall’articolo 2664, i registri particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni.
Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2678 - Articolo 2678 Codice Civile: Registro generale→Cod. civ. art. 2680 - Articolo 2680 Codice Civile: Tenuta del registro generale d’ordin…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2677 c.c.: Orario per le domande di trascrizione o di iscri→Articolo 2681 Codice Civile: Divieto di rimozione dei registri→Art. 2676 c.c.: Diversità tra registri, copie e certificati→Articolo 2683 Codice Civile: Beni per i quali è disposta la pubblicità→Art. 2674 c.c.: Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio→Articolo 2684 Codice Civile: Atti soggetti a trascrizione→Articolo 2673 Codice Civile: Obblighi del conservatore
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La struttura documentale dei registri immobiliari
L'articolo 2679 del Codice Civile delinea la struttura documentale dei registri immobiliari tenuti dal conservatore (oggi servizio di pubblicita' immobiliare dell'Agenzia delle Entrate). Accanto al registro generale d'ordine, che svolge funzione di protocollo cronologico di tutti i titoli presentati, devono essere tenuti specifici registri particolari distinti per tipologia di formalita': trascrizioni, iscrizioni e annotazioni. La norma rinvia all'articolo 2664 c.c. per le modalità di tenuta, assicurando uniformita' operativa sul territorio nazionale.
La pluralità dei registri e la sua funzione
La distinzione tra registri risponde a un'esigenza di ordine sistematico e di facile reperibilita' delle informazioni. Le trascrizioni riguardano principalmente gli atti traslativi di diritti reali; le iscrizioni concernono i diritti di garanzia, tipicamente le ipoteche; le annotazioni costituiscono formalita' accessorie che modificano, integrano o eliminano effetti di una precedente formalita'. Tenere registri separati consente all'operatore (notaio, avvocato, geometra, privato cittadino) di consultare in maniera mirata la specifica categoria di formalita' di interesse.
Esempio pratico
Si pensi al caso di Tizio, che acquista un immobile da Caio con atto notarile e contestualmente accende un mutuo bancario garantito da ipoteca. Il notaio incaricato dovrà richiedere due distinte formalita': una trascrizione dell'atto di compravendita, che verrà annotata nel registro particolare delle trascrizioni; una iscrizione ipotecaria a favore della banca, che confluira' nel registro particolare delle iscrizioni. Se in seguito Tizio rinegoziera' il mutuo cambiando istituto, sarà necessaria un'annotazione di cancellazione e una nuova iscrizione, ciascuna nel proprio registro.
Gli altri registri previsti dalla legge
La norma chiude richiamando gli ulteriori registri previsti da disposizioni speciali. Si tratta di una clausola di apertura che consente al sistema di adeguarsi all'evoluzione normativa senza modificare il Codice. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i registri relativi ai privilegi speciali, alle domande giudiziali e ad altre formalita' introdotte da leggi successive. Oggi gran parte di tali registri e' tenuta in forma informatizzata attraverso il sistema di pubblicita' immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.
Implicazioni pratiche per professionisti e privati
Per un professionista che operi nel settore immobiliare o per un privato che voglia verificare la situazione di un bene, la conoscenza della struttura documentale e' essenziale. Una visura ipocatastale completa richiede l'interrogazione di tutti i registri pertinenti: limitarsi alle sole trascrizioni significa, ad esempio, ignorare eventuali ipoteche o pignoramenti. L'articolo 2679 c.c. costituisce dunque il fondamento normativo della tassonomia delle formalita' immobiliari e va letto in combinato disposto con l'articolo 2664 c.c. per quanto concerne le modalità di tenuta materiale dei registri.
Domande frequenti
Cosa sono i registri particolari dell'articolo 2679 c.c.?
Sono registri specifici tenuti dal conservatore distintamente per trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, in aggiunta al registro generale d'ordine, secondo le modalità dell'art. 2664 c.c.
Qual e' la differenza tra trascrizione, iscrizione e annotazione?
La trascrizione riguarda gli atti traslativi di diritti reali, l'iscrizione i diritti di garanzia come l'ipoteca, l'annotazione le modifiche o integrazioni di precedenti formalita'.
Chi tiene oggi i registri immobiliari?
I registri sono tenuti dal servizio di pubblicita' immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, ex Conservatoria dei registri immobiliari, in forma prevalentemente informatizzata.
Quali altri registri possono esistere oltre a quelli citati?
La norma rinvia agli altri registri previsti dalla legge, come quelli relativi ai privilegi speciali, alle domande giudiziali e ad altre formalita' introdotte da disposizioni successive.
Perché e' importante consultare tutti i registri in una visura?
Perché ogni registro contiene formalita' diverse: una visura completa permette di conoscere proprieta', ipoteche, pignoramenti e ogni altra circostanza giuridicamente rilevante sul bene.